Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12135 del 03/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 03/06/2011), n.12135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19137-2007 proposto da:

F.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALBA FRANCESCO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

– SNAD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio

dell’avvocato BERTOLONE BIAGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

BIANCAROSA SALVATORE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 355/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/07/2006 R.G.N. 1485/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Siracusa, F.F. conveniva in giudizio la Snad s.p.a. e, premesso di lavorare alle dipendenze della società con mansioni di guardia fuochi, esponeva che gli era stata infinta in data 2.3.99 la sanzione del richiamo scritto, perchè sprovvisto dell’uniforme all’atto dell’imbarco, e in data 15.3.99 la sanzione della sospensione per tre giorni per l’abbandono del posto di lavoro.

Aggiungeva che le sanzioni erano illegittime, e, pertanto, ne chiedeva l’annullamento e la condanna della società al pagamento delle indennità per i tre giorni di sospensione e al risarcimento dei danni morali.

Instauratosi il contraddittorio, la società convenuta deduceva la infondatezza del ricorso, chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale la condanna del ricorrente per lite temeraria. Il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 28.9.2004, rigettava il ricorso e la domanda riconvenzionale, compensando per metà le spese processuali. Avverso tale decisione proponeva appello il F., contestando le motivazioni del Tribunale, insistendo sulla illegittimità delle sanzioni e chiedendo, quindi, la riforma della sentenza con l’accoglimento delle proprie pretese. L’appellata si costituiva, contestando l’appello e chiedendone il rigetto. In via incidentale chiedeva la condanna del F. per lite temeraria e l’integrale condanna al pagamento delle spese di primo grado.

Con sentenza del 20 aprile-19 giugno 2006, l’adita Corte d’appello di Catania rigettava il gravame ed accoglieva parzialmente l’appello incidentale. A sostegno della decisione osservava, con riguardo alla prima sanzione del richiamo scritto per non avere il F. indossato la tuta prescritta, che privo di fondamento era il rilievo del lavoratore circa la pericolosità della tuta, perchè avrebbe potuto provocare annegamento o sofferenza in caso di caduta in mare, mentre, con riguardo alla seconda sanzione della sospensione per abbandono del posto di lavoro, riteneva non provato l’assunto del F. di avere adempiuto il proprio obbligo e cioè la presenza sul posto di lavoro. Quanto all’appello incidentale, pur non ravvisando gli estremi della lite temeraria, riteneva fondata la censura in ordine alla compensazione delle spese del primo grado del giudizio, non essendo ravvisabili ragioni che giustificassero detta compensazione. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il F. con tre motivi. Resiste la S.N.A.D. spa con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il F., denunciando omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto tardiva la deduzione circa la pericolosità della tuta di lavoro in dotazione con riguardo a rischi chimici, corrosivi ed esplosivi, trattandosi di indagine da effettuarsi d’ufficio.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 2697 c.c., sostiene che il Giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere che gravi sul lavoratore, che impugna la sanzione disciplinare, l’onere di dimostrare l’insussistenza della correlativa infrazione e non sul datore di lavoro quello di dimostrare i fatti posti a base della sanzione.

Con il terzo motivo, infine, il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonchè una errata valutazione delle prove acquisite, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere provato l’abbandono, da parte sua, del posto di lavoro tenuto conto che l’assunto risultava sfornito di adeguata certezza e prova e che vi era stata una errata valutazione delle prove acquisite.

Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, è privo di fondamento. Giova precisare che la Corte di Catania, con riguardo alla prima sanzione del richiamo scritto per non avere il F. indossato la tuta prescritta, ha osservato che il lavoratore aveva insistito nel rilievo della pericolosità dell’indumento, perchè avrebbe potuto provocare annegamento o sofferenza in caso di caduta in mare, eccependo la tardività del riferimento alla “striscia autogonfiabile” utile per il galleggiamento, che comunque non gli sarebbe mai stata consegnata e non sarebbe stata idonea a proteggere da prodotti chimici corrosivi o esplosivi e dal rischio d’incendio.

A tali contestazioni la Corte territoriale ha replicato, osservando che il F., nel ricorso introduttivo, aveva parlato di pericolosità solo con riguardo all’incendio e all’annegamento e non anche a rischi chimici corrosivi od esplosivi, il cui riferimento nell’atto di appello doveva ritenersi tardivo, mentre quanto ai profili di pericolosità tempestivamente dedotti, il nominato CTU, con argomentazioni convincenti, aveva chiarito, in ordine al rischio incendio, che la tuta in oggetto non era “presidio antincendio”, ma ordinaria tuta di lavoro, mentre diversa era la tuta antincendio, provvista di caratteristiche diverse, tali da rendere possibile l’uso solo in caso di emergenza, ma non durante le ore lavorative. Nella specie, pertanto, la tuta di lavoro era – secondo il perito – pienamente in regola ed idonea al ruolo in conformità della marcatura CE e al D.Lgs. n. 475 del 1992. Su questo punto, peraltro – ha precisato il Giudice a quo – il lavoratore appellante nulla aveva replicato specificamente, limitandosi ad insistere sul rischio di incendio collegato alle mansioni.

Quanto al rischio di annegamento, la circostanza che la tuta fosse costituita da un unico pezzo e non da due non produceva – secondo il perito – alcun rischio, anzi rendeva più facile liberarsi dell’indumento, non obbligando a ripetere due volte l’operazione, tanto più che la tuta in questione era dotata di una lunga cerniera lampo che permetteva di sfilarla con estrema facilità. Sulla base di tali accertamenti, la Corte territoriale ha coerentemente confermato la legittimità della prima sanzione.

Analogamente, anche la seconda sanzione della sospensione per abbandono del posto di lavoro – sempre ad avviso della Corte di Catania – doveva ritenersi legittima, in quanto, prescindendo da ogni questione in ordine all’onere della prova, le deposizioni testimoniali, esaminate partitamente e valutate nel loro complesso, confermavano l’avvenuto allontanamento del F. dal posto di lavoro.

La sentenza impugnata, così argomentando, non è incorsa in alcuna delle denunciate violazioni.

Devesi, in proposito, rammentare, costituendo specifico motivo di gravame, unitamente a quello ricondotto al vizio di violazione di legge, che la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni – svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l’accertamento dei fatti, all’esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento – con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. S.U. n. 13045/97) – dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.

Tenuto conto di siffatti limiti del potere di indagine della Corte di legittimità, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 25,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2011

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