Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12124 del 16/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.16/05/2017), n. 12124
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10277-2016 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO
28, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA CARLETTI, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.C., REGIONE LAZIO DIREZIONE BILANCIO RAGIONERIA
FINANZA E TRIBUTI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5594/09/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.C. di preavviso di fermo amministrativo, conseguente al mancato pagamento di tre cartelle afferenti tasse automobilistiche dovute alla Regione Lazio, Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso, su unico motivo, nei confronti degli intimati (che non resistono) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R., rigettandone l’appello, ha confermato la decisione di primo grado, ribadendo la nullità della notificazione delle cartelle perchè il piego era stato consegnato al portiere dello stabile e di ciò non era stata data comunicazione a mezzo lettera raccomandata al destinatario.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente motivazione nella forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo – prospettante violazione di legge laddove la C.T.R. aveva ritenuto di applicare le norme che regolano le notificazioni a mezzo di ufficiale giudiziario mentre, nel caso in specie, la notificazione era avvenuta a mezzo del servizio postale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26 – è manifestamente fondato.
In materia, infatti, costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello per cui “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi DEL D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982”. (Cass. n. 23511/2016, id n. 12083/2016).
La sentenza impugnata, che da tali principi si è discostata merita, pertanto, la cassazione con rinvio al giudice di merito perchè provveda al riesame oltre che al regolamento delle spese di questo giudizio.
PQM
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dei giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017