Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12135 del 22/06/2020
Cassazione civile sez. III, 22/06/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 22/06/2020), n.12135
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27542/2019 proposto da:
S.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MANZONI, 81,
presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA CONSOLO, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1954/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 14/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
04/03/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. S.O., cittadino del (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
2. A fondamento della sua istanza dedusse di essere fuggito dal Mali per sottrarsi alla guerra; di essere rimasto orfano di padre; la madre non ha una casa e di essere malato.
3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. Avverso tale provvedimento S.O. propose opposizione ex art. 702 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di Venezia, che con ordinanza comunicata il 13 novembre 2017 rigettò il reclamo.
Il Tribunale ha ritenuto:
a) il richiedente asilo non credibile;
b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;
c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;
d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.
4. La Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 1954 del 14 maggio 2019 ha confermato la decisione di prime cure.
5. Detta pronuncia è stata impugnata per cassazione da S.O. con ricorso fondato su due motivi. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
6. Col primo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe violato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.
Sostiene che il Tribunale prima e la Corte di Appello poi, avrebbero rilevato sia la genericità della narrazione del ricorrente in commissione sia la inesistenza di pericolo di una violenza indiscriminata in Mali, basandosi sulla scorta di fonti accreditate risalenti al 2014.
Il motivo è fondato.
Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente. Nei giudizi aventi ad oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, la verifica delle condizioni socio politiche del paese di origine non può fondarsi su informazioni risalenti ma deve essere svolta, anche mediante integrazione istruttoria ufficiosa, all’attualità (Cass. 28990/2018).
Nel caso di specie il giudice del merito ha utilizzato Coi risalenti al 2014 e non ha effettuato la comparazione con le informazioni documentate dal ricorrente.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo motivo.
7. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020