Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12131 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14106/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6506/06/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ricorre, su due motivi, nei confronti di R.G. (che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. del Lazio – nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento, emesso a seguito di verifica dei conti correnti bancari e portante maggiore IRPEF relativa all’anno di imposta 2004 – in accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente ed in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato l’atto impositivo perchè non motivato e non preceduto dall’autorizzazione alle indagini bancarie.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge perpetrata dal Giudice di merito nell’avere ritenuto causa di nullità dell’avviso di accertamento la mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie, e, con il secondo motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo laddove la C.T.R. non aveva esaminato il fatto (emergente dalle controdeduzioni svolte in appello) costituito dal rilascio dell’autorizzazione allegata in giudizio.

I due motivi, esaminati congiuntamente siccome connessi, sono manifestamente fondati.

E’, infatti, evidente che il Giudice di merito, nell’affermare che l’autorizzazione alle indagini bancarie non fosse mai stata rilasciata, ha omesso di esaminare il fatto contrario e decisivo emergente dalla documentazione allegata dall’Agenzia in grado di appello.

E’, parimenti, evidente l’errore in diritto commesso dal Giudice di appello laddove secondo il costante orientamento di questa Corte, in materia “l’autorizzazione prescritta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 7 (nel testo, applicabile “ratione temporis”, risultante dalle modifiche introdotte dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 18, comma 2, lett. c) e d)) ai fini dell’espletamento delle indagini bancarie risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d’imposta e non richiede alcuna motivazione; pertanto, la mancata esibizione della stessa all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall’Ufficio o dalla Guardia di Finanza, potendo l’illegittimità essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell’autorizzazione, e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente” (Cass. n.ri 16874/2009; 15807/2015).

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice di merito per il riesame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio.

PQM

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere e sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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