Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12133 del 18/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12133
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.R., residente in (OMISSIS), rappresentata e difesa
per
procura a margine del ricorso dall’Avvocato MARTIRE Andrea,
elettivamente domiciliala presso il suo studio in Roma, Via Clitunno
n. 51;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate;
– intimata –
avverso la sentenza n. 384/34/07 della Commissione tributaria
regionale del Lazio, depositata il 19.10.2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Riccardo
Fuzio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio;
letto il ricorso proposto da P.R. per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, che aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento di un avviso di liquidazione a fini Invim e dell’imposta di registro relativo ad un atto di compravendita registrato in Roma il (OMISSIS);
vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso osservando che:
– il ricorso denunzia “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” e si conclude con la formulazione del seguente principio di diritto “La richiesta dell’Ufficio tributario di un maggior valore di un immobile di compravendita deve essere preceduto in ogni caso da un accertamento specifico e non automatico”:
– il motivo è palesemente inammissibile atteso che la formulazione del quesito non appare adeguata alle prescrizioni di legge, avendo questa Corte già avuto modo di chiarire che il quesito di diritto che il ricorrente ha l’onere di formulare ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., consiste non già in un’affermazione di diritto astratta ed avulsa dai caso concreto, ma deve consistere in un interrogativo che deve necessariamente contenere, sia pure sintetizzandola, l’indicazione della questione di diritto controversa e la formulazione del diverso principio di diritto – rispetto a quello che è alla base del provvedimento impugnato – di cui il ricorrente, in relazione al caso concreto, chiede l’applicazione al fine di ottenere la pronuncia di cassazione, in modo da circoscrivere l’oggetto di quest’ultima nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito stesso (Cass. S.U. n. 23732 del 2007; Cass. S.U. n. 20360 e n. 36 del 2007; Cass. n. 14682 del 2007);
rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente, che ha depositato memoria;
ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo l’orientamento giurisprudenziale ivi richiamato in materia di applicazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., del tutto univoco e consolidato e non ravvisandosi nella memoria della ricorrente alcuna critica specifica nei confronti di esso;
che. pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, nulla disponendosi sulle spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010