Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12133 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/05/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 07/05/2021), n.12133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26254/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

I.R. & Co. Snc, rappresentata e difesa dall’Avv. Rosa

Mattia e dall’Avv. Francesco Amerini, con domicilio eletto presso il

primo, in Roma, via delle Milizie n. 1, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 62/8/09, depositata il 16 settembre 2009.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2020

dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Giacalone Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Udito l’Avv. dello Stato Barbara Tidore, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con un motivo, la decisione della CTR della Toscana che, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto l’intervenuta decadenza dell’Ufficio per l’iscrizione a ruolo della maggiore Iva non pagata a seguito di dichiarazione integrativa del contribuente L. n. 413 del 1991, ex art. 49, operata oltre il termine previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57.

La contribuente resiste con controricorso.

Con istanza del 14 giugno 2017 la società ha dato atto di aver aderito alla definizione delle liti pendenti, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 1, convertito con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, e, per l’effetto, ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi del successivo citato D.L., art. 11, comma 8, sicchè la causa è stata rinviata a nuovo ruolo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va dato atto, preliminarmente, che la contribuente non ha dato corso alla domanda di definizione agevolata della controversia, non avendo depositato nè copia della domanda di definizione, nè del versamento degli importi dovuti o della prima rata, come imposto dal D.L. n. 50 del 2017, art. 10.

1.1. Sempre in via preliminare è infondata l’eccezione di tardività del ricorso, dovendosi identificare, per il notificante, in virtù del principio di scissione degli effetti della notificazione, il momento rilevante in quello di avvio della procedura di notificazione e non in quello di effettivo ricevimento dell’atto da parte del destinatario, rilevando eventuali irregolarità relative al luogo della consegna solo ai fini della validità della notificazione stessa (nella specie comunque ininfluenti attesa l’avvenuta tempestiva costituzione).

2. L’unico motivo del ricorso denuncia la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, e della L. n. 413 del 1991, art. 51, comma 1, come modificato dal D.L. n. 16 del 1993, art. 3, comma 1, conv. in L. n. 75 del 1993, per aver la CTR ritenuto tardiva la notificazione della cartella esattoriale.

L’Ufficio rileva, in particolare, che la cartella era stata notificata il 4 novembre 1997 a seguito di liquidazione di dichiarazione integrativa, sicchè, per il combinato disposto di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 39, comma 3, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, trovava applicazione il termine quinquennale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43; inoltre, in forza della proroga introdotta con il D.L. n. 16 del 1993, art. 3, comma 1, il termine per la dichiarazione integrativa L. n. 413 del 1991, ex art. 51, comma 1, scadeva il 20 giugno 1993, per cui, anche ritenendo applicabile il termine di quattro anni, la data ultima andava identificata nel 31 dicembre 1997.

2.1. Il motivo è fondato.

Secondo il risalente e consolidato dictum della Corte, da cui non vi è ragione per discostarsi, “In tema di condono fiscale, e con riguardo alle somme dovute in base alla dichiarazione integrativa per l’IVA presentata ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 49, in caso di omesso versamento l’amministrazione finanziaria provvede al recupero, a seguito della modifica del sistema di riscossione coattiva introdotto con il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, secondo le modalità e nei termini previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, ancorchè tale procedura in origine non fosse normativamente prevista per le imposte indirette e per l’IVA in particolare. Pertanto, senza che possa distinguersi tra le ordinarie dichiarazioni di imposta e quelle integrative effettuate in sede di condono – atteso che ogni peculiarità delle rispettive discipline viene meno nella fase della riscossione a mezzo ruolo, che è il sistema unitario di recupero di ogni tipo di tributo ed entrata dello Stato (D.P.R. n. 43 del 1988, art. 63 e ss.) -, l’iscrizione a ruolo va effettuata, come nelle ipotesi di cd. controllo formale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis (dove la liquidazione semplicemente si sovrappone alla dichiarazione, mancando una pretesa ulteriore rispetto al dichiarato), entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, e la notificazione della cartella deve comunque avvenire entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui il ruolo è consegnato al concessionario (D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 24 e 25), termine da considerarsi perentorio per non lasciare il contribuente esposto indefinitamente all’azione del fisco (cfr. Corte Cost., ord. n. 107 del 2003 e sent. n. 280 del 2005), essendo perciò evidente che la norma della L. n. 413 del 1991, art. 51, comma 8, va interpretata in senso coerente con la disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, che regola la notifica della cartella di pagamento” (Cass. n. 27085 del 2006; Cass. n. 7487 del 2009; Cass. n. 3424 del 2010).

2.2. Oltre a ciò va considerato che, per effetto della proroga introdotta dal D.L. n. 16 del 1993, art. 3, comma 1, conv. con modif. in L. n. 75 del 1993, il termine inizialmente concesso al contribuente per la presentazione della dichiarazione integrativa è stato conclusivamente differito al 20 giugno 1993, sicchè “deve ritenersi che il termine per la liquidazione delle imposte decorra non dal momento in cui il contribuente abbia provveduto agli adempimenti a suo carico ma dalla nuova scadenza e sia, quindi, a sua volta scaduto il 31 dicembre 1998” (v. Cass. n. 20780 del 2005; Cass. n. 11711 del 2007; Cass. n. 14894 del 2008; v. anche Cass. n. 8025 del 2013), profilo che rileva oggettivamente e che, dunque, non costituisce circostanza nuova.

3. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, va respinto il ricorso introduttivo del contribuente, che va condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, mentre vanno compensate le spese dei gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte in accoglimento del ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

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