Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12124 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. III, 18/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRESCENZIO 16, presso lo studio dell’avvocato ZANELLO ANDREA,

rappresentato e difeso dall’avvocato BALEANI CLAUDIO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SUOLIFICIO ROXY SRL, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante Sig. T.U., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio dell’avvocato MORABITO MARIA

CHIARA, rappresentata e difesa dall’avvocato VESPRINI SAURO giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 314/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

Sezione civile, emessa il 24/05/2006, depositata il 17/06/2006;

R.G.N. 1460/2004 A.C.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. PETTI GIOVANNI BATTISTA;

udito l’Avvocato Claudio BALEANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione dinanzi al Tribunale di Macerata T.A., nella veste di locatore, conveniva il conduttore Suolificio Roxy s.r.l. ed agiva per il risarcimento dei danni, descritti in una perizia del geometra P. in sede di sopraluogo del capannone eseguito il (OMISSIS) al momento della riconsegna delle chiavi. Danni in particolare interessanti il cedimento di una parte del pavimento. Si costituiva il conduttore e contestava il fondamento della domanda e sosteneva di aver diritto ad un indennizzo per le migliorie apportate ed alla restituzione delle porte antincendio o del loro controvalore. La lite era istruita con prove orali.

2. Il Tribunale di Macerata con sentenza del 20 novembre 2004 accoglieva la domanda attrice, determinava i danni per la somma di Euro 5891,30 con interessi dalla domanda al saldo, accoglieva la riconvenzionale per migliorie nella minor somma di Euro 258,23 pari al valore delle porte antincendio e condannava la convenuta alla rifusione delle spese del giudizio.

3. Contro la decisione proponeva ricorso il Solificio chiedendone la riforma in ordine alla valutazione dei danni ed alla circostanza del cedimento del pavimento e sosteneva che doveva essere corrisposto per un maggior importo delle migliorie e chiedeva la condanna della parte attrice alle spese dei due gradi del giudizio.

Resisteva la controparte e chiedeva il rigetto del gravame e le spese del grado.

4. La Corte di appello di Ancona,con sentenza del 17 giugno 2006, in parziale riforma della sentenza, per il resto confermata, respingeva ogni domanda proposta dal T. nei confronti del Suolificio e condannava il T. a corrispondere al detto conduttore la somma di Euro 258,23 oltre interessi legali dalla domanda al saldo compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Condannava il T. a restituire le somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.

5. Contro la decisione ricorre T. deducendo tre motivi di censura e relativi quesiti, resiste la controparte con controricorso.

Il difensore del T. ha replicato con breve memoria alle conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi, che per chiarezza espositiva vengono in sintetica descrizione.

Nel PRIMO motivo si deduce error in iudicando per la violazione dello art. 1588 c.c., sul rilievo che risulta documentalmente provato che al tempo della consegna del capannone, in data 7 giugno 1989, la controparte sottoscrisse la clausola attestante la idoneita’ dello immobile in buono stato di manutenzione ed esente da difetti. Il relativo quesito, a pag. 12 reca la seguente formulazione “se il conduttore, a carico del quale vige la presunzione di responsabilita’ ai sensi dello art. 1588 c.c., per deterioramento o per incendio della cosa locata, avente natura contrattuale, e ne sia liberato qualora non provi con fatti positivi o concreti che detti danni non erano a lui non imputabili”, deduce poi in aggiunta il vizio della motivazione, errata e insufficiente.

Nel SECONDO MOTIVO si deduce error in iudicando e vizio della motivazione in ordine alla esclusione del quantum debeatur sul rilievo che al tempo della riconsegna il capannone era destinato a lavori di ristrutturazione e che il degrado dello immobile non aveva determinato una riduzione di valore del bene e neppure aumento dei costi di ristrutturazione. Il quesito, a pag. 15, viene posto nei seguenti termini “se il danno derivante da deterioramento della cosa vada sempre liquidato alla data della insorgenza del medesimo, rappresentando una reintegrazione nella sfera del soggetto danneggiato del valore patrimoniale dato allo stato della cosa locata al momento dello inizio del rapporto locatizio ed il diverso stato deteriorato della stessa cosa locata al momento dello spirare di detto rapporto”.

Nel TERZO MOTIVO si deduce il vizio della motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alle deposizioni rese dai testi escussi contenenti giudizi tecnici che invece dovevano dare ingresso ad una consulenza tecnica.

7. In senso contrario si osserva, quanto al primo motivo, che esso in relazione al quesito proposto, postula una diversa prospettazione della ratio decidendi svolta dalla Corte di appello a pag. 9 a 11 della motivazione, in relazione alla prova in concreto del danno patrimoniale richiesto dal locatore, che il T. non avrebbe assolto. Non sussiste pertanto la violazione di legge in relazione alla presunzione di colpa sancita dallo art. 1588 c.c. a carico del conduttore, come pacificamente si desume dalla lettera del comma 1 della norma invocata, ma del diverso aspetto relativo alla aestimatio del danno patrimoniale, che attiene al prudente apprezzamento del giudice, adeguatamente motivato.

Quanto al secondo motivo ed al relativo quesito se ne osserva la non decisivita’ in ordine alla motivazione data per escludere le pretese risarcitorie del conduttore al tempo della riconsegna.

Quanto infine al terzo motivo esso attiene alla valutazione complessiva delle prove, e quindi al prudente apprezzamento del giudice del merito, ampliamente e congruamente motivato e come tale insindacabile in questa sede.

8. Le spese processuali del giudizio di cassazione sono a carico del ricorrente e vengono liquidate in favore della parte resistente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente T.A. a rifondere al resistente Suolificio Rozy srl le spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive Euro 1200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

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