Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12134 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 05/12/2016, dep.16/05/2017),  n. 12134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16313-2016 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIA

LEOPARDI giusta procura in calce ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2087/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

13/10/2015, depositata il 22/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – La Corte d’appello di Bologna, accogliendo il gravame del Ministero dell’Interno, ha negato al sig. A.M., pakistano, il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione internazionale sul rilievo della non credibilità del suo racconto, generico e privo di qualsiasi riscontro, riferito al coinvolgimento del predetto sig. A., di religione sunnita, in un episodio di violenza degenerato in conflitto a fuoco a margine di una manifestazione sciita che si stava svolgendo nella moschea antistante la sua abitazione.

Il sig. A. ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo.

L’Amministrazione intimata non si è difesa.

2. – L’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia “violazione della Convenzione di Ginevra in materia di protezione internazionale e del D.Lgs. n. 251 del 2007in materia di protezione sussidiaria”, è inammissibile, contenendo la pura e semplice riproposizione delle ragioni di merito poste a fondamento della domanda del ricorrente, senza l’articolazione di alcuna censura nei confronti della sentenza impugnata, che sia riconducibile a violazione di norme di diritto.”;

che tale relazione è stata comunicata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto va dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;

che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, per cui non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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