Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12131 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9473-2015 proposto da:

L.T., (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TARO 56, presso lo studio dell’avvocato

LUCCHETTI Ezio, rappresentato e difeso dall’avvocato MOLLICA LULY

GABRIELLA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA ETR SPA – AGENTE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI PER LA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI EQUITALIA

SPA; LA.PA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 868/2014 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il

02/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Patrizio Casazza (delega avvocato Gabriella

Mollica Luly), difensore del ricorrente, che si riporta ai motivi

scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 12.2.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Locri n. 868 del 2.10.14, del seguente letterale tenore:

“1. – L.T. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza del tribunale di Locri indicata in epigrafe, di rigetto dell’opposizione, qualificata ai sensi dell’art. 617 cpv. c.p.c., da lui dispiegata avverso l’atto di pignoramento eseguito ai suoi danni (ma ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72) e nei confronti del terzo La.Pa. dal creditore Equitalia ETR spa e fondata sulla dedotta violazione del limite del quinto alla pignorabilità degli stipendi. Gli intimati non resistono con controricorso.

2. – Del ricorso può proporsi la trattazione in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. per la possibilità di esservi rigettato.

3. – Il ricorrente si duole, col primo motivo, di “violazione dell’art. 545 c.p.c.” e, col secondo, di “violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una domanda – error in procedendo in relazione all’art. 360 n. 4 – nullità della sentenza”: ribadendo che il pignorante aveva assoggettato ad esecuzione tutte le somme dovute a tale titolo, senza fare salvo l’insuperabile limite del quinto e lamentando la mancata disamina delle originarie domande di determinazione del quinto pignorabile “una volta detratta la somma ritenuta necessaria per assicurare all’opponente i mezzi adeguati alle sue esigenze di vita”, ovvero di quella ulteriore (precisata ad un verbale di udienza successivo, del 27.10.10) di specificare la pignorabilità della somma nei limiti di 1/5.

4. – Ora, l’atto di pignoramento non viene integralmente trascritto in ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (violazione neppure emendabile, per consolidata giurisprudenza, con alcun atto successivo): questa Corte – che non ha mai diretto accesso agli atti – è così privata della possibilità di apprezzare la corrispondenza al vero delle valutazioni del giudice di merito sull’intervenuto rispetto dei limiti di un quinto (vedasi ultimo periodo della pagina 3 della qui gravata sentenza) e di verificare la fondatezza della doglianza di cui al primo motivo, secondo la quale il tenore letterale, ma complessivo e quindi non limitato alle richieste finali evidentemente trascritte, del pignoramento quei limiti avrebbe violato.

5. – Peraltro, è univoca la gravata sentenza nell’esclusione del superamento di quei limiti (sia pure per questo motivo giungendo a rigettare la pure dispiegata opposizione), per cui non ha interesse l’odierno ricorrente ad impugnarla, potendo ora egli dolersi, stante il tenore di quella pronuncia, solo dei successivi atti di mera esecuzione che quel limite non riconoscessero in concreto.

6. – Non può poi dirsi omessa la pronuncia sull’espressa dichiarazione di nullità per violazione del limite del quinto, perchè essa è evidentemente rigettata in dipendenza dell’asserzione della non violazione; e tale considerazione priva di fondatezza la peraltro inammissibile, in quanto macroscopicamente tardiva domanda subordinata di limitazione del pignoramento entro il limite, visto che era stata in radice escluso il superamento di questo.

7. – L’ulteriore domanda di determinazione del quinto pignorabile “detratta la somma ritenuta necessaria per assicurare i mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, tenuto conto che non possiede altri redditi”, benchè formalmente non esaminata in modo espresso, è poi manifestamente infondata per il ritenuto rispetto dei soli limiti di legge, nessuna norma prevedendo per il lavoratore – ma solo per il pensionato – l’impignorabilità di una quota dei crediti periodici corrispondente al necessario per assicurare i mezzi adeguati alle sue esigenze di vita. E, in ossequio alla giurisprudenza di questa Corte, pure l’omessa pronuncia può non condurre alla cassazione della gravata sentenza, quando la doglianza non esaminata sia manifestamente infondata, sì da comportare una semplice correzione della motivazione.

8. – Del ricorso non può che proporsi al Collegio il rigetto”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti hanno depositato memoria, ma il difensore del ricorrente è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato.

3. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna specifica critica osservazione, del resto essendosi limitato il difensore del ricorrente a riportarsi agli scritti.

4. – Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va rigettato, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendovi svolto attività difensiva gli intimati.

5. – Deve, però, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali –

della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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