Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12135 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 65/31/07 della Commissione tributaria

regionale della Toscana, depositata il 23.10.2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal consigliere relatore dott. BERTUZZI Mario;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. FUZIO

Riccardo.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 65/31/07 della Commissione regionale della Toscana, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che, su ricorso di R.N., aveva annullato l’avviso di liquidazione per intervenuta decadenza delle agevolazioni per l’acquisto di prima casa, ritenendo il giudice di secondo grado non rilevante la circostanza che, nonostante la dichiarazione fatta al momento dell’acquisto, il contribuente non avesse mai trasferito la propria residenza, avendo egli comunque provato di svolgere, all’epoca, attivita’ lavorativa in quello stesso comune; vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del primo motivo di ricorso e l’inammissibilita’ del secondo osservando che: – ” il primo motivo di ricorso, denunziando violazione della nota 2 bis art. 1 tariffa parte 1^ allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, lamenta che il giudice di appello non abbia considerato che la dichiarazione di trasferimento della residenza fatta dall’acquirente al momento dell’acquisto e’ vincolante ai fini di poter usufruire delle agevolazioni fiscali, e non puo’ essere successivamente modificata o sostituita da altra situazione”;

“il mezzo e’ manifestamente fondato, atteso che dalla lettura della disposizione applicata emerge chiaramente che la dichiarazione relativa alla circostanza che permette di usufruire delle agevolazioni deve essere contestuale, a pena di decadenza, all’atto di acquisto e che la sua indicazione fattuale condiziona la nascita ed il permanere del relativo diritto”;

il secondo motivo di ricorso, che denunzia vizio di motivazione, e’ inammissibile, in quanto formulato in modo non conforme alla prescrizione dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2, – applicabile nella fattispecie essendo stata la sentenza impugnata depositata dopo il 2 marzo 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) – la quale, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 dell’1.10.2007 (poi ulteriormente confermato da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra le quali si segnalano le ordinanze n. 8897 del 2008 e n. 4309 de 2008), impone al ricorrente che denunzi il difetto di motivazione della decisione impugnata l’onere non solo di dedurre in modo specifico la relativa censura, ma anche di formulare, al termine di essa, un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, costituente un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilita’”;

rilevato che la relazione e’ stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parte ricorrente:

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise;

che, pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, sussistendone le condizioni, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito mediante il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che le alterne vicende del processo giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa tra le parli le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA