Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12129 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. III, 22/06/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 22/06/2020), n.12129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7742/2018 proposto da:

HYPO ALPE ADRIA BANK SPA, i persona del suo Direttore Generale

nonchè procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI RIPETTA 142, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CATTANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO FRUTTAROLO;

– ricorrente –

contro

HYPO ALPE ADRIA BANK SPA, in persona del suo Direttore Generale

nonchè procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI RIPETTA 142, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CATTANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO FRUTTAROLO;

– controricorrente –

e contro

SABA ITALIA SRL;

– intimata –

nonchè da:

SABA ITALIA SRL in persona del legale rappresentante, domiciliata ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO BOSCOLO;

– ricorrente incidentale –

contro

HYPO ALPE ADRIA BANK SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 686/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 08/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale condizionato, rigetto del

ricorso incidentale, assorbiti i motivi condizionati;

udito l’Avvocato STEFANO FRUTTAROLO;

udito l’Avvocato MASSIMO BOSCOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Beta Immobiliare s.p.a., che aveva stipulato con la Hypo Alpe Adria Bank s.p.a. un contratto di leasing avente ad oggetto la costruzione di un immobile di tipo industriale, convenne in giudizio la concedente per sentir accertare la nullità delle clausole di indicizzazione del canone collegato al “rischio cambio” (fra Euro e yen giapponese e, successivamente, fra Euro e franco svizzero), deducendo che la clausola di indicizzazione configurava uno strumento finanziario derivato soggetto alle disposizioni del TUF, che non erano state rispettate dalla Banca, e, comunque, integrava una clausola non meritevole di tutela; dedusse, altresì, la nullità della pattuizione di interessi moratori di natura usuraria e richiese la restituzione delle somme versate in adempimento delle pattuizioni invalide;

la convenuta resistette alla domanda rilevando che il contratto era regolato dal TUB e contestando l’usurarietà degli interessi moratori, rispetto ai quali precisò che – comunque – non vi erano stati pagamenti a quel titolo;

il Tribunale di Udine accolse parzialmente la domanda, accertando la violazione degli obblighi gravanti sull’intermediario finanziario e condannando la Banca al pagamento di 248.358,28 Euro, oltre accessori; rigettò le altre richieste e compensò le spese di lite;

la Corte di Appello di Trieste, pronunciando sul gravame principale della banca e su quello incidentale della Saba Italia s.r.l. (incorporante la Beta Immobiliare), ha rigettato la domanda di risarcimento danni per violazione degli obblighi dell’intermediario finanziario, ma, dichiarando la clausola di rischio cambio non meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., ha mantenuto ferma la condanna della banca al pagamento della somma stabilita dal primo giudice, ancorchè a titolo restitutorio e non risarcitorio; ha confermato, per il resto, la sentenza impugnata e ha compensato le spese processuali;

ha proposto ricorso per cassazione la Hypo Alpe Adria Bank s.p.a., affidandosi a due motivi illustrati da memoria; la Saba Italia s.r.l. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale basato su un motivo e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi; ad essi ha resistito la banca con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo del ricorso incidentale, la Saba Italia denuncia “violazione di legge, mancata o erronea applicazione dell’art. 644 c.p., art. 1815 c.c.” e si duole che la Corte abbia ritenuto che la natura usuraria della pattuizione relativa agli interessi di mora non comportasse anche la non debenza degli interessi corrispettivi (ancorchè contenuti entro il tasso soglia), assumendo che la disposizione dell’art. 1815 c.c., comma 2 (nel testo modificato dalla L. n. 108 del 1996) deve intendersi estesa a tutti gli interessi, tanto corrispettivi che moratori;

per quanto la questione non coincida con quella rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 26946/2019, ritiene il Collegio che, stante la possibilità “ricadute” sul caso in esame della decisione che sarà adottata sulla questione rimessa, sia opportuno il rinvio del ricorso a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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