Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12132 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. III, 22/06/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 22/06/2020), n.12132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27962/2019 proposto da:

J.B., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA

VIGLIOTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2796/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che:

J.B. cittadino (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento J.B. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, che l’ha rigettato con ordinanza in data 19/10/2018;

tale ordinanza, appellata dal J.B., è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza in data 25/6/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) dell’assenza dei presupposti di fatto per l’attribuzione dello status di rifugiato o per il riconoscimento della protezione sussidiaria; 2) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sè, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

la sentenza della Corte d’appello è stata impugnata per cassazione da J.B. con ricorso fondato su un unico motivo;

il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per essere la corte d’appello incorsa nella violazione del c.d. dovere di cooperazione istruttoria in relazione alla proposta domanda di protezione sussidiaria;

il ricorso è fondato;

al riguardo, osserva il Collegio come, secondo l’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte (qui integralmente condiviso e fatto proprio, al fine di assicurare una continuità), in tema di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, vada esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento, a nulla rilevando, a tal fine, la ritenuta non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Sez. 1, Ordinanza n. 14283 del 24/05/2019, Rv. 654168-01);

sul punto, varrà evidenziare come la protezione sussidiaria, nel caso di cui all’art. 14, lett. c), cit., vada accordata per il sol fatto che il richiedente provenga da territorio interessato da situazioni di violenza indiscriminata: situazioni in cui il livello del conflitto armato in corso è tale che l’interessato, rientrando in quel paese o in quella regione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (Corte giust. 17 febbraio 2009, C-465/07, Elgafaji, richiamata da Corte giust. 30 gennaio 2014, C-285/12, Diakitè; per la giurisprudenza nazionale cfr. pure, di recente: Cass. 13 maggio 2018, n. 13858; Cass. 23 ottobre 2017, n. 25083; Cass. 21 luglio 2017, n. 18130);

al riguardo, proprio la mancata personalizzazione del rischio preso in considerazione dall’art. 14, lett. c), dà ragione della sostanziale irrilevanza dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente che invochi tale forma di protezione;

del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, contempla, infatti, i criteri che la commissione e il giudice debbono seguire ove “taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove”: tali elementi o aspetti del narrato sono considerati veritieri – come si è visto – se ricorrano le condizioni indicate del predetto comma 5, lett. da a) ad e);

il presupposto della norma è, evidentemente, l’esistenza di fatti che ineriscono alla vicenda individuale del richiedente, ma che costui, pur avendone l’onere non sia in grado di suffragare con una prova piena: fatti rispetto ai quali non sia nemmeno possibile l’acquisizione officiosa di elementi istruttori da parte del giudice;

la forma di protezione di cui all’art. 14, lett. c), prescinde, viceversa, da fatti che attengano a una vicenda individuale che il richiedente abbia l’onere di allegare e provare;

chi invochi la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), non si trova nella necessità di fornire ragguagli circa la propria storia personale: correlativamente, non ha l’esigenza di avvalersi dei criteri posti dall’art. 3, comma 5, per colmare pretese lacune di allegazione e/o probatorie che quella storia evidenzi;

il fatto costituivo della forma di protezione in esame è infatti la situazione di pericolo generalizzato dato dalla violenza indiscriminata in presenza di conflitto armato nel paese o nella regione in cui l’istante deve essere rimpatriato;

la prova di tale situazione, in difetto di attivazione della parte, va acquisita d’ufficio dal giudice: come è stato efficacemente rilevato da questa Corte, quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti che (anche solo secondo la sua prospettazione) valgano a costituire il suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel paese straniero di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Cass. 28 giugno 2018, n. 17069);

può dirsi, dunque, che i criteri posti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, agiscono come correttivi di un onere probatorio del richiedente riferito alla sua vicenda personale; poichè tale vicenda non rileva con riguardo alla domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), D.Lgs. cit. (sempre che non si discuta della provenienza dell’istante), non può nemmeno configurarsi, in relazione ad essa, quella situazione di deficit di allegazione e di prova che il cit. art. 3, comma 5, presuppone: e ciò rende inoperanti i criteri posti dalla detta norma per supplire a una carenza siffatta;

esclusa l’applicazione dei detti criteri, deve conseguentemente negarsi che il giudizio di credibilità o non credibilità delle dichiarazioni rese dal dichiarante sortisca conseguenze preclusive per l’accesso al diritto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

quanto al corretto assolvimento dei doveri di cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito, è appena il caso di evidenziare come lo stesso non possa limitarsi alla generica indicazione di non meglio precisate fonti di informazioni o di fatti pretesamente notori, dovendo piuttosto provvedere a un’espressa e specifica individuazione delle fonti di informazione utilizzate (ivi compresa l’indicazione dell’esatta provenienza soggettiva dei testi e i contrassegni identificativi dei documenti dedotti) e dell’epoca del relativo rilascio, all’evidente scopo di consentire, nel rispetto del contraddittorio delle parti, il controllo della serietà e attendibilità delle informazioni raccolte e del sufficiente grado del relativo aggiornamento;

nel caso di specie, essendosi il giudice a quo inammissibilmente limitato alla generica (e radicalmente insufficiente) menzione dell’avvenuta consultazione di (non meglio identificate) “fonti ufficiali” e di altri “fatti notori” riferibili alla situazione del Gambia, in accoglimento del ricorso, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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