Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12133 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 05/12/2016, dep.16/05/2017),  n. 12133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12492/2016 proposto da:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in

persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 205/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

18/10/2015, depositata il 21/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – La Corte d’appello di Milano, in accoglimento del gravame del sig. A.N., cittadino pakistano, ha dichiarato il diritto della madre ultrasessantacinquenne del medesimo ad ottenere il visto per ricongiungimento familiare in Italia con il figlio.

Il Ministero degli Affari Esteri ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

L’intimato non si è difeso.

2. – Con il primo motivo di ricorso si ripropone l’eccezione d’inammissibilità dell’appello perchè tardivo, essendo stato proposto con ricorso notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, il 26 maggio 2014, oltre il termine di decadenza di trenta giorni decorrente dalla notifica della decisione di primo grado avvenuta il precedente 9 aprile.

2.1. – Il motivo è fondato.

L’appello ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c., avverso l’ordinanza del tribunale conclusiva del procedimento sommario di cognizione va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicchè la verifica della tempestività dell’impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass. 14502/2014, in fattispecie relativa a diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 30, comma 1, lett. a); Cass. 26326/2014, in fattispecie relativa a domanda di riconoscimento della protezione internazionale).

La Corte d’appello ha ritenuto di poter superare la decadenza maturata a danno dell’appellante disponendo la conversione del rito, introdotto con ricorso invece che con citazione, in grado di appello e facendo conseguentemente applicazione del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 4, comma 5, che per il caso di mutamento del rito prevede che “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”.

Sennonchè tale norma non può trovare qui applicazione, essendo riferita – come correttamente osserva l’Amministrazione ricorrente – al solo mutamento del rito seguito in primo grado, non già in grado di appello.

3. – Il secondo, subordinato motivo di ricorso è assorbito”;

che tale relazione è stata comunicata agli avvocati delle parti costituite;

che la parte ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, u.p., con condanna della parte intimata alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna la parte intimata alle spese processuali, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, spese prenotate a debito e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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