Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12130 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8848-2015 proposto da:

V.T., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato

GOFFREDO GOBBI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO

GAZZOLA, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (PI (OMISSIS)), quale conferitaria di ramo

d’azienda assicurativo di Assicurazioni Generali spa, in persona

del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore P.

V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO GELLI, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 102/2012 del TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA,

SEDE DISTACCATA DI CITTADELLA, depositata il 27/06/2012, resa oggetto

di appello dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis

c.p.c.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Pilade Perrotti, per delega dell’Avvocato Paolo

Gelli, difensore del ricorrente, che si riporta ai motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 12.2.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza in primo grado del tribunale di Padova – sez. dist. Cittadella n. 102 del 27.6.12 (impugnata con appello dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. con ordinanza della corte di appello di Venezia del 6.2.14, comunicata in data non ricavabile ex actis), del seguente letterale tenore:

“1. – V.T. ricorre – con atto, articolato su due motivi, notificato il 24-27.3.15 – direttamente a questa Corte, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., per la cassazione della sentenza del tribunale di Padova (sez. dist. di Cittadella) indicata in epigrafe (l’appello avverso la quale è stato – con ordinanza della corte di appello di Venezia – dichiarato inammissibile, ex art. 348-bis c.p.c.), di reiezione della sua domanda di condanna della Assicurazioni Generali spa a pagargli l’indennizzo previsto dalla polizza infortuni con quella stipulata, avendo ritenuto prescritto il diritto.

Per l’intimata notifica controricorso la Generali Italia spa.

2. – Del ricorso può proporsi la trattazione in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. per la possibilità di esservi dichiarato inammissibile.

3. – Pare superflua la stessa illustrazione dei motivi di ricorso “violazione dell’art. 2952 c.c. e dell’art. 2935 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″, come delle analitiche repliche nel merito della controricorrente:

infatti, nel ricorso manca l’indicazione della data di comunicazione dell’ordinanza di secondo grado, elemento indispensabile per la verifica – anche ufficiosa – della tempestività della proposizione del ricorso avverso la sentenza di primo grado, decorrendo il relativo termine da quella comunicazione, con qualunque mezzo effettuata (Cass. 9 ottobre 2015, n. 20236; Cass. 18 novembre 2015, n. 23637; Cass. 25 novembre 2015, n. 24074, Cass. 18 dicembre 2015, n. 25592).

4. – Pertanto, va proposta al Collegio la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il ricorrente ha depositato memoria ed il suo difensore è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato.

3. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di rilevare comunque la tardività della proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., a prescindere dalla circostanza che della data di comunicazione dell’ordinanza di secondo grado non sia stata fatta espressa menzione nel ricorso per cassazione (e risultando allora irrilevante che al riguardo sia stata rimessa la specifica questione alle Sezioni Unite con ordinanze interlocutorie 10 marzo 2016, nn. 4737 e 4738).

4. – Infatti, il termine di sessanta giorni per proporre il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. contro la sentenza di primo grado, l’appello avverso la quale sia stato dichiarato inammissibile con ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., decorre dalla data di comunicazione di quest’ultima – o, ma solo se anteriore, dalla data della sua notificazione ad impulso di parte – e pure se essa sia avvenuta a mezzo p.e.c. (in tal senso, come pure per la piena costituzionalità – e conformità alle normative sovranazionali in tema di giusto processo, tra cui la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali – del sistema che àncora quel decorso a tale evento, per tutte, v. Cass., ord. 5 novembre 2014, n. 23526; tra le altre, ad essa seguite, v.: Cass., ord. 2 luglio 2015, n. 13622; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20236; Cass., ord. 26 ottobre 2015, n. 21761; Cass. 18 novembre 2015, n. 23637; Cass. 25 novembre 2015, n. 24074; Cass. 26 novembre 2015, n. 24121, sia pure con precisazioni in ordine alla necessaria completezza della comunicazione; Cass., ord. 10 dicembre 2015, n. 24931; Cass., ord. 14 dicembre 2015, n. 25115; Cass. 18 dicembre 2015, n. 25592; Cass. 24 febbraio 2016, n. 3681; Cass. 31 marzo 2016, n. 6311; Cass., ord. 9 maggio 2016, n. 9356; Cass. 20 maggio 2016, n. 10525).

5. – Ma, nella specie, verificati di ufficio gli atti del grado di appello, risulta che l’ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell’appello (in causa n. 1975/2013 r.g., recante le annotazioni di cancelleria non solo sul deposito in data 6.2.14, ma anche quanto al fatto che di essa sia stato “dato avviso telematico oggi 06/2/14”) è stata comunicata a mezzo p.e.c. in data 6.2.14; pertanto, il ricorso avverso la sentenza di primo grado andava proposto entro i sessanta giorni da tale data, mentre è invece stato notificato nel marzo 2015: esso è così irrimediabilmente tardivo, neppure potendo sanare tale conseguenza la mancata reazione sul punto della controparte, per essere ispirata la disciplina sull’ammissibilità del gravame a ragioni di ordine pubblico processuale, indisponibili dalle parti.

6. – In definitiva, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente soccombente.

7. – Deve, infine, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, art. 13, ex comma 1-

bis.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna V.T. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Generali Italia spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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