Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1213 del 18/01/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2018, (ud. 29/11/2017, dep.18/01/2018),  n. 1213

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Azienda Sanitaria Locale di Salerno ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, avverso la sentenza del Giudice di pace di Salerno n. 4153/2016, depositata il 5 settembre 2016, con la quale è stata rigettata l’opposizione proposta dalla medesima Azienda nei confronti dell’avv. D.C.V. e avverso il d.i. n. 777/15, emesso da Giudice di pace di Salerno e con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore del predetto legale, della somma di Euro 148,70, oltre interessi, a titolo di spese e competenze, dovute all’avv. D.C., quale procuratore nella procedura esecutiva R.G.E. n. 3604/2010, a seguito di dichiarazione di incapienza.

Ha resistito l’avv. D.C.V. con controricorso illustrato da memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, come questa Corte ha già avuto da tempo modo di affermare più volte, a seguito dell’entrata in vigore, in data 2 marzo 2006, del D.Lgs.2 febbraio 2006, n. 40, mentre le sentenze pronunciate entro tale data dal Giudice di pace in cause a decisione secondo equità sono rimaste assoggettate al precedente regime di impugnazione, quelle pronunciate nello stesso tipo di cause dopo tale data sono state rese impugnabili con appello, anche se emesse i giudizi iniziati in precedenza (art. 1 e art. 27, comma 1, del decreto).

Ne consegue che tutte le sentenze del Giudice di pace (siano esse pronunciate secondo equità o secondo diritto) che non siano state pubblicate entro la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, ma successivamente, come nel caso in esame, sono suscettibili solo di appello e l’eventuale circostanza che siano pronunciate a decisione secondo equità rileva unicamente quanto ai motivi per cui ne è ammessa l’impugnazione, che, nel caso indicato per ultimo, sono solo quelli per cui era prima ammesso il ricorso per cassazione (v. in particolare, Cass., sez. un. 18/1/2008, n. 27339; Cass., ord., 24/04/2008, n. 10774 e successive conformi).

Ai sensi dell’art. 339 c.p.c., nella formulazione applicabile, ratione temporis, al caso all’esame, quindi, la sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 4153/2016, pubblicata in data 5 settembre 2016, non è impugnabile con ricorso per cassazione, ma con l’appello dinanzi al giudice individuato ai sensi dell’art. 341 c.p.c..

3. L’esame di ogni ulteriore questione proposta dalle parti resta assorbito.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della nota spese allegata alla memoria del controricorrente, il quale nulla ha chiesto a titolo di esborsi.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 645,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13,comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 29 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2018

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