Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12132 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 05/12/2016, dep.16/05/2017),  n. 12132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12262-2016 proposto da:

Z.R., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUIGI

ANTONELLI 10, presso lo studio dell’avvocato SVETONI VALENTINA e DE

GENNARO, rappresentato e difeso dall’avvocato ENZO CAGGIANO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, QUESTURA DI CASERTA, in persona del Questore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4805/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato Enza Caggiano difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – La Corte d’appello di Napoli, in accoglimento del gravame del Ministero dell’Interno, ha respinto il ricorso del sig. Z.R., cittadino del Marocco, avverso il diniego, da parte del Questore di Caserta, di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, richiesto dal ricorrente in quanto coniugato con una cittadina italiana. La Corte ha ritenuto che difettasse il requisito della convivenza tra i coniugi, come accertato dalla polizia.

Il sig. Z. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

L’Amministrazione intimata si è difesa con controricorso.

2. – Con il primo motivo di ricorso si sostiene che il requisito della convivenza tra i coniugi, ai fini del permesso di soggiorno per coesione familiare, non è più previsto a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.

2.1. – Il motivo è fondato, atteso che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore di un cittadino extracomunitario, coniuge di un cittadino italiano, è disciplinato dal D.Lgs. n. 30 del 2007, cit., che non prevede, in particolare all’art. 7, il requisito oggettivo della convivenza tra il cittadino italiano e il richiedente – salve le conseguenze dell’accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza, ai sensi dell’art. 35 della direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 e, dunque, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 30, comma 1 bis (Cass. 5303/2014, 12745/2013).

Quanto sopra non è superato dall’osservazione, svolta nel controricorso, secondo cui l’Amministrazione aveva, nell’atto di appello, sostenuto che il difetto di convivenza andava riguardato appunto come sintomo del carattere fittizio del matrimonio (ragion per cui la controricorrente chiede che l’eventuale cassazione della sentenza impugnata sia pronunciata con rinvio). La Corte d’appello, infatti, motiva la sua decisione con l’affermazione secca del difetto di convivenza.

3. – Il secondo motivo di ricorso, riguardante l’accertamento della convivenza dei coniugi, è assorbito”;

che tale relazione è stata comunicata agli avvocati delle parti costituite e non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato al paragrafo 2.1 della relazione sopra trascritta e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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