Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12129 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13030/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE ARL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIEMONTE 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPADA,

rappresentata e difesa dall’avvocato SEBASTIANO SALLEMI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1555/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

15/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Cooperativa sociale Artemide a r.l. di cartella di pagamento portante Ires ed al recupero di credito di imposta per l’anno 2005, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dalla parte pubblica, confermava la decisione di primo grado ritenendo che, trattandosi di recupero di credito di imposta, fosse necessaria la preventiva comunicazione al contribuente.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione su unico motivo.

La contribuente ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso, prospettante violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è fondato alla luce dell’orientamento già espresso da questa Corte con sentenza n. 16007/2015 e confermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 17757/2016 e ribadito di recente dall’ordinanza n. 4360 del 20/02/2017 secondo cui “in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l’attività dell’Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicchè è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario un previo avviso di recupero”.

2. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. Sicilia per l’esame delle questioni ritenute assorbite ed il regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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