Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12128 del 13/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 5035-2015 proposto da:

ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, (C.F. (OMISSIS)), società di

diritto

(OMISSIS), in persona del Dirigente Procuratore dott.

D.G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VITTORIA 10, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO CASTAGNI,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro tempore (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE, 14, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA ROMANELLI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIETTA

NIAGLIONA, giusta delega a margine della memoria difensiva;

– resistente –

sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del Dott. ANNA MARIA

SOLDI, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio,

rigetti il regolamento per infondatezza di entrambi i motivi;

avverso l’ordinanza n. R.G. 48747/2012 del TRIBUNALE di ROMA,

depositata il 21/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Atradius Credit Insurance N.V. ha proposto regolamento di competenza – articolato su due motivi – avverso l’ordinanza 21.1.15 con cui il tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza e la competenza del tribunale di Torino sulla domanda da essa dispiegata nei confronti della Regione Piemonte per conseguire l’accertamento della sua liberazione dalla fideiussione prestata in favore della Collegno 2000 srl, dichiarata l’abusività dell’escussione della garanzia prestata.

L’intimata ha resistito con memoria ed il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.

Tuttavia, con nota priva di data, ma successiva a procura del 29.3.16 ad essa allegata su foglio in bianco, la ricorrente ha dichiarato di rinunziare al regolamento e chiesto la relativa declaratoria, con compensazione integrale delle spese; e l’intimata ha sottoscritto la medesima nota per conferma ed accettazione.

Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto in dipendenza della vista rituale rinuncia: e, quanto alle spese, in applicazione dell’art. 391 c.p.c., u.c., non vi è luogo a provvedere.

Infine, non trova applicazione – non essendo il ricorso stato rigettato, nè dichiarato inammissibile o improcedibile ed essendo di natura lato sensu sanzionatoria e quindi non applicabile in via estensiva o analogica la norma in esame – il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara estinto il giudizio;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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