Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12129 del 03/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 03/06/2011), n.12129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26326/2006 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCIALE NAPOLI (OMISSIS), in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CALCUTTA 45, presso lo studio dell’avvocato D’AURIA ALBERTO,

rappresentata e difesa dall’avvocato D’AVINO Arcangelo, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COPENAGHEN,

10, presso lo studio dell’avvocato PAGLIA GIANPAOLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CECCOLI Armando, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 80/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/02/2006, r.g.n. 2988/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/02/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato D’AVINO ARCANGELO;

udito FRANCO BOUCHE’ per delega CECCOLI ARMANDO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza qui impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello della ASL Napoli (OMISSIS) contro la sentenza che aveva riconosciuto a P.M., medico di medicina generale in regime di convenzionamento, una determinata somma a titolo di arretrati dell’indennità forfettaria a copertura del rischio ed avviamento professionale ex art. 45, lettere D e D1 del D.P.R. n. 484 del 1996, disattendendo la tesi-sostenuta dall’ASL- dell’abrogazione dell’emolumento per effetto del nuovo accordo recepito con il D.P.R. n. 270 del 2000.

La Corte d’Appello, richiamate le plurime ragioni poste a base della decisione appellata, ha osservato che l’atto di appello aveva omesso del tutto di censurarle specificamente, limitandosi a riproporre il contenuto della tesi difensiva esposta nella comparsa di costituzione. Da ciò – secondo la corte territoriale – l’inammissibilità del gravame per difetto di specificità.

Questa sentenza impugnata è impugnata dall’ASL Napoli (OMISSIS) con unico motivo di ricorso.

L’intimata resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso è denunziata violazione, falsa ed erronea interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.. Si sostiene che quando il gravame investe la decisione impugnata nella sua totalità la censura si dirige complessivamente contro l’intera struttura logica del provvedimento, non condiviso nella sua interezza, sì che la specificità sussiste anche se nell’atto d’appello sono riproposte le medesime ragioni giuridiche non condivise dal giudice di primo grado.

Il ricorso è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte, ritiene, che il principio della specificità dei motivi di impugnazione – specificità richiesta dagli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., per la individuazione dell’oggetto della domanda d’appello e per stabilire l’ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata – imponga all’appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, così da incrinarne il fondamento logico-giuridico. ( Cass. 2217/2007).

In quest’ordine di idee si afferma quindi che la specificità dei motivi di appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. A tal fine non è sufficiente che l’individuazione delle censure sia consentita, anche indirettamente, dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, dovendosi considerare integrato in sufficiente grado l’onere di specificità dei motivi di impugnazione, pur valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, solo quando alle argomentazioni in essa esposte siano contrapposte quelle dell’appellante in guisa tale da inficiarne il fondamento logico giuridico, come nel caso in cui lo svolgimento dei motivi sia compiuto in termini incompatibili con la complessiva argomentazione della sentenza, restando in tal caso superfluo l’esame dei singoli passaggi argomentativi (Cass. 12984/2006; 5445/2006).

Valutata da questa prospettiva, la mera riproposizione degli argomenti svolti nel primo grado di giudizio, senza alcun confronto con le statuizioni della sentenza che lo ha concluso, manca pertanto, necessariamente, della specifica struttura argomentativa propria del gravame, chiedendo al giudice di appello un diretto e immediato confronto con il rapporto giuridico controverso, che, invece, egli è chiamato ad esaminare attraverso la sentenza impugnata.

D’altra parte, secondo l’orientamento da ritenere preferibile perchè conforme al principio che attribuisce al solo giudice del merito il compito di interpretare la domanda, la verifica dell’osservanza dell’onere di specificazione non è direttamente effettuabile dal giudice di legittimità, il quale ha il potere di controllare soltanto sotto il profilo della giuridica correttezza del relativo procedimento e della logicità del suo esito (Cass. 2217/2007).

Deve inoltre essere osservato che anche nel quadro del diverso orientamento favorevole all’ammissibilità di un diretto controllo della Corte della specificità del gravame è pur sempre imposto al ricorrente per cassazione l’onere di specificare (a pena di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto il ricorrente che censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 2045/2006; 21621/2007).

Nel caso di specie il ricorrente ha piuttosto commentato il proprio gravame invece di riprodurne i passaggi essenziali, sicchè il ricorso non potrebbe comunque esser favorevolmente scrutinato.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del giudizio, in Euro 20,00 per esborsi, e in Euro 2.500,00 per onorari, oltre ad I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2011

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