Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12130 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 18/05/2010), n.12130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

E.V. e D.L.B., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Carlo Poma 4, presso lo studio dell’avvocato

Maria Selvaggia Forza, rappresentati e difesi dall’avv.to TREMANTE

Luigi, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 6/11/07 della Commissione tributaria

regionale di Napoli, emessa il 15 gennaio 2007, depositata il 20

febbraio 2007, R.G. 7650/05;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 novembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 23 settembre 2009 è stata depositata relazione che qui si riporta:

Il relatore, letti gli atti depositati e rilevato che:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale l’ufficio delle II.DD. di Napoli ha rideterminato l’imponibile dichiarato, in considerazione dell’erogazione ENPAM percepita dal contribuente E.V..

Quest’ultimo ha eccepito che il trattamento di fine rapporto di lavoro autonomo deve considerarsi una particolare forma di assicurazione sociale obbligatoria a fondo mutualistico non assimilabile al T.F.R. in quanto costituito da contribuzioni corrispondenti a premi assicurativi che configurano l’indennità come forma di restituzione del capitale al verificarsi di un evento;

2. La C.T.P. di Napoli ha respinto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorrono per cassazione i contribuenti con un articolato motivo di impugnazione in cui deducono la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza;

4. I ricorrenti formulano il seguente quesito di diritto: “valuti la Suprema Corte, anche sulla base della sua unanime giurisprudenza, se l’impugnata sentenza della C.T.R. e la sentenza di primo grado siano affette da nullità, per non aver tenuto conto del principio, ormai consolidato nel nostro ordinamento, secondo cui in tema di IRPEF, l’indennità di fine rapporto corrisposta dall’ENPAM ai medici di medicina generale, a seguito dell’attività prestata per conto dei disciolti enti mutualistici e del SSN, rientra tra le indennità di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 911, art. 16, comma 1, lett. c, con conseguente sottoposizione a tassazione separata secondo i criteri dettati dall’art. 18 del medesimo D.P.R. e non invocabilità della regola di computo – concernente la riduzione dell’imponibile per una somma pari alla misura di tale indennità corrispondente ai contributi previdenziali versati dal contribuente – stabilita dal precedente art. 11 per le indennità di fine rapporto relative ai rapporti di lavoro dipendente;

ritenuto che:

1. la C.T.R. non ha tenuto conto dell’indirizzo giurisprudenziale citato dai ricorrenti (che ha trovato conferma da ultimo nella recente sentenza di questa sezione n. 29225 del 12 dicembre 2008) in base a una motivazione attinente alla rilevanza della citata giurisprudenza nella fattispecie;

2. tale giudizio di rilevanza appare manifestamente incongruo proprio perchè l’omessa dichiarazione dell’indennità percepita ai fini IRPEF deriva dal riferimento al principio della sottoposizione dell’indennità a tassazione separata;

3. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. della Campania che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Campania che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

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