Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12130 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. III, 22/06/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 22/06/2020), n.12130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17692/2018 proposto da:

VENETIAN SRL, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRA ZAVAGNO;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ACERO

2-A, presso lo studio dell’avvocato GINO BAZZANI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIORGIO BORTOLOTTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 778/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 11/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ALESSANDRA ZAVAGNO;

udito l’Avvocato SILVIA SORRENTINO per delega.

Fatto

RILEVATO

che:

a seguito di diffida da parte dell’INPS, C.F. versò all’Istituto la somma di 20.314,00 Euro (oltre accessori) a titolo di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti dell’ATAV (Associazione Turistica Albergatori Veneziana) di cui il medesimo C. era stato, in precedenza, legale rappresentante; effettuato il pagamento, richiese agli associati di essere tenuto indenne, pro quota, ai sensi dell’art. 44 dello statuto dell’Associazione;

a seguito di ricorso presentato dal C., in data 3.2.2015 il Giudice di Pace di Venezia emise un decreto ingiuntivo nei confronti dell’Hotel Centrale di (OMISSIS), per l’importo di 3.766,54 Euro, pari alla quota che il ricorrente assumeva dovuta, e non rimborsata, dallo stesso; successivamente, in data 30.3.2015, a seguito di istanza presentata dal C., il Giudice di Pace dispose la correzione del decreto ingiuntivo indicando, in luogo dell’Hotel Centrale, la Venetian s.r.l. (che gestiva detto hotel e alla quale si riferivano (l’identificativo fiscale e la sede indicati nell’originario ricorso);

il decreto, notificato il 1 aprile 2015, venne opposto dalla società ingiunta che eccepì, in via preliminare, l’invalidità della notifica del decreto perchè mancante dell’istanza di correzione, nonchè la nullità dell’ingiunzione, in quanto emessa nei confronti di soggetto (l’Hotel Centrale) inesistente, e l’inammissibilità del provvedimento di correzione dell’asserito errore materiale; nel merito, contestò la debenza delle somme pretese dal ricorrente;

il Giudice di Pace di Venezia revocò il decreto opposto, ritenendo fondata ed assorbente l’eccezione di inammissibilità del procedimento di correzione dell’errore materiale in relazione al decreto ingiuntivo;

accogliendo l’appello del C., il Tribunale di Venezia ha ritenuto la legittimità del provvedimento di correzione e la ritualità della notifica del decreto e del provvedimento di correzione ed ha affermato, nel merito, la natura di utile atto gestorio (ex art. 2028 c.c.) del pagamento effettuato dal C. e la operatività del diritto di regresso nei confronti degli associati; ha pertanto disposto la conferma del decreto ingiuntivo, dichiarandolo esecutivo;

ha proposto ricorso per cassazione la Venetian s.r.l., affidandosi a cinque motivi illustrati da memoria; ha resistito il C. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo denuncia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., “per aver il Giudice di appello ritenuto che il procedimento di correzione di errore materiale ex artt. 287 c.p.c. e segg., possa essere utilizzato per la correzione dei decreti ingiuntivi e per aver ritenuto che il procedimento di correzione di errore materiale possa svolgersi in assenza di contraddittorio e possa riguardare, quindi, anche i decreti ingiuntivi non ancora notificati”: rileva la ricorrente che l’art. 287 c.p.c., “non prevede i decreti e, quindi, neppure i decreti ingiuntivi, tra i provvedimenti passibili di correzione, avendo esso solo riguardo alle sentenze e alle ordinanze non revocabili” e aggiunge che l’art. 288 c.p.c., non contempla la possibilità che il procedimento si svolga senza contraddittorio, con la conseguente “impossibilità che i decreti ingiuntivi possano essere corretti (…) prima della loro notificazione, quando ancora, appunto, non si è formato il contraddittorio”;

il secondo motivo deduce la violazione o la falsa applicazione dell’art. 287 c.p.c., “per aver il Giudice di appello ritenuto che il procedimento di correzione possa trovare applicazione anche quando l’errore da emendare sia un errore del ricorrente in via monitoria e non del Giudice”: premesso che l’errore che si era tentato di correggere non era stato un errore materiale del giudice, bensì del ricorrente, si assume che “è da escludere che si possa fare ricorso al procedimento ex art. 287 c.p.c., per correggere un errore della parte”;

col terzo motivo (che deduce la violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c.), la ricorrente censura la sentenza impugnata “per aver ritenuto che il provvedimento di correzione di errore materiale 30/3/2015, emesso inaudita altera parte, potesse essere validamente notificato senza l’istanza di correzione in accoglimento della quale era stato emesso”, rilevando che “l’istanza di correzione deve essere portata a conoscenza del destinatario, sì da consentire il controllo sull’operato del Giudice”;

in ordine ai tre motivi, da esaminare congiuntamente, deve osservarsi che:

la c.d. correzione non ha investito un errore materiale in cui era incorso il giudice, ma è conseguita alla rettifica, da parte dell’istante, dell’indicazione della parte debitrice, cosicchè il giudice non ha corretto un proprio errore, ma ha modificato il decreto (già emesso, ma non notificato) aderendo alla istanza di modifica avanzata dal ricorrente;

pertanto -nonostante la qualificazione datane dal giudice del monitorio- non è ricorsa propriamente un’ipotesi di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. e segg., bensì una mera modifica del decreto ingiuntivo conseguente all’istanza del ricorrente che, resosi conto dell’erronea indicazione del debitore, ha chiesto di individuare l’ingiunto con l’esatta denominazione della società interessata (di cui, peraltro, aveva correttamente indicato fin dall’inizio (l’identificativo fiscale e la sede);

non v’è ragione per escludere che tale modifica potesse essere richiesta e che il giudice potesse aderirvi modificando il decreto, sussistendo al riguardo evidenti ragioni di economia processuale che sarebbero frustrate ove si affermasse la necessità di abbandonare il primo ricorso e di proporne uno nuovo; tanto più in considerazione del fatto che la modifica non ha inciso in alcun modo sul diritto alla difesa dell’ingiunto, che ha conservato immutata la possibilità di resistere all’ingiunzione in sede di opposizione avverso il decreto notificatogli, risultando del tutto irrilevante la circostanza che lo stesso sia stato emendato prima della notifica;

deve peraltro precisarsi che, onde evitare l’inefficacia del decreto, che doveva essere comunque notificato entro il termine di sessanta giorni dall’originaria emissione, la modifica doveva essere richiesta ed accordata (come avvenuto nel caso di specie) in tempo utile per consentire l’effettuazione della notifica nel termine anzidetto;

nè la modifica potrebbe essere ritenuta inammissibile perchè non avvenuta in contraddittorio, atteso che tutta la fase che precede la notifica del decreto monitorio è strutturalmente sottratta alla necessità del contraddittorio, che si sviluppa solo in via eventuale, a seguito dell’opposizione dell’intimato;

neppure può ritenersi che l’istanza di correzione (rectius: modifica) dovesse essere notificata all’ingiunta in uno col ricorso-decreto, in quanto il decreto dava atto della richiesta di “correzione” e l’eventuale controllo sull’operato del giudice poteva ben essere effettuato in via successiva, sulla base dell’esame del fascicolo da effettuarsi in vista dell’opposizione;

deve dunque ritenersi che, nel procedimento per decreto ingiuntivo, la parte ricorrente che sia incorsa in errori nella formulazione dell’istanza monitoria possa richiedere al giudice la modifica del decreto già emesso, ma non ancora notificato, senza che ciò integri un’ipotesi di correzione di errore materiale, fermo restando che tale modifica deve essere effettuata in tempo utile per evitare l’inefficacia del decreto, avuto riguardo alla data della sua originaria emissione;

atteso che la decisione del Tribunale sul punto risulta conforme a diritto, ancorchè non correttamente motivata, i tre motivi vanno disattesi, previa correzione della motivazione della sentenza nei termini di cui sopra (ex art. 384 c.p.c., comma 4);

il quarto motivo denuncia la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2028 c.c., “per aver il Tribunale di Venezia ritenuto che il pagamento del debito di ATAV nei confronti dell’INPS, effettuato dal Dott. C. quando non era più legale rappresentante dell’associazione, abbia concretato un utile atto gestorio ex art. 2028 c.c.”; rileva la ricorrente che il pagamento effettuato dal C., privo da oltre un anno del potere di rappresentanza dell’ATAV, era stato “del tutto arbitrario ed avvenuto a titolo squisitamente e dichiaratamente personale” (allo scopo di poter usufruire della clausola di non punibilità del reato di cui al D.Lgs. n. 211 del 1994, art. 1, comma 1 bis) ed assume che difettano, nel caso, i presupposti della negotiorum gestio; sostiene, infatti, che il C. era intervenuto “per soddisfare un interesse proprio, ovvero procurarsi la non punibilità del reato di omesso versamento di contributi previdenziali”, che l’ATAV non era impossibilitata a gestire la diffida INPS e che “sfugge quale sia stata per ATAV (o per i suoi associati) l’utilità del pagamento fatto dal C.”;

il motivo è infondato, giacchè la circostanza che il C. avesse anche un interesse proprio (di natura penale) all’effettuazione del pagamento non elide l’utilità per l’Associazione e per gli associati dell’estinzione dell’obbligazione comunque su di essi gravante e poichè, sotto altro profilo, non risulta dedotto che l’intervento solutorio sia avvenuto contro la volontà del “gestus”;

il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, denuncia la nullità della sentenza per avere il giudice di appello omesso la pronuncia sulla domanda (formulata in primo grado e riproposta in fase di appello) con cui la Venetian s.r.l. aveva chiesto che, stante la responsabilità del C. per il ritardo nel pagamento degli oneri assistenziali e previdenziali, venisse dichiarata “infondata la sua domanda di ripetizione pro quota delle somme pagate a titolo di interessi e sanzioni”; la ricorrente rileva che l’INPS aveva richiesto, a titolo di oneri di mora ed aggio, la somma di 2.918,24 Euro e che tale importo non sarebbe stato dovuto ove il pagamento fosse stato tempestivamente eseguito dal C.;

il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza, che ha rilevato (a pag. 5) che “non sono lamentati l’applicazione di supplementi o di mora per il ritardo”, compiendo pertanto un’affermazione rispetto alla quale la ricorrente avrebbe dovuto reagire in sede revocatoria (sotto il profilo dell’erronea lettura degli atti processuali a mezzo dei quali la Venetian assume di avere lamentato la non debenza degli importi imputabili al ritardo del C.);

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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