Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12135 del 07/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 07/05/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 07/05/2021), n.12135
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4914/2013 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
WORDL TRADE s.p.a. unipersonale, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in
atti dall’avv. Mario Martelli (PEC martelli.pec.studiomartelli.it) e
con domicilio eletto presso l’avv. Giorgia Passacantilli in Roma,
via F. Siacci n. 38;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna n. 66/05/12 depositata il 28/06/2012, non
notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
10/12/2020 dal Consigliere Roberto Succio;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del
Sostituto Procuratore Generale De Matteis Stanislao che ha chiesto
l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Fatto
RILEVATO
che:
con la sentenza impugnata la CTR dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello della società contribuente e pertanto in riforma della sentenza di primo grado dichiarava la illegittimità degli atti impugnati, avvisi di accertamento per IVA ed IRAP 2002-20032004;
– ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a sei motivi; la società contribuente resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, e art. 54, comma 2, dell’art. 2729 c.c., e dei principi del diritto unionale espressi dalla CGUE nelle sentenza 12.1.2006 e 6.7.2006, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR emiliano-romagnola, quanto alle operazioni intercorse con Telecall Trade s.p.a. e contestate dall’Ufficio come soggettivamente inesistenti, erroneamente ritenuto non provata la pretesa in quanto l’Erario non ha sufficientemente dimostrato la conoscenza delle frode in capo alla controricorrente, mentre in capo a quest’ultima – invece – era l’onere di provare la propria buona fede e diligenza nella conduzione delle operazioni commerciali;
– il secondo motivo censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, e art. 54, comma 2, dell’art. 75 TUIR – ora art. 109 TUIR – e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e dell’art. 2729 c.c. (nuovamente) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR commesso errore di diritto onerando l’Ufficio del compito di fornire prova piena dei fatti fraudolenti contestati, relativi sempre alle operazioni intercorse con Telecall Trade s.p.a., mentre l’esistenza della pretesa di maggiori tributi ben poteva esser dimostrata anche in presenza di circostanze indiziarie;
– i motivi possono esaminarsi congiuntamente, e sono entrambi fondati;
– infatti, la CTR ha ritenuto di annullare gli avvisi di accertamento impugnati in quanto “dall’Ufficio non viene sufficientemente dimostrato come la società ricorrente conoscesse la frode”; con tal affermazione essa si è posta in contrasto con i principi giurisprudenziali del tutto consolidati espressi da questa Corte, secondo i quali (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10120 del 21/04/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 27629 del 30/10/2018) in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l’onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa nè assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta;
– il terzo motivo costituisce censura motivazionale, con la quale si denuncia l’insufficienza e contraddittorietà della pronuncia gravata per avere la CTR attribuito, per errore logico, ai fatti di causa – anche presuntivi – dedotti dall’Ufficio portata insufficiente a ritenere soggettivamente inesistenti le operazioni oggetto di rilievo;
– alla luce della decisione sul primo e secondo motivo, il motivo in parola è pure accolto;
– il quarto motivo di ricorso denuncia motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR, quanto alle operazioni intercorse con NEW CAPE e MICRODATA INFORMATICA, considerato effettivamente esistenti dette operazioni solo in quanto “fatturate” e congrue con i dati contabili, di per sè irrilevanti ai fini di tal accertamento;
– il motivo è infondato;
– invero, la CTR ha posto a base della propria decisione non solo la relazione giurata della Dott. Melucci principalmente incentrata sulle
risultanze contabili, ma anche “la esistenza dei trasporti a mezzo vettori in acquisto e in vendita” (ultima pagina della sentenza impugnata, quarta riga); e all’esito dell’esame di tali elementi di fatto ha ritenuto, con accertamento per l’appunto fattuale non suscettibile di rettifica in questa sede di Legittimità, che “i ricorrenti hanno potuto dimostrare per tutte le operazioni la oggettiva esistenza” (ultima pagina della sentenza impugnata, prime righe);
– il quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR, con riguardo ai recuperi d’imposta relativi a costi per operazioni oggettivamente inesistenti ai fini dell’imposizione diretta, ritenuto esser venuto meno il presupposto per tali recuperi a seguito dell’assoluzione nel processo penale instauratori per tali fatti nei confronti del legale rappresentante della società, sig. T.R., assoluzione pronunciata “perchè il fatto non sussiste”;
– il sesto motivo svolge analoga censura sotto il profilo del vizio motivazionale;
– tali due motivi, strettamente connessi tra di loro, possono affrontarsi congiuntamente e si rivelano fondati;
– infatti, questa Corte costantemente afferma (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8129 del 23/05/2012; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16262 del 28/06/2017; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28174 del 24/11/2017) che in materia tributaria, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorchè i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sè inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l’imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario;
– pertanto, va rigettato il quarto motivo; nel resto il ricorso è accolto e la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
accoglie il primo, il secondo, il terzo, il quinto e il sesto motivo di ricorso; rigetta il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021