Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12126 del 13/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 27300-2015 proposto da:

EUROPAM SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e rappresentante legale, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ARIODANTE FABRETTI 8, presso lo studio dell’avvocato

DESIDERIA BOGGETTI, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati LUCA AMATI, ANTONIO LERICI, ALESSANDRO LEPROUX, ALESSANDRA

RICCIARDI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FRATELLI A. DI D.A. & C. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 883/2015 del TRIBUNALE di ASTI, depositata il

09/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso per regolamento di competenza proposto da Eurospam s.p.a. avverso la sentenza n. 833/2015 con la quale il Tribunale di Asti ha declinato la propria competenza a conoscere della opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa proposta, in favore del collegio arbitrale di cui alla clausola compromissoria sottoscritta dalle parti, in accoglimento della eccezione sollevata dalla stessa Eurospam opponente, dichiarando improcedibile la domanda e fissando alle parti un termine per la riassunzione;

letti gli atti;

esaminate le conclusioni del Procuratore Generale, che conclude per l’inammissibilità del ricorso;

vista la memoria depositata da Eurospam ai sensi dell’art. 47 c.p.c., u.c.;

ritenuto che l’eccezione di incompetenza arbitrale era stata sollevata dalla stessa Eurospam e che la controparte Fratelli A. di Dario A. & c. s.n.c. vi aveva aderito;

che in questa sede la Eurospam lamenta la mancata revoca del decreto ingiuntivo da parte del tribunale (e chiede a questa Corte di revocarlo) e lamenta che il tribunale, nello spogliarsi della competenza, abbia fissato alle parti un termine per riassumere il giudizio (del quale chiede l’annullamento);

che oggetto del regolamento di competenza è esclusivamente la correttezza della statuizione sulla competenza emessa dal giudice adito e l’individuazione del giudice competente (v. tra le molte, Cass. n. 21507 del 2013 e Cass. n. 15996 del 2011, la cui massima così recita “In sede di regolamento di competenza possono essere sollevate soltanto questioni relative alla competenza, con esclusione di quelle che, riguardando la decisione della controversia, non attengono in modo diretto e necessario alla competenza, sia che si tratti di questioni processuali, sia che riflettano il rapporto sostanziale dedotto in giudizio”;

che entrambe le statuizioni richieste esulano da questo giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA