Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12134 del 18/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12134
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Kent Viaggi s.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 155/2/07 della Commissione tributaria
regionale del Lazio, depositata il 23.10.2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Riccardo
Fuzio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio:
letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 155/2/07 della Commissione regionale del Lazio, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che, su ricorso della Kent Viaggi s.r.l., già ATG Viaggi, aveva annullato ravviso che ai fini dell’imposta di registro aveva elevato il valore del bene agenzia acquistata dalla ricorrente nel 1992, ritenendo il giudice di secondo grado l’atto impugnato illegittimo in quanto esso, ai fini del valore, aveva preso in considerazione il volume di affari dell’intera azienda cedente, in luogo del valore specifico dell’agenzia ceduta;
vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso osservando che:
– “l’unico motivo di ricorso, lamentando violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 35 e art. 277 cod. proc civ., assume che il giudice a qua ha errato nell’annullare in toto l’atto impugnato, atteso che, una volta verificata l’erroneità della stima compiuta dall’Ufficio, avrebbe dovuto procedere a rideterminare nella misura congrua il valore dell’azienda ceduta, eventualmente avvalendosi di una c.t.u.”;
– “il mezzo è manifestamente infondato, atteso che l’intervento determinativo del giudice tributario, come invocato dalla ricorrente, trova il suo necessario presupposto nell’esistenza di elementi di fatto che pongano ragionevolmente in dubbio l’attendibilità del valore dichiarato dal contribuente, condizione che nel caso di specie non risulta in alcun modo nè dedotta nè rappresentata”;
rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parte ricorrente, che non ha depositato memoria;
ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise;
che, pertanto, il ricorso va rigettato, nulla disponendosi sulle spese non avendo la società intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010