Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12127 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. III, 22/06/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 22/06/2020), n.12127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35477/2018 proposto da:

G.D.M. & L.M. SAS, in persone delle socie

accomandatarie e legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MACHIAVELLI, 25, presso lo studio dell’avvocato PIO

CENTRO, rappresentata e difesa dall’avvocato VALERIO RICCIARDI;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO

COLONNA N. 40, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DI CAPUA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE SANGIOVANNI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza RG 586/17 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

depositata il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/01/2020 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 27-1-2017, G.M. chiese al Tribunale di Torre Annunziata di condannare la società ” G.d.M. & L.M. sas” al pagamento della soma di Euro 4.500,00 a titolo di compensi professionali per l’opera svolta per conto della società, quale avvocato, nel giudizio r.g. 943/2010 (avente per oggetto domanda di accertamento dell’occupazione illegittima di alcuni locali), nell’ambito del quale la società convenuta aveva anche proposto domanda riconvenzionale di acquisizione per usucapione.

La ” G.d.M. & L.M. sas”, nel costituirsi, chiese di ridurre l’importo richiesto, e propose domanda riconvenzionale al fine di condannare il ricorrente alla restituzione di alcune somme ed al risarcimento del danno per responsabilità professionale.

Con ordinanza 13-11-2018 l’adito Tribunale, in parziale accoglimento sia della domanda principale sia di quella riconvenzionale, ha condannato la società al pagamento, in favore dell’avvocato G., della somma di Euro 3.000,00, oltre accessori ed interessi legali, nonchè quest’ultimo al pagamento, in favore della società, della somma di Euro 9.450,85, oltre rivalutazione ed interessi.

In particolare il Tribunale, dopo avere determinato (in base alla documentazione agli atti ed alle tariffe vigenti) in Euro 3.000,00 il compenso spettante all’avvocato G. per l’attività professionale dallo stesso svolta nel menzionato giudizio, ha, in primo luogo, rigettato la domanda riconvenzionale diretta alla restituzione di compensi professionali dal G. percepiti nell’ambito di altro giudizio (procedimento esecutivo r.g.e. n. 64/2002 del Tribunale di Torre Annunziata); al riguardo ha, infatti, evidenziato: 1) che il detto procedimento esecutivo si era chiuso con un progetto di distribuzione, nel quale le spettanze professionali dell’avvocato G. erano state quantificate e liquidate in Euro 33.834,00; 2) che siffatto progetto, in mancanza di contestazioni distributive nell’ambito della procedura, era da ritenersi ormai definitivo e non più modificabile (indipendentemente dalla dedotta esosità della notula in quanto contenente riferimenti ad attività non integralmente espletata dal detto professionista); 3) che la detta domanda riconvenzionale non poteva essere accolta neanche in ragione della dedotta indebita percezione del detto importo da parte dell’avvocato G. (percezione asseritamente indebita per essere i detti compensi dovuti ad altro avvocato), atteso che il contenzioso instaurato tra la società ed il predetto professionista (avente ad oggetto proprio detti compensi) era ancora “sub iudice”, sicchè nessun danno poteva esservi in concreto verificato.

Il Tribunale, in secondo luogo, ha invece accolto la domanda (proposta dalla società in via riconvenzionale) diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito per effetto della condotta professionale dell’avvocato G., che, a fronte di ventidue effetti cambiari dell’importo di Lire 3.000.000 ciascuno emessi da un debitore esecutato in favore del L.R. della società, aveva lasciato scadere dopo il ventennio la garanzia ipotecaria iscritta in data 1-12-1983 per Lire 120.000.000, con conseguente danno di Euro 13.501,23, pari alla differenza tra quanto effettivamente percepito dalla società procedente per il credito degradato a chirografario e quanto la società avrebbe percepito qualora (rinnovata la garanzia ipotecaria) il credito fosse rimasto privilegiato; al riguardo ha tuttavia ritenuto che, a fronte dell’indubbia responsabilità del professionista (che, per la sua preparazione e capacità tecnica, mai avrebbe dovuto lasciar scadere la garanzia), sussisteva anche una parte di responsabilità (al 30%) della stessa società (e, per essa del suo L.R.), che avrebbe dovuto essere a conoscenza della scadenza della garanzia ipotecaria, e che quindi con la sua negligente condotta aveva concorso nella causazione degli effetti pregiudizievoli.

Avverso detta ordinanza la ” G.d.M. & L.M. sas” propone ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, affidato a due motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

G.M. resiste con controricorso, anch’esso illustrato da successiva memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 1713,1714 e 2909 c.c., artt. 512 e 617 c.p.c., sostiene che la definitività del provvedimento che chiude il procedimento esecutivo riguarda i rapporti tra il debitore esecutato ed i creditori (procedente e/o intervenuti), ma non ha alcuna rilevanza nei “rapporti interni” tra la parte ed i suoi difensori; evidenzia inoltre che, nella fattispecie in esame non era in contestazione la misura dei compensi (liquidata dall’Autorità Giudiziaria tramite approvazione del progetto di distribuzione del ricavato dalle vendite), bensì il fatto che l’avvocato G. potesse trattenersi per intero i compensi liquidati per dette procedure; la domanda restitutoria spiegata con la riconvenzionale integrava, pertanto, un’azione di adempimento contrattuale, il cui referente normativo erano l’art. 1713 c.c., comma 1 e art. 1714 c.c. (obbligo di rendiconto del mandatario al mandante e remissione di quanto percepito a causa del mandato).

Il motivo è fondato.

E’ vero, infatti, che, come ripetutamente affermato da questa S.C., “in tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all’interno del processo esecutivo. Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l’azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell’illegittimità per motivi sostanziali dell’esecuzione forzata” (Cass. 20994/2018; conf. Cass. 4263/2019; Cass. 23182/2014.

Siffatta definitività del provvedimento che chiude il procedimento esecutivo (progetto di distribuzione della somma ricavata, al quale ha fatto riferimento il Tribunale) concerne, tuttavia, il rapporto fra debitore esecutato e creditore, ma non ha alcun rilievo con riferimento al diverso rapporto fra il creditore (nella specie la società) ed il suo difensore nella sua posizione di antistatario.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, si duole che il Tribunale abbia d’ufficio ritenuto un concorso di colpa della società, senza che ne sussistessero le condizioni; in particolare senza che fosse stato prospettato siffatto concorso (l’avvocato G. aveva solo negato gli addebiti per responsabilità professionale mossi a suo danno) e senza che fossero stati prospettati e allegati gli elementi di fatto dai quali ricavare la colpa concorrente della società; detto concorso di colpa era peraltro, nella specie, insussistente, non potendosi pretendere da un semplice cittadino di conoscere un istituto giuridico quale l’ipoteca ed il suo termine di efficacia.

Il motivo è fondato.

La responsabilità professionale dell’avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile con riguardo alla natura dell’attività esercitata (art. 1176 c.c., comma 2), e non vi è dubbio che la conoscenza della normativa che impone la rinnovazione dell’ipoteca (art. 2847 c.c., n. 2, art. 2878 c.c., n. 2), essendo questione prettamente giuridica, faccia parte dell’obbligo di prestazione professionale e rientri nella diligenza media esigibile dal difensore, e non invece dal cliente, non essendo quest’ultimo tenuto a conoscere il periodo di scadenza dell’obbligazione cambiaria.

Siffatta responsabilità del difensore assume, invero, carattere assorbente rispetto a questioni non di immediata evidenza per un soggetto non esperto in materia giuridica; erroneamente, pertanto, il Tribunale, non essendo stato neanche prospettato che il cliente (sollecitato dal difensore) avesse taciuto una qualche circostanza di fatto rilevante per l’incarico, ha ritenuto nella specie sussistente anche un concorso di colpa della società per il solo fatto di non essere a conoscenza della scadenza della garanzia ipotecaria.

In conclusione, pertanto, il ricorso va accolto, e, per l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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