Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12126 del 16/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.16/05/2017), n. 12126
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12526/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO
MEZZOCAPO 48, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FEGATILLI,
rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE MIRENGHI, STEFANO
VITI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6051/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.S. dell’avviso di accertamento con il quale era stato rettificato, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, ed ai fini dell’Irpef, il reddito dichiarato nell’anno 2008, la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole decisione di primo grado, dichiarava la nullità dell’atto impositivo ritenendo che allo stesso andasse applicata la nuova normativa, ritenuta norma processuale, con conseguente obbligo di preventivo contraddittorio.
Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate con unico motivo.
Il contribuente resiste con controricorso.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge è manifestamente fondato alla luce dei principi espressi, nello specifico, da questa Corte (Ordinanza n. 21041 del 06/10/2014): “in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dal D.M. del 10 settembre e D.M. 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, non pone alcun problema di retroattività, stante la natura procedimentale e non sanzionatoria che ne comporta, pertanto, l’applicabilità in rapporto al momento dell’accertamento. Il D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito nella L. n. 122 del 2010, prevede espressamente la sua applicabilità “con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto” e, in generale, con specifico riferimento all’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24283/2015,
2. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. del Lazio per l’esame dei motivi di appello ritenuti assorbiti ed il regolamento delle spese di questo giudizio.
PQM
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017