Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12135 del 13/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6789-2015 proposto da:

M.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA DI NOVELLA 1, presso lo studio dell’avvocato MARIO

LUCCI, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE DIPARTIMENTO DEL TESORO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4777/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

19/5/2014, depositata il 24/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato MARIO LUCCI, difensore del ricorrente, che insiste

per l’accoglimento;

udito l’Avvocato EMANUELA CAPANNOLO, difensore del

controricorrente, che si riporta al controricorso e chiede il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 24.5.2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione, redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 24.9.2014, la Corte di appello di Roma accoglieva per quanto di ragione il gravame proposto da M.E. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda del predetto di riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, in quanto, pure essendone stata riconosciuta la condizione di totale invalidità, utile ad integrare il requisito sanitario, era carente il requisito reddituale richiesto dalla legge.

La Corte osservava, per quel che rileva nella presente sede, che, posto che il grado di invalidità riconosciuto in sede medico legale già in primo grado era pari al 100%, difettavano i requisiti reddituali necessari per la concessione della pensione di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 11 in quanto i redditi dichiarati dal coniuge del M. risultavano superiori ai limiti a tal fine previsti.

Aggiungeva che, tuttavia, poichè a seguito delle modifiche apportate al D.L. n. 663 del 1979, art. 14 septies conv. in L. n. 33 del 1980 dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 10, conv. in L. n. 9 del 2013, dal 1.8.2013, ai fini della valutazione del requisito reddituale doveva tenersi conto del solo reddito dell’interessato e non più di quello complessivo del nucleo familiare, da tale data doveva riconoscersi al ricorrente (privo di redditi personali) il diritto di percepire il suddetto beneficio.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il M., affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’INPS. Il MEF è rimasto intimato.

Il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 15 del 1968, art. 4, della L. n. 33 del 1980, art. 14 septies e art. 445 bis c.p.c., comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rilevando che il giudice del gravame ha posto a fondamento della decisione i dati risultanti dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 5.5.2009 allegata al ricorso introduttivo, ignorando la certificazione dell’Agenzia delle Entrate depositata in sede di procedimento di appello attestante i redditi dell’assistito e del coniuge sino al 2013, redditi inferiori ai limiti di legge. Assume che contraddittoriamente il giudice del gravame ha escluso il riconoscimento dei benefici economici per il periodo dal 1.12.2006 al 31.7.2013, basando la sua decisione sulla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, salvo poi riconoscere il beneficio assistenziale dal 1.8.2013 sul presupposto che da tale data, conformemente a quanto previsto dal D.L. n. 76 del 2013, art. 10 il ricorrente non superasse il limite di reddito previsto dalle tabelle INPS, sulla base della certificazione dell’Agenzia delle Entrate, non presa in considerazione per le precedenti annualità.

Il ricorso è infondato.

Con riguardo al periodo antecedente all’entrata in vigore della normativa su richiamata, questa Corte (cfr. Cass. n. 5003 del 01/03/2011, seguita da molte altre conformi tra le quali, recentemente, ord. n. 10658/2012 e sent. n. 25000/2013 v. anche circolare Inps 28.12.2012 n. 149 che a tale orientamento si è adeguata dal 1.1.2013), rimeditando un suo precedente orientamento (cfr. Cass. n. 7259 del 2009, n. 20426 del 2010 e n. 18825 del 2008 e già Cass. n. 16363 del 2002, n. 16311 del 2002, 12266 del 2003, 14126 del 2006, n. 13261 del 2007), ha ritenuto che “Ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, assume rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata”.

Il recente intervento del legislatore che con il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA.) e altre misure finanziarie urgenti” all’art. 10, comma 5, ha inserito dopo il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, una ulteriore disposizione con la quale si specifica che “Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”. La nuova norma interviene a chiare lettere ed individua quindi, anche per la pensione di inabilità, nel solo reddito dell’invalido il parametro in base al quale verificare l’esistenza del diritto alla prestazione assistenziale.

La disposizione dell’art. 10, comma 5, si completa con quanto disposto al successivo comma 6, della stessa norma dove si prescrive che “La disposizione del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5”.

Così facendo il legislatore ha inteso definire un nuovo regime reddituale senza, tuttavia, pregiudicare le posizioni di tutti quei soggetti che avendo presentato domanda nella vigenza della precedente normativa (da interpretarsi nei termini più sopra riportati) non avessero ancora visto la definizione in sede amministrativa del procedimento ovvero fossero parti di un procedimento giudiziario ancora sub iudice.

Quasi a ribadire il suo carattere innovativo, poi, la norma precisa che il diritto alla pensione, sulla base dei nuovi requisiti stabiliti, decorrerà solo dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione (28.6.2013) e soggiunge che non possono essere pagati importi arretrali sulle prestazioni riconosciute, precisando, quindi, che, ove tale pagamento sia già intervenuto, le somme erogate non sono comunque recuperabili, purchè il loro riconoscimento sia intervenuto prima della data di entrata in vigore del nuovo requisito reddituale e risulti, comunque, rispettoso dello stesso.

Quindi, poichè prima del 28 giugno 2013 alcuna pensione era stata erogata in favore del ricorrente e solo dal I agosto 2013 la stessa è stata riconosciuta sulla base del reddito personale, deve ritenersi che la Corte territoriale non si sia discostata dai principi richiamati nel negare il riconoscimento del diritto al M. per prestazioni arretrate e nel riconoscerlo, invece, per il periodo successivo.

La questione posta nel motivo di ricorso va valutata in conformità alla giurisprudenza di questa Corte che prevede che, in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7 di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi. (cfr. Cass., s. u., 3.11.2011 n. 22726).

Tali ultime prescrizioni non risultano soddisfatte nella specie, non risultando in ricorso precisato in quale sede della produzione di parte sia reperibile la certificazione dell’Agenzia delle Entrate invocata, nè in quale udienza tale documentazione abbia trovato rituale ingresso in giudizio.

Va, poi, considerato che nelle controversie assistenzali è inammissibile la produzione in appello della documentazione relattiva al cd. requisito reddituale, che, vertendo su circostanze già deducibili e dimostrabili in primo grado, non è giustificata in relazione all’evolversi della vicenda processuale (cfr., da ultimo, Cass. 15.1.2015 n. 547). Peraltro, se non può, in via generale, rilevare la presenza in atti (in quanto allegata al ricorso di primo grado) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita al requisito reddituale, poichè essa non ha, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, alcun valore probatorio, neanche indiziario, nel giudizio civile, – atteso che la parte non può far derivare elementi di prova favorevoli, ai fini del soddisfacimento dell’onere della prova, da proprie dichiarazioni, – non è giuridicamente contrastabile il valore giuridico attribuibile ad una dichiarazione nella quale la parte, come nella specie, dichiari circostanze a se sfavorevoli, laddove, per il periodo successivo al 1.8.2013 – incontroversa la circostanza che il ricorrente non abbia mai goduto di alcun reddito personale – la sentenza non risulta essere oggetto di impugnazione.

Alla luce di tali considerazioni, si propone il rigetto del ricorso”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il Collegio ritiene di condividere integralmente il contenuto e le conclusioni della riportata relazione e concorda, pertanto, sul rigetto dello stesso, rilevando, quanto ai rilievi formulati in udienza dal difensore del M., che gli stessi non valgano a scalfire l’iter argomentativo posto a fondamento della relazione, posto che alla riproduzione del contenuto dei documenti richiamati nel ricorso si affianca l’onere di indicare la sede di avvenuta produzione degli stessi nelle fasi di merito, in base alla giurisprudenza di legittimità richiamata. Non ricorrono i presupposti per far luogo all’esonero del ricorrente dal pagamento delle spese del presente giudizio, che pertanto seguono la soccombenza del predetto e si liquidano nei confronti della parte costituita nella misura indicata in dispositivo. Nulla va disposto nei confronti del MEF, rimasto intimato.

Poichè il ricorso è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 si impone di dare atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il M. al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Nulla nei confronti del MEF. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA