Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12127 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:sul ricorso 1484-2014 proposto da:

B.F., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la Cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DAVIDE LO GIUDICE,

per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.R.P.;

– controintimato –

avverso l’ordinanza n. R.G. 1861/2011 della CORTE D’APPELLO di

PALERMO del 15/05/2013, depositata i1-21/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con ricorso notificato il 19.12.13 B.F. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione dell’ordinanza (sebbene definita sentenza nell’esordio del ricorso) della corte di appello di Palermo del 21.5.13 resa ex art. 348-bis c.p.c., con cui è stato dichiarato inammissibile l’appello da lei proposto, in data 6.10.11, avverso la reiezione della sua domanda risarcitoria dispiegata nei confronti di D.R.P. per responsabilità sanitaria da errate cure odontoiatriche.

2. – L’intimato non notifica controricorso; e, avviato dapprima con relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. alla camera di consiglio, il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza di discussione del 20.1.16 e poi, in attesa della definizione del contrasto rimesso alle Sezioni Unite in ordine all’autonoma impugnabilità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., a quella del 18.5.16.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. – La ricorrente articola due motivi, dolendosi:

– col primo motivo, di “falsa applicazione artt. 348 bis c.p.c., violazione art. 5 c.p.c.”: censurando, in particolare, l’adozione della forma dell’ordinanza di inammissibilità prevista dalla novella del 2012 nonostante l’appello con essa definito fosse stato introdotto oltre un anno prima (6.10.11) della sua applicabilità (11.9.12);

– col secondo motivo, di “violazione artt. 112, 348 bis e 348 ter c.p.c.”: lamentando l’erroneità del riconoscimento solo parziale del danno effettivamente prodotto dall’attività colposa della controparte, sia in ordine alla quantificazione dei postumi permanenti per uno degli elementi dentari, sia in ordine all’esclusione della riconducibilità a quella condotta del danno ad altri di quelli.

4. – In merito alle tematiche coinvolte dal primo motivo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito, con sentenza n. 1914 del 2 febbraio 2016, che “d’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso”.

5. – Alla stregua di tale enunciazione ed in ossequio al molo nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte, il primo motivo deve allora – ed infine – definirsi fondato: non poteva essere pronunciata ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.all’esito di un grado di appello intrapreso prima della data di applicabilità della riforma; ed è noto che, ai sensi del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 2 conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (in S.O. n. 171 alla G.U. 11.8.12), le disposizioni di cui al comma 1, lettere 0a), a), c), c-bis), d) ed e), tra cui rientra appunto il neointrodotto art. 348-bis c.p.c., si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

6. – Poichè, nella specie, l’appello è stato introdotto con atto iscritto a molo nel 2011 (come reso evidente dal numero di r.g. ad esso attribuito, risultante dalla stessa ordinanza qui impugnata), esso non poteva essere definito con l’ordinanza prevista dall’art. 348-bis c.p.c.: la quale ultima, quindi, emessa al di fuori di ogni previsione legislativa, va senz’altro cassata in applicazione del principio di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte.

7. – Resta evidentemente assorbito il secondo motivo di gravame, relativo al merito dell’impugnazione malamente definita con l’ordinanza di inammissibilità: e, cassata quest’ultima, va disposto il rinvio alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, affinchè riesamini il gravame, impregiudicata ogni questione in rito e nel merito e senza applicare le previsioni dell’art. 348-bis c.p.c., pure provvedendo sulle spese del giudizio di legittimità.

8. – Infine, l’accoglimento del primo motivo di ricorso esclude che sussistano i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;

– cassa la gravata ordinanza e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte suprema di cassazione, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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