Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12125 del 18/05/2010
Cassazione civile sez. III, 18/05/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12125
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CASSIA 531, presso lo studio dell’avvocato LEONETTI FRANCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MASSA GIANFRANCO con studio in
73100 LECCE VIA MARCONI, 7 con delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.C.A. (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in Roma PIAZZA CAVOUR presso la Cancelleria della CORTE
di CASSAZIONE rappresentata e difesa dall’avvocato STASI CARLO con
studio in 73100 LECCE Via ZANARDELLI, 115 con delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –
contro
P.A., PE.CO.DA.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 368/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
Seconda Sezione Civile, emessa il 3/03/2006; depositata il
15/05/2006; R.G.N.348/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/04/2010 dal Consigliere Dott. D’AMICO Paolo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso (sanato il vizio) per quanto di ragione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per effetto della sentenza del 27.4.1985 del Conciliatore d.
T., C.C. aveva dovuto rilasciare alla proprietaria C.R. un locale da lei condotto in locazione ed adibito ad attivita’ commerciale. La locatrice aveva infatti addotto la necessita’ di utilizzare ella stessa l’immobile come casa di abitazione.
Nei sei mesi successivi al rilascio C.R. non aveva tuttavia provveduto ad utilizzare i locali in questione e non aveva neppure dato inizio a lavori per la loro trasformazione.
Con atto di citazione del 30.12.1986 C.C. aveva quindi convenuto dinanzi al Pretore di Gallipoli C.R. per ottenere il ripristino del contratto ed il rimborso delle spese di trasloco.
Con sentenza 29.4.1989 la domanda era stata accolta e si era ripristinata la locazione.
Con atto di citazione del 27.1.1994 C.C. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce P.A., Pe.Co. e P.C., quali eredi della madre C.R., assumendo che il forzato rilascio del locale le aveva procurato gravi danni con un calo degli affari e un mancato reddito annuo di L. 20.000.000 fino alla riconsegna del locale.
Concludeva l’attrice chiedendo la condanna delle eredi di C. R. al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento contrattuale della de cuius, danni da quantificarsi in L. 160.000.000.
Si costituiva la sola P.C. deducendo:
1) la inammissibilita’ della domanda, essendosi la conduttrice avvalsa della facolta’ di richiedere il ripristino del contratto e le spese del trasloco, facolta’ che una volta esercitata esclude la possibilita’ di ottenere il risarcimento del danno;
2) la prescrizione del diritto al risarcimento;
3) la mancanza di prova dei danni sia dell’an che del quantum.
Con sentenza del 26.11.2002 il tribunale di Lecce accoglieva la domanda di C.C. nei confronti di P.C. A..
Rilevava il giudice di primo grado:
1) che non poteva essere accolta la domanda di risarcimento dei danni per l’illecito comportamento della defunta in quanto non vi era nesso di causalita’ tra i dedotti danni e l’illecito contrattuale;
2) che la scelta di ottenere il ripristino del contratto costituiva ostacolo all’accoglimento della domanda di risarcimento, ponendosi questa come alternativa alla prima;
3) che andava invece accolta la domanda di risarcimento aggiunta in corso di causa e volta ad ottenere nei confronti della sola P. C. i danni derivati all’attrice dal mancato adeguamento dei locali in cui era stata reimmessa il 29.1.1994, locali in cui non aveva potuto esercitare alcuna attivita’ commerciale;
4) che i danni dovevano quantificarsi in via equitativa;
5) che andavano restituite alla locatrice le somme pagate a titolo di canone per ciascun mese dalla data della reimmissione nel possesso.
Avverso tale sentenza proponeva appello P.C. A..
Resisteva C.C..
Restavano contumaci le altre appellate.
La Corte d’appello di Lecce rigettava la domanda di risarcimento proposta da C.C. e condannava la stessa alle spese di lite.
Proponeva ricorso per Cassazione C.C..
Resisteva con controricorso P.C.A..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due mezzi d’impugnazione parte ricorrente rispettivamente denuncia: 1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1575 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; 2) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1578 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.
Il ricorso deve essere rigettato per l’inammissibilita’ dei motivi.
L’impugnata sentenza e’ stata infatti depositata il 15.5.2006.
Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 parte ricorrente avrebbe dovuto formulare in ricorso i quesiti di diritto.
Tali quesiti sono stati formulati, invece, in un atipico c.d. “atto integrativo”, da catalogare sostanzialmente quale memoria.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte il ricorso per Cassazione, mancante dell’indicazione esplicita del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., non puo’ essere successivamente integrato, ancorche’ non sia scaduto il termine per l’impugnazione, ostandovi il principio della consumazione dell’impugnazione stessa con la presentazione del primo ricorso (Cass., sez. un. 10.9.2009, n. 19444;
Cass., 24.6.2008, n. 17246).
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del processo di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.100,00 (duemilacento/00), di cui Euro 1900,00 per onorario, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010