Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12125 del 16/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11077-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 994632//2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONE della CAMPANIA, depositata il 06/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente ed in riforma della decisione di primo grado, dichiarò la nullità dell’avviso di accertamento con il quale era stato rettificato, ai fini irpef, il reddito, per l’anno di imposta 2011, di C.A., a seguito di avviso di accertamento emesso ai danni della Edil 2000 s.r.l., società a ristretta base, del quale il contribuente era socio.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso su due motivi, mentre il contribuente non ha svolto attività difensiva.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato la redazione del presente provvedimento in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo – prospettante violazione di legge – è manifestamente fondato. In materia è, infatti, consolidato l’orientamento giurisprudenziale per cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione “pro quota” ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria; tale presunzione – fondata sul disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), – induce inversione dell’onere della prova a carico del contribuente (cfr. di recente e tra le tante Cass. n. 8032 del 24/07/2013; id. n. 24572 del 18/11/2014; id. n. 25271 del 28/11/2014). Ed ancora che tale presunzione non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poichè il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi accertati nei confronti della Società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tale caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (cfr. di recente Cass. n.ri 25271/2014 e 15824/2016);

Nello specifico, poi, questa Corte è ferma nel ritenere che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, sancito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, come modificato dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1 è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società, ancorchè solo a quest’ultima notificato, in quanto, da un lato, l’obbligo di motivazione è assolto anche mediante il riferimento ad elementi di fatto offerti da atti nella conoscibilità del destinatario, e, dall’altro, il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi” (Cass. n.ri 55645/2014; 25296/2014).

In applicazione dei superiori principi, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per il riesame e per il regolamento delle spese processuali di questo giudizio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

PQM

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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