Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12126 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. III, 18/05/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.R. (OMISSIS), B.M.

(OMISSIS), considerati domiciliati “ex lege” in ROMA, presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato BARILE GIAMPIERO giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

V.P.G. (OMISSIS);

– intimata –

e sul ricorso n. 6546/2006 proposto da:

V.P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GREGORIANA 56, presso lo studio dell’avvocato GALOPPI GIOVANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato VILLANI ELENA giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

F.R., B.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1277/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 29/10/2004, depositata il

01/03/2005, R.G.N. 1410/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2010 dal Consigliere Dott. AMATUCCI ALFONSO;

udito l’Avvocato FRANCESCA FRATICELLI per delega dell’Avvocato

GIAMPIERO BARILE;

udito l’Avvocato SIMONA TONINI per delega dell’Avvocato ELENA

VILLANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 18.12.2003 il tribunale di Bologna rigetto’ la domanda di B.M. e F.R., affermatisi conduttori di una villetta ad uso abitativo, alla riduzione del canone ed al risarcimento dei danni per vizi della cosa locata e, in accoglimento della domanda riconvenzionale della proprietaria V.P.G., condanno’ gli attori al rilascio dell’immobile ed al pagamento di Euro 619,75 per ogni mese di occupazione dal 15.6.1999 alla data dell’effettivo rilascio, nonche’ al pagamento delle spese processuali, liquidate in circa Euro 7.500,00.

2.- La corte d’appello di Bologna, decidendo sul gravame dei soccombenti, con sentenza n. 1277/04 lo ha accolto limitatamente alla liquidazione delle spese processuali del primo grado, cha ha ridotto a circa Euro 5.000,00. Lo ha invece rigettato per il resto sui rilievi che i rapporti intercorsi tra le parti, tramite un incaricato della proprietaria, in epoca precedente all’entrata in vigore della L. 9 dicembre 1998, n. 431 (richiedente la forma scritta ad substantiam per i contratti di locazione), non si erano risolte nella conclusione di un contratto; e che i successivi rapporti epistolari non potevano dirsi sfociati nell’accettazione di una proposta, sicche’ un contratto in forma scritta non era mai stato concluso.

3.- Avverso tale sentenza ricorrono per Cassazione F.R. e B.M., articolando un ricorso distinto in undici punti a seguito della prospettazione di “illegittimita’ della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in punto alla mancata esistenza di un contratto di locazione”.

Resiste con controricorso V.P.G., che prospetta l’inammissibilita’ del ricorso e, in via subordinata, la sua infondatezza. Propone anche ricorso incidentale, fondato su un unico motivo.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2.- Il ricorso principale e’ inammissibile per piu’ ragioni.

Benche’ la premessa rechi “fatto e svolgimento del processo di primo grado e di appello”, essa in realta’ contiene (alle pagine da 1 a 7 del ricorso) solo l’esposizione dei fatti che hanno preceduto l’instaurazione del giudizio ed il contenuto di talune deposizioni che, secondo i ricorrenti, confermano la versione da loro prospettata. Manca invece, totalmente, qualsivoglia riferimento alle pretese fatte giudizialmente valere, alla posizione assunta dalla convenuta, al contenuto ed alle ragioni della decisione del tribunale, ai motivi dell’appello, al dispositivo ed alle rationes decidendi della sentenza impugnata.

La conoscenza di tutto da parte della corte di legittimita’ e’ data dunque per presupposta, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione che, com’e’ noto, deve essere redatto in modo da consentire alla corte la conoscenza dei fatti della causa indipendentemente dalla lettura degli atti processuali (sentenza impugnata, sentenza di primo grado, appello, atti difensivi della controparte, etc.). E i “fatti della causa” evidentemente non sono soltanto quelli che alla causa hanno dato luogo, giacche’ la loro valenza non puo’ essere apprezzata se non sia posta in chiara relazione con le domande e le eccezioni proposte in giudizio e con lo sviluppo del processo, che appunto connotano la vicenda processuale, sfociata nella sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimita’.

Il ricorso non soddisfa quindi il requisito di ammissibilita’ posto dall’art. 366 c.p.c., n. 3.

2.1.- Del pari insoddisfatto e’ il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, che prescrive che il ricorso contenga, a pena di inammissibilita’, “i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”.

Tanto innanzitutto presuppone che si faccia riferimento a quello che la corte d’appello ha deciso ed alle ragioni per le quali ha deciso in un certo modo, giacche’ i motivi per i quali si domanda la cassazione di una sentenza che si assuma errata in diritto o affetta da vizio della motivazione non possono essere evidentemente esposti se non si chiarisca quale sia l’errore di diritto e quale il vizio della motivazione. E, nella specie, questo non e’ in alcun modo chiarito.

A pagina 8 del ricorso i ricorrenti si limitano ad affermare che il ricorso e’ diretto contro la sentenza n. 1277/04 della corte d’appello di Bologna, alla cui decisione non accennano piu’ in alcun modo fino a pagina 27, dove peraltro si riferiscono “al presente appello”, anziche’ “al presente ricorso” (a pagina 27, nona riga), e dove la richiesta di cassazione della sentenza impugnata e’ seguita dalla trascrizione delle conclusioni precisate in appello, includenti le richieste istruttorie, che occupano le pagine da 29 a 40 del ricorso.

E’ insomma evidente che il ricorso e’ redatto sulla traccia degli atti difensivi del processo svoltosi in grado di appello e che solo formalmente e’ rivolto contro la sentenza che lo ha concluso e che non e’, tuttavia, fatta oggetto di critica specifica.

3.- Il ricorso incidentale – col quale la ricorrente si duole della riduzione delle spese processuali liquidate in suo favore in primo grado e della conseguente parziale compensazione di quelle del secondo – e’ inammissibile in relazione al primo profilo di censura (per omessa indicazione dei minimi tariffari che sarebbero stati violati) e manifestamente infondato sotto il secondo profilo, giacche’ la parziale compensazione delle spese del giudizio d’appello trova puntuale supporto nel parziale accoglimento del gravame della controparte e comunque rientra nell’alveo dei poteri discrezionali del giudice del merito.

4.- Alla prevalente soccombenza dei ricorrenti principali consegue la condanna degli stessi alle spese del giudizio di cassazione per i 3/4, compensata la parte residua.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta quello incidentale e condanna i ricorrenti a rimborsare alla controcorrente i tre quarti delle spese del giudizio di legittimita’, che in tale ridotta misura liquida in Euro 2.150,00, di cui 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge, compensata la parte residua.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA