Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12135 del 16/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 10/03/2017, dep.16/05/2017), n. 12135
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23621-2014 proposto da:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. PA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SAN SABA 7, presso lo studio dell’avvocato SERGIO MAGLIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANMARIA
CHIARAVIGLIO;
– ricorrente –
contro
G.A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SANNIO 61, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ANTONIO LA CORTE,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LILIANA
CARMELA LOMBARDO e ALESSANDRO PITTARI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 11897/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 28/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a. ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391 c.p.c. della sentenza di questa Corte n. 11897/2014 depositata il 28 maggio 2014, che ha cassato con rinvio alla Corte d’appello di Milano la sentenza con la quale la corte distrettuale aveva confermato il rigetto, deciso dal Tribunale di Milano, della domanda proposta da G.A.G. diretta alla condanna della Banca al pagamento in suo favore della somma di Euro 419.363,00 quale responsabile ex art. 43, comma 2 Legge Assegni del pagamento illegittimo di assegni bancari non trasferibili, emessi dalla attrice all’ordine di sè stessa, a soggetto diverso;
che al ricorso resiste con controricorso la signora G.A.G.;
considerato che con la sentenza della quale si chiede la revocazione questa Corte ha ritenuto che la banca girataria per l’incasso di assegno bancario non trasferibile che abbia eseguito il pagamento nei confronti di un soggetto non creditore – pur se legittimato in modo apparente – non possa andare esente dalla responsabilità prevista dall’art. 43, comma 2 Legge assegni nei confronti dell’effettivo e legittimo prenditore (nella specie, l’attrice), in mancanza di un mandato all’incasso apposto sul titolo stesso in favore del terzo (nella specie, P. e P.U.);
che l’errore di fatto revocatorio consisterebbe, secondo la ricorrente, da un lato nel non avere questa Corte considerato la circostanza che sui titoli di credito non trasferibili in questione la ricorrente aveva apposto la propria firma per girata “necessariamente per l’incasso”, e nell’avere confuso l’incaricato di un’attività meramente materiale (la semplice ricezione dell’importo dell’assegno) con il destinatario cartolare del pagamento; d’altro lato, nell’aver ritenuto entrambi gli assegni in questione muniti della clausola di non trasferibilità laddove uno solo lo era, mentre per l’altro la non trasferibilità sarebbe potuta derivare solo da erronea interpretazione di diritto che considerasse sufficiente a tal fine l’importo (superiore a Lire 20 milioni) dell’assegno;
ritenuto che, a norma dell’art. 391 bis c.p.c., comma 1, la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione è ammessa ex art. 395 c.p.c., n. 4 solo quando la decisione risulta chiaramente fondata sulla supposizione di un fatto, non controverso in giudizio, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, o viceversa; che inoltre esula da tale nozione di errore revocatorio, cioè di errore nell’assunzione del fatto, non solo l’errore nell’applicazione delle norme giuridiche ma in generale l’errore di giudizio;
che la ricorrente ha depositato da ultimo memoria difensiva;
ritenuto che nella specie il ricorso per revocazione non appare evidenziare errori di fatto, sussumibili nella nozione sopra delineata;
che infatti la sentenza della quale si chiede la revocazione non ha fondato la statuizione ivi espressa sul presupposto, neppure implicito, che sui due assegni in questione non figurasse alcuna firma per girata: ha piuttosto affermato che la banca girataria per l’incasso risponde del pagamento di assegni non trasferibili a persona diversa da quella che dall’assegno risulta creditrice, implicitamente affermando il principio (avverso il quale in effetti viene inammissibilmente rivolta la censura di erroneità) secondo cui equivale al pagamento del titolo ad un terzo non legittimato dal documento la consegna materiale al medesimo (circostanza della quale questa Corte ha ben tenuto conto, sia nella esposizione del fatto a pag. 3 sia nella motivazione in diritto a pag. 6) della somma portata dal titolo stesso;
che analoghe considerazioni valgono per l’altro preteso errore: anche qui, ciò di cui la ricorrente si duole è in effetti la interpretazione della norma di diritto in base alla quale la Corte ha ritenuto non trasferibile uno dei due assegni in considerazione del suo importo, ma ciò non costituisce errore di fatto revocatorio;
che pertanto si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della contro ricorrente delle spese di questo giudizio di revocazione, in Euro 8.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017