Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12133 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. III, 22/06/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 22/06/2020), n.12133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27719/2019 proposto da:

J.M., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA

BERLETTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 950/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. J.M., cittadino del Gambia, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza dedusse di essere fuggito dal Gambia per sottrarsi al rischio di “persecuzioni da parte della comunità di appartenenza perchè era stato accusato di aver cagionato un incendio che si era espanso anche in un parco protetto denominato (OMISSIS) e in altre proprietà limitrofe al podere che stava coltivando per ordine del capo della scuola coranica” che frequentava (così il ricorso, p. 3).

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. Avverso tale provvedimento J.M. propose ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di Venezia, che con ordinanza del 1 ottobre 2017 rigettò il reclamo.

Il Tribunale ritenne che:

a) il richiedente asilo non fosse minimamente credibile;

b) la domanda di protezione internazionale fosse in ogni caso infondata perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) la domanda di protezione sussidiaria fosse infondata perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) la domanda di protezione umanitaria fosse infondata poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 950 del 12 marzo 2019.

4. La pronuncia è stata impugnata per cassazione da J.M. con ricorso fondato su cinque motivi. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. La Corte rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’Ufficio.

P.Q.M.

La Corte rinvia a Nuovo Ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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