Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12127 del 18/05/2010
Cassazione civile sez. III, 18/05/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12127
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PROPERZIO 27, presso lo studio dell’avvocato ALLOCCA
DANIELA, rappresentato e difeso dall’avvocato LAURI BIAGIO, con
studio in 80036 PALMA CAMPANIA (NA), Via ROMA, 285, giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrente-
contro
R.M.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in Roma, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato MAGLIONE FRANCESCO, con studio in 80133 NAPOLI,
P.zza G. Bovio, 14, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2819/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 2
Sezione Civile, emessa il 07/10/2005, depositata il 28/10/2005;
R.G.N. 5987/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/04/2010 dal Consigliere Dott. AMATUCCI Alfonso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo che ha concluso per rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il 9.10.2003 R.M.A., locatore di un immobile condotto in locazione per uso abitativo da G.G. dal 15.5.1990 in base a contratto prevedente durata decennale, intimo’ al conduttore licenza per finita locazione alla data del 15.5.2004 e lo convenne in giudizio per la convalida.
Affermo’ che la locazione si era tacitamente rinnovata per mancanza di disdetta fino al 15.5.2000 e che sarebbe cessata il 15.5.2004 perche’ l’ulteriore rinnovazione era stata impedita da due disdette del maggio e dell’ottobre del 2003, con le quali era stata anche affermata l’intenzione del locatore di destinare l’immobile alle esigenze abitative del figlio V..
Il conduttore resistette, assumendo che in base alla sopravvenuta L. n. 431 del 1998 la locazione si era rinnovata per un ulteriore decennio fino al 15.5.2010 (ma l’assunto fu poi abbandonato) e che era comunque inveridica l’intenzione del locatore di destinare l’immobile ad abitazione del figlio.
L’adito tribunale di Nola dichiaro’ cessata la locazione con sentenza dell’11.11.2004 alla data del 15.5.2004 e confermo’ per il 15.7.2004 la data gia’ fissata per il rilascio con ordinanza provvisoria.
2.- Il locatore propose appello sostenendo che, a seguito della mancata disdetta per il 15.5.2000, la locazione s’era rinnovata per otto anni (4 + 4) in applicazione della L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 1 e che, avendo il locatore chiesto il rilascio per finita locazione e non per aver negato la rinnovazione al 15.5.2004, era affetta da extrapetizione la sentenza che aveva dato rilievo a tale diversa causa petendi, tra l’altro senza neppure farsi carico della contestata serieta’ dell’intenzione del locatore di destinare l’immobile ad abitazione del figlio.
Con sentenza n. 2819 del 2005 la corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame del conduttore G. sul rilievo che il thema decidendum, determinato dalla domanda, aveva riguardato anche l’idoneita’ delle disdette del 2003 ad impedire la rinnovazione della locazione dal maggio del 2004 al maggio del 2008 ai sensi della L. n. 4333 del 1998, artt. 2 e 3 (in quanto motivate in relazione alle esigenze abitative del figlio del locatore) e che, dunque, la locazione era cessata alla data del 15.5.2004, non sussistendo elementi per ritenere che l’intenzione di adibire l’immobile all’abitazione del figlio fosse non vera o non praticabile ed esistendone invece di segno contrario.
La corte ha anche considerato irrilevante che il giudizio avesse avuto inizio nelle forme di cui all’art. 657 c.p.c. e segg., giacche’ tanto non aveva in concreto comportato lesioni del diritto di difesa neppure prima della avvenuta trasformazione del rito ex artt. 667 e 426 c.p.c..
3.- Avverso detta sentenza ricorre per Cassazione il conduttore G., affidandosi a quattro motivi di ricorso, cui resiste con controricorso il locatore R..
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo di ricorso investe la sentenza, deducendo violazione del combinato disposto della L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, commi 1 e 6 per non aver ritenuto che, non avendo il locatore proceduto alla disdetta del contratto di locazione per la scadenza del 15.5.2000 (possibile pur dopo l’entrata in vigore della L. n. 431 del 1998), il contratto si fosse rinnovato a quella data per la durata minima (4 anni + 4 anni) stabilita dalla stessa L. n. 431 del 1998, art. 2 e dunque fino al 15.5.2008, salva la facolta’ del locatore di avvalersi del diniego del rinnovo entro la scadenza del primo quadriennio, ex art. 3 della legge stessa.
Ma del motivo di appello che tanto prospettava – si duole gradatamente il ricorrente col secondo motivo di ricorso – la corte d’appello non si era occupata, omettendo ogni indagine ed ogni pronuncia al riguardo.
Aveva invece ritenuto che la disdetta dell’ottobre del 2003 per il 15.5.2004, in quanto motivata con l’intenzione di destinare l’immobile ad abitazione del figlio V., fosse stata idonea ad impedire la rinnovazione della locazione per un ulteriore quadriennio ai sensi della L. n. 431 del 1998, artt. 2 e 3 e che la sentenza di primo grado non fosse viziata da extrapetizione in quanto il richiamo alla disdetta motivata era contenuto nella domanda proposta dal locatore e poiche’ la circostanza era stata tenuta ben presente dalle parti nei propri scritti difensivi.
Il ricorrente se ne duole col terzo motivo, in via ancora piu’ gradata deducendo violazione degli artt. 112, 426 e 447 bis c.p.c., vizio di extrapetizione, violazione dell’art. 101 c.p.c., violazione del diritto di difesa e vizio della motivazione.
In via ulteriormente gradata e’ denunciata col quarto motivo violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la corte d’appello in sostanza ritenuto che la serieta’ dell’intenzione del locatore, giustificante il diniego di rinnovazione, possa ritenersi presunta per il solo fatto che sia manifestata.
2.- Il primo motivo e’ inammissibile, non avendo la corte d’appello negato che la L. n. 431 del 1998, art. 2, u.c., debba essere interpretato nel senso che, se il contratto si rinnova tacitamente nella vigenza della nuova legge, per mancanza di una disdetta che il locatore avrebbe potuto fare – ma che non ha fatto – anche in base alle vecchie regole, il rapporto resta assoggettato alla nuova disciplina (come statuito da Cass., n. 17995/07, seguita da altre decisioni conformi).
Ha anzi dichiaratamente presupposto che cosi’ fosse, come del resto aveva fatto il giudice di primo grado, secondo quanto inequivocamente risulta da quanto affermato a pagina 7, primo capoverso, della sentenza impugnata. Sicche’, la censura presuppone un’insussistente statuizione difforme da quella invece adottata.
Il secondo motivo e’, conseguentemente, manifestamente infondato.
3.- Il fulcro del ricorso sta dunque nel terzo e nel quarto motivo, che sono infondati.
Nell’affermata identita’ del petitum (mediato: rilascio), il ricorrente si duole che la causa petendi della finita locazione sia diversa dal diniego di rinnovo della locazione alla prima scadenza secondo le nuove regole poste dalla L. n. 432 del 1998 e che, dunque, la domanda accolta sia diversa da quella formulata.
Ma proprio questo la corte d’appello ha escluso laddove, interpretando la domanda, ha ritenuto che essa facesse espresso riferimento alla disdetta dell’ottobre del 2003, che a sua volta conteneva l’esplicita menzione dell’intenzione del locatore di adibire l’immobile ad abitazione del figlio; e che, inoltre, il tema fosse stato ab origine compiutamente dibattuto tra le parti.
Concludendo che, per questo, per un verso la lettera dell’ottobre 2003 era stata idonea ad impedire la rinnovazione dopo il primo quadriennio ai sensi della L. n. 432 del 1998 e, per altro verso, che il giudice di primo grado non aveva pronunciato su una domanda diversa da quella proposta.
E’ noto, in proposito, che l’interpretazione della domanda compete al giudice del merito. E, nella specie, la qualificazione operata e’ supportata da una motivazione del tutto idonea a sorreggerla.
Non e’ infine prospettata in ricorso alcuna violazione del contraddittorio e dei diritti di difesa derivata dal rito inizialmente adottato a seguito della modalita’ di proposizione della domanda (citazione per la convalida).
4.- Il quarto motivo e’ manifestamente infondato.
E’ corretta in diritto l’affermazione della corte d’appello che il meccanismo sanzionatorio predisposto dalla legge e’ tale, sia per la sua automaticita’ sia per la sua gravita (L. n. 431 del 1993, ex art. 3, comma 3), da lasciare presumere che colui che deduca una delle intenzioni ritenute dalla legge (dall’art. 3, comma 1, lett. a) meritevoli di considerazione non invochi maliziosamente e superficialmente quella particolare intenzione.
Quantomeno tutte le volte che non sussistano elementi per ritenere quella intenzione non praticabile. E, nella specie, la corte d’appello ha addirittura accertato che erano stati anzi offerti elementi tali da suffragare la serieta’ dell’intenzione del locatore (figlio trentenne, intenzionato a contrarre matrimonio con una giovane di cui erano state fornite anche le generalita’).
5.- Il ricorso e’ respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.700,00, di cui 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010