Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12136 del 03/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 03/06/2011), n.12136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2204-2008 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

NICOTERA 31, presso lo studio dell’avvocato ZOPPINI ANDREA, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, i elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato GOBBI

GOFFREDO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3611/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/01/2007 R.G.N. 207/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato TROPIANO FILIPPO per delega ZOPPINI ANDREA;

udito l’Avvocato GOBBI GOFFREDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.G., avvocato iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (qui di seguito, per brevità, indicata anche come Cassa) dal 1957, cancellatosi in data 1.1.1981 e nuovamente iscrittosi nell’anno 1988, ebbe riconosciuta l’ammissione alla pensione diretta con decorrenza dal 1.1.1993. Dolendosi del criterio utilizzato per la liquidazione della pensione, il T., con ricorso del 18.11.1998, evocò in giudizio la Cassa, assumendo, per quanto ancora qui specificamente rileva, che, nell’applicazione della L. n. 576 del 1980, art. 2 come modificato dalla L. n. 141 del 1992, non avrebbe dovuto tenersi conto, nell’ambito dei quindici anni solari precedenti la maturazione della pensione, delle annualità in cui egli non era stato iscritto e per le quali il suo reddito professionale era stato nudo, tanto che l’entità del trattamento liquidatogli si era ridotta al minimo pensionabile. Il Giudice adito respinse la domanda e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza non definitiva in data 27.4.2006 – 16.1.2007, rigettò il motivo di impugnazione svolto dal T. in ordine al criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ritenendo la correttezza dell’interpretazione resa dall’Ente previdenziale alla stregua dell’inequivoco significato letterale della norma di riferimento.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale T. G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo e illustrato con memoria.

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 576 del 1980, art. 2 come modificato dalla L. n. 141 del 1992, assumendone l’errata interpretazione e formulando il seguente quesito di diritto: “Dica l’Ecc.ma Corte che la L. n. 576 del 1980, art. 2 come modificata dalla L. n. 141 del 1992, nella parte in cui stabilisce che la pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione all’1,75% della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall’iscritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF, risultanti dalle dichiarazioni relative ai 15 anni solari anteriori alla maturazione della pensione, deve essere inteso nel senso che gli anni da considerare a ritroso rispetto al momento del raggiungimento dell’età pensionabile, debbano necessariamente essere quelli in cui l’avente diritto è stato effettivamente iscritto all’Albo e abbia versato contributi alla cassa e che pertanto i 15 anni solari anteriori, cui si riferisce l’ultima parte della norma in questione, devono necessariamente intendersi come anche non continuativi e che tale interpretazione è l’unica conforme al principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., in quanto l’interpretazione contraria determinerebbe una palese ingiustizia e disparità di trattamento di situazioni equivalenti, comprimendo il diritto del professionista a percepire una pensione calcolata esclusivamente in base ai periodi in cui il medesimo ha effettivamente versato contributi alla Cassa, è stato effettivamente iscritto all’Albo ed è stato effettivamente titolare di reddito professionale”. Deve rilevarsi l’inconferenza ai fini del decidere della normativa introdotta con il regolamento della Cassa Forense pubblicato nel 2009 e richiamato dal ricorrente nella memoria illustrativa, atteso che la disciplina ivi dettata per la determinazione della quota base della pensione di vecchiaia (art. 4) è espressamente riferita a coloro i quali maturino i requisiti dal 1 gennaio dell’anno successivo all’approvazione de regolamento e non è quindi applicabile, ratione temporis, alla prestazione previdenziale di che trattasi, maturata nel 1993.

2. La norma della cui interpretazione si controverte (L. n. 576 del 1980, art. 2, comma 1, come sostituito dalla L. n. 141 del 1992, art. 1), così recita: “La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l’iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui all’art. 21, comma 1. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione all’1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall’iscritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione”.

Il primo periodo stabilisce dunque le condizioni soggettive ed oggettive per l’erogazione detta pensione, mentre il secondo fissa i criteri per il calcolo del trattamento.

Risulta di piana evidenza dalla lettura de testo legislativo che in tale ultimo secondo periodo – rilevante ai fini del decidere – è assente qualsivoglia elemento sintattico che giustifichi l’assunto del ricorrente inteso a stabilire un collegamento tra le “dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione dei diritto a pensione” (sulla base delle quali devono essere individuati i dieci più elevati redditi professionali) e gli anni “di effettiva iscrizione e contribuzione”, che vengono in considerazione solo come fattore a cui riferire (“per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione”) la prevista percentuale della media dei ridetti più elevati redditi professionali.

Per contro è assolutamente inequivoca, stante il significato proprio delle parole usate, la locuzione “quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione”, indicante semplicemente le annualità (non necessariamente anche di effettiva iscrizione e contribuzione) antecedenti l’epoca di maturazione del diritto.

3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi in cui l’interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, merce l’esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma si come inequivocabilmente espressa dal legislatore;

soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l’elemento letterale e l’intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, si che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all’equivocità de testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all’interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l’effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito all’interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell’ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è intesa (cfr, Cass., n. 5128/2001; nonchè, in applicazione di tali principi, ex plurimis, Cass., nn. 12081/2003; 3382/2009). Ai suddetti principi si è sostanzialmente attenuta la Corte territoriale, le cui conclusioni non restano perciò scalfite dalla diversa e inaccoglibile opzione ermeneutica prospettata dal ricorrente.

4. I dubbi di illegittimità costituzionale sollevati dal ricorrente sono manifestamente infondati, poichè, a fine di individuare una eventuale lesione del principio di uguaglianza, non possono essere prese in considerazione situazione tra foro dissimili (come si verifica, secondo quanto prospettato dal ricorrente, comparando la posizione del professionista che abbia maturato 30 anni d’anzianità contributiva entro il 50 anno di età e che abbia successivamente optato per la cessazione dell’attività professionale con quella di coloro che abbiano mantenuto l’iscrizione fino al compimento del 65 anno), dovendo peraltro rilevarsi che, nella ricorrenza dei prescritti requisiti soggettivi e oggettivi, è comunque previsto che “La misura della pensione non può essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell’iscritto nell’anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione” (L. n. 576 del 1980, ari. 2, comma 3, come modificato dalla L. n. 141 del 1992, ari. 2, comma 3).

5. In definitiva il ricorso va rigettato, con enunciazione del seguente principio di diritto: “Nell’interpretazione della L. n. 576 del 1980, art. 2, comma 1, come sostituito dalla L. n. 141 del 1992, art. 1, stante inequivoco significato proprio delle parole usate, la locuzione “quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione” indica le annualità, non necessariamente anche di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa di previdenza, antecedenti l’epoca di maturazione del diritto”. Non è luogo a provvedere sulle spese ai sensi dell’art. 152 disp. att c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis alla presente controversia, vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito in L. n. 326 del 2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2011

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