Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12126 del 13/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12126
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 27300-2015 proposto da:
EUROPAM SPA, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e rappresentante legale, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ARIODANTE FABRETTI 8, presso lo studio dell’avvocato
DESIDERIA BOGGETTI, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati LUCA AMATI, ANTONIO LERICI, ALESSANDRO LEPROUX, ALESSANDRA
RICCIARDI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FRATELLI A. DI D.A. & C. SNC;
– intimata –
avverso la sentenza n. 883/2015 del TRIBUNALE di ASTI, depositata il
09/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.
Fatto
IN FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per regolamento di competenza proposto da Eurospam s.p.a. avverso la sentenza n. 833/2015 con la quale il Tribunale di Asti ha declinato la propria competenza a conoscere della opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa proposta, in favore del collegio arbitrale di cui alla clausola compromissoria sottoscritta dalle parti, in accoglimento della eccezione sollevata dalla stessa Eurospam opponente, dichiarando improcedibile la domanda e fissando alle parti un termine per la riassunzione;
letti gli atti;
esaminate le conclusioni del Procuratore Generale, che conclude per l’inammissibilità del ricorso;
vista la memoria depositata da Eurospam ai sensi dell’art. 47 c.p.c., u.c.;
ritenuto che l’eccezione di incompetenza arbitrale era stata sollevata dalla stessa Eurospam e che la controparte Fratelli A. di Dario A. & c. s.n.c. vi aveva aderito;
che in questa sede la Eurospam lamenta la mancata revoca del decreto ingiuntivo da parte del tribunale (e chiede a questa Corte di revocarlo) e lamenta che il tribunale, nello spogliarsi della competenza, abbia fissato alle parti un termine per riassumere il giudizio (del quale chiede l’annullamento);
che oggetto del regolamento di competenza è esclusivamente la correttezza della statuizione sulla competenza emessa dal giudice adito e l’individuazione del giudice competente (v. tra le molte, Cass. n. 21507 del 2013 e Cass. n. 15996 del 2011, la cui massima così recita “In sede di regolamento di competenza possono essere sollevate soltanto questioni relative alla competenza, con esclusione di quelle che, riguardando la decisione della controversia, non attengono in modo diretto e necessario alla competenza, sia che si tratti di questioni processuali, sia che riflettano il rapporto sostanziale dedotto in giudizio”;
che entrambe le statuizioni richieste esulano da questo giudizio.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 18 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016