Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12125 del 13/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 10102-2015 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERCATI

51, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MAROTTA, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARINA MARIA FLORA PRESTI, GAETANO MARIA

GIOVANNI PRESTI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

STUDIO DI REVISORI ASSOCIATI, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 9,

presso lo studio dell’avvocato MARIO NUZZO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VINCENZO MARICONDA giusta procura

speciale in calce alla memoria difensiva;

– resistente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. CARMELO

SGROI, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio,

rigetti il ricorso per regolamento di competenza indicato in premessa

avverso la sentenza n. 3644/2015 del 17/03/2015 del TRIBUNALE di

MILANO, depositata il 19/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Visto il ricorso per regolamento di competenza proposto da B. L., avverso la sentenza n. 3644/2015 del Tribunale di Milano che, nella causa tra il B. e lo Studio Revisori Associati, ha dichiarato inammissibili le domande proposte dal B. dovendo la definizione della controversia essere devoluta ad un arbitro;

Esaminate le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso nel senso del rigetto del ricorso,;

Vista la memoria della parte intimata;

rilevato che il B. ha agito nei confronti dell’associazione professionale Studio Revisori Associati per chiederne la condanna a tenerlo indenne dal pagamento di due sanzioni amministrative derivanti da fatti riferibili allo svolgimento da parte sua dell’attività di sindaco presso una società di intermediazione mobiliare, nel periodo in cui egli era componente dell’associazione, prima del recesso esercitato dal professionista, in quanto rientranti nella copertura assicurativa contro i rischi professionali che l’associazione aveva l’obbligo di contrarre in relazione ai rischi professionali assunti dagli associati con il loro lavoro in favore dell’associazione; l’associazione alla prima udienza sollevava eccezione di arbitrato rituale, in base alla previsione contenuta nell’art. 19 dello statuto della associazione, richiamata nella nota di accettazione del recesso, ed il tribunale adito, in accoglimento dell’eccezione, declinava la propria competenza in favore della competenza arbitrale.

Il ricorso proposto risulta quindi pienamente ammissibile, in quanto proposto, sulla base dell’art. 819 ter c.p.c. nella formula vigente, contro la pronuncia del giudice ordinario che nega la propria competenza per ritenere la sussistenza della competenza arbitrale (v., tra le altre, Cass. n. 19047/2010).

Esso appare però infondato.

Infatti, dall’esame degli atti risulta che l’attore ha chiesto la condanna dello Studio associato al pagamento dell’importo delle sanzioni, sulla base della inadempienza degli obblighi dello Studio scaturenti dai patti associativi, come sempre interpretati ed applicati nei confronti di tutti gli associati, ed in particolare dell’inadempienza dello studio rispetto all’obbligo di farsi carico, tenendone indenne l’associato, delle sanzioni irrogate a quest’ultimo (facendo riferimento, in particolare, alla clausola n. 7 dei patti associativi, che impegnava l’ente alla stipula di polizze assicurative contro i rischi professionali assunti dagli associati).

Ritenuto che la controversia abbia ad oggetto l’applicazione e, prima ancora, l’interpretazione da attribuire ai patti associativi, avendo dedotto il B. il mancato rispetto da parte della associazione professionale dei patti associativi tutti, ritenuto il contenuto confermativo e riepilogativo delle garanzie precedenti per il periodo in cui la collaborazione professionale era stata prestata, attribuito alla accettazione del recesso, il tribunale ha correttamente ritenuto che, se alle parti per il periodo di operatività del rapporto, anche dopo il recesso, dovessero applicarsi tutte le clausole contrattuali, alle stesse dovesse applicarsi anche la clausola arbitrale contenuta nell’art. 19 dello statuto. Oltretutto, il rilievo relativo alla inapplicabilità della clausola arbitrale all’associato nel frattempo receduto non è stata presa in considerazione dal tribunale in quanto tardiva, essendo stata formulata solo in comparsa conclusionale.

Inammissibile infine appare la prospettazione della competenza del tribunale ordinario come giudice del lavoro, inserita dal B. nel terzo motivo, in quanto nuova; essa risulta anche contrastante, come osservato dal procuratore generale, con la sua stessa ricostruzione dei rapporti tra le parti in cui certo non è allegata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Ne consegue che la declinatoria della propria competenza in favore della competenza arbitrale effettuata dal Tribunale di Milano, appare esente da vizi.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, La Corte, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Camera di consiglio della corte di Cassazione, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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