Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12133 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10442-2015 proposto da:

EUI LIMITED, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo

studio dell’avvocato MARCO CATELLI, che la rappresenta e difende,

giusta procura su foglio separato;

– ricorrente –

contro

N.M., P.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

P.ZA PRATI DEGLI STROZZI 32, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRA PETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI

FRANCIOSI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1024/2015 del TRIBUNALE di ROMA del

16/01/2015, depositata il 19/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Marco Catelli, difensore del ricorrente, che si

riporta ai motivi;

udito l’Avvocato Simona Ottaviani, per delega dell’Avvocato

Giovanni Franciosi, difensore delle resistenti, che si riporta agli

scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 12.2.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 1024 del 19.1.15, del seguente letterale tenore:

“1. – La EUI limited ricorre, affidandosi a due motivi (il primo dei quali articolato su quattro doglianze), per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con cui in primo grado il tribunale di Roma ha definito l’opposizione, da essa proposta per alcune doglianze ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e per altre ai sensi dell’art. 615 c.p.c., nei confronti di N.M. e di P.S., rigettando l’opposizione agli atti esecutivi ed accogliendo solo in modesta parte quella ad esecuzione. Le intimate resistono con controricorso.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) parendo dovervisi dichiarare inammissibile.

3. – Va rimessa al Collegio (potendo difficilmente rilevare un foglio non solo separato, ma completamente a sè stante, senza cioè alcun collegamento con il ricorso introduttivo e da esso avulso) ogni decisione sull’irritualità della procura al difensore della ricorrente, per avere controparti lamentato la mancata allegazione della stessa alla copia notificata del ricorso e l’impossibilità, per la totale carenza di collegamenti con il ricorso, di stabilire la sicura anteriorità del rilascio rispetto alla formazione dell’atto cui quella parrebbe riferirsi.

4. – Ove fosse, favorevolmente per la ricorrente, superata tale preliminare questione, andrebbe poi rilevato che essa formula:

– un primo motivo, di “violazione delle norme ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – falsa applicazione di norme di diritto, contraddittoria ed errata motivazione, nonchè omessa valutazione ed esame circa i fatti controversi decisivi ai fini del giudizio”, dolendosi di: “sulla fase e/o errata applicazione del D.M. n. 127 del 2004, carenza e/o omissione di motivazione”; “errata interpretazione ed applicazione della norma di cui all’art. 88 c.p.c. in ragione della violazione dei principi basilari del codice deontologico (artt. 22 e ss. del codice forense al tempo dei fatti di causa)”; “mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, come anche e soprattutto omesso esame di un fatto assorbente della controversia”; “sulla violazione dell’art. 27 c.p.c., comma 2 e art. 480 c.p.c., comma 3, falsa e/o erronea motivazione di norme di diritto”;

– un secondo, di “violazione delle norme ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – errore materiale e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo”.

5. – Delle prime tre doglianze del primo motivo e del secondo motivo, come pure delle repliche sviluppate dalle controricorrenti, sarebbe superflua la stessa illustrazione, in quanto si tratta di mezzi di censura rivolti avverso una parte della sentenza di primo grado che ha definito un’opposizione ad esecuzione (involgenti a vario titolo il quantum precettato e le condotte delle opposte): sicchè essi andavano resi oggetto del mezzo di impugnazione riservato a tale sentenza, vale a dire, in quanto pubblicata dopo il 4.7.09 e restaurato a far tempo da tale data tale rimedio ordinario (giurisprudenza fermissima; tra le innumerevoli, basti un richiamo a:

Cass., ord. 21 settembre 2015, n. 18608; Cass. 31 agosto 2015, n. 17314; Cass., ord. 2 luglio 2015, n. 13624; Cass. 20 maggio 2015, n. 10324; Cass. 20 maggio 2015, n. 10248; Cass., ord. 11 dicembre 2014, n. 26095; Cass., ord. 20 marzo 2014, n. 6610; Cass., ord. 26 febbraio 2014, n. 4661; Cass. 7 novembre 2013, n. 25056; Cass., ord. 26 luglio 2012, n. 13272; Cass., ord. 17 agosto 2011, n. 17325; Cass., ord. 17 agosto 2011, n. 17321, resa anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., comma 1; Cass. 12 maggio 2011, n. 10451; Cass., ord. 30 aprile 2011, n. 9591; nè rilevando che si possa trattare di opposizione preesecutiva: per tutte, v. Cass. 23 ottobre 2012, n. 18161; Cass. 4 giugno 2015, n. 11539), esclusivamente dell’appello.

6. – L’ultima doglianza del primo motivo, sola relativa all’opposizione agli atti esecutivi e quindi sola suscettibile di essere veicolata con il ricorso per cassazione, sarebbe inammissibile però per altra e differente ragione, non attingendo la ratio decidendi della gravata sentenza, che (invero correttamente, non prevedendo l’inesistenza di beni da sottoporre ad espropriazione nel luogo di elezione di domicilio altro che la possibilità per il debitore di instaurare l’opposizione pre-esecutiva davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto: Cass. 16 luglio 1999, n. 7505 e molte successive) collega all’irritualità dell’elezione di domicilio ai sensi dell’art. 480 c.p.c., comma 3 l’inefficacia di quella, ma nessuna conseguenza diretta sul precetto (visto che, poi, tutte le parti hanno potuto nel merito difendersi dinanzi al giudice dell’opposizione in concreto adito).

7. – Deve quindi proporsi la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti hanno depositato memoria, ma i loro difensori sono comparsi in camera di consiglio per essere ascoltati.

3. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni sulle questioni di inammissibilità ulteriori rispetto a quelle dell’idoneità o meno della procura su foglio completamente avulso, siccome più liquide: conclusioni avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

4. – Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente soccombente.

5. – Deve, infine, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali –

della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del cit. art. 134, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la EUI ltd, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di N.M. e P.S., tra loro in solido, liquidate in Euro 3.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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