Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12130 del 16/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.16/05/2017), n. 12130
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13612/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBA 36, presso
lo studio dell’avvocato RENATO PIERO BIASCI, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10746/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 02/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.G. di avvisi di accertamento relativi ad IRPEF, IVA ed IRAP relative all’anno di imposta 2007, l’Agenzia delle entrate ricorre, su unico motivo, nei confronti del contribuente (che resiste con controricorso) avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la C.T.R., in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, aveva riformato la decisione della C.T.P., dichiarando ribadendo l’illegittimità dell’atto impugnato, perchè emesso senza previo contraddittorio.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, il controricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico motivo di ricorso è manifestamente fondato alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 24823/15) le quali hanno ribadito l’orientamento maggioritario già formatosi in materia secondo cui, in tema di tributi non armonizzati, le garanzie fissate nella L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali (Cass. n. 15010/14; 9424/14, 5374/14, 20770/13, 10381/14), rilevando che nel senso indicato militano univocamente il dato testuale della rubrica (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) e, soprattutto, quello della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 1 (coniugato con la circostanza che l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesamente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco) che, esplicitamente si riferisce agli “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”.
Sempre le Sezioni Unite, con la stessa pronuncia, hanno poi affermato che “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito”.
2. La sentenza impugnata si è discostata dai superiori principi laddove ha ritenuto la sussistenza di un obbligo di preventivo contraddittorio per i tributi non armonizzati mentre nessun accertamento ha compiuto in ordine all’impugnazione proposta con riferimento all’IVA.
3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice di merito per il riesame ed il regolamento delle spese di questo giudizio.
PQM
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, i diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017