Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12128 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. III, 18/05/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA C. COLOMBO 348, presso lo studio dell’avvocato CATALDO

ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MORICHELLI MICHELANGELO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

C.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VASCO DE GAMA 73 – OSTIA, presso lo studio dell’avvocato RULLO

DOMENICO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 233/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione TERZA Civile, emessa il 17/01/2006, depositata il 07/02/2006;

R.G.N. 3636/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2010 dal Consigliere Dott. AMATUCCI Alfonso;

udito l’Avvocato Domenico RULLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza recante la data del 3.3.2005, il tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, rigetto’ la domanda proposta da C. R. il 18.7.2003, volta alla risoluzione per morosita’ del contratto di locazione a scopo abitativo concluso il (OMISSIS) con C.E. e condotto dalla moglie T.M. quale assegnataria della casa a seguito di separazione dei coniugi.

Accolse, per contro, la domanda con la quale la conduttrice T. aveva a sua volta richiesto la restituzione delle somme versate in eccesso rispetto al canone di L. 400.000 concordato col contratto registrato l’(OMISSIS). E cio’ sul rilievo che il diverso contratto col quale era stato pattuito il maggior canone di L. 900.000 mensili, effettivamente corrisposto fino al gennaio del 2003, era nullo ai sensi della L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 13, comma 1.

2.- La sentenza e’ stata totalmente riformata dalla corte d’appello di Roma che, in accoglimento dell’appello della locatrice C., ha condannato la conduttrice al rilascio ed al pagamento della differenza di Euro 258,23 per ogni mese a decorrere dal febbraio del 2003, oltre alle spese del doppio grado.

Ha ritenuto la corte d’appello che i due contratti fossero coevi e che – in conformita’ con la statuizione di Cass., 27.10.2003, n. 16089 – dovesse escludersi la nullita’ del contratto dissimulato.

3.- Avverso la sentenza ricorre per Cassazione la conduttrice T.M., affidandosi ad un unico motivo cui resiste con controricorso C.R., che ha anche depositato memoria illustrativa.

L’intimato C.E. non ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- E’ denunciata violazione della L. n. 431 del 1998, art. 13 nell’assunto che la norma “sanziona con la nullita’ il contratto non registrato e registrato solo successivamente recante somme maggiori;

poiche’, oltre agli effetti fiscali, la norma e’ tesa a dare certezza in questa importante materia, relativamente ai rapporti tra locatore e locatario”.

2.- La censura e’ manifestamente infondata.

Il ricorrente non si fa carico degli argomenti addotti dalla corte d’appello, che ha dichiaratamente fatto applicazione del principio enunciato da Cass., n. 16089/2003, la quale fece seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 331 del 2001.

Statui’ in quell’occasione questa corte che, “in tema di locazioni abitative, la L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 13, comma 1 nel prevedere la nullita’ di ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato (e nel concedere in tal caso al conduttore, al comma 2, l’azione di ripetizione), non si riferisce all’ipotesi della simulazione relativa del contratto di locazione rispetto alla misura del corrispettivo (ne’ a quella della simulata conclusione di un contratto di godimento a titolo gratuito dissimulante una locazione con corrispettivo), in tal senso deponendo una lettura costituzionalmente orientata della norma, giacche’, essendo valido il contratto di locazione scritto ma non registrato (non rilevando, nei rapporti tra le parti, la totale omissione dell’adempimento fiscale), non puo’ sostenersi che essa abbia voluto sanzionare con la nullita’ la meno grave ipotesi della sottrazione all’imposizione fiscale di una parte soltanto del corrispettivo (quello eccedente il canone risultante dal contratto scritto e registrato) mediante una pattuizione scritta ma non registrata. La nullita’ prevista dal citato art. 13, comma 1, e’ volta piuttosto a colpire la pattuizione, nel corso di svolgimento del rapporto di locazione, di un canone piu’ elevato rispetto a quello risultante dal contratto originario (descritto, come impone a pena di nullita’ l’art. 1, comma 4, della medesima legge, e registrato, in conformita’ della regola della generale sottoposizione a registrazione di tutti i contratti di locazione indipendentemente dall’ammontare del canone), la norma essendo espressione del principio della invariabilita’, per tutto il tempo della durata del rapporto, del canone fissato nel contratto (salva la previsione di forme di aggiornamento, come quelle ancorate ai dati Istat)”.

Il principio e’ stato successivamente riaffermato, ex plurimis, da Cass. n. 8148/09 e va anche in quest’occasione ribadito, non essendo avversato da alcuna argomentazione critica a sostegno della tesi opposta.

3.- Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese in favore della controricorrente C..

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 3.200,00, di cui 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

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