Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12124 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 8369-2015 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato in (OMISSIS),

presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA ANTONIO MESITI;

– ricorrenti –

contro

IL GIRONE SOCIETA’ COOPERATIVA, elettivamente domiciliato in ROMA,

V.LE DELLE MILIZIE, 1, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

VOLANTI, rappresentato e difeso dagli avvocati FELICITA FAVELLI,

NICCOLO’ ANDREONI;

– controricorrenti –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. LUCIO

CAPASSO, che conclude chiedendo dichiararsi la competenza del

Tribunale di Firenze.

avverso la sentenza n. 500/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 18/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Esaminato il ricorso per regolamento necessario di competenza proposto da M.E., con atto notificato il 19.3.2015, avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 500/2015 depositata il 18.2.2015, resa nel giudizio tra la M. e la società Il Girone soc. coop., con la quale l’adito tribunale ha dichiarato la propria incompetenza, essendo competente a decidere la controversia il collegio arbitrale di cui all’art. 39 dello statuto societario;

– rilevato che la ricorrente ha chiesto, in accoglimento del proposto ricorso, annullarsi l’impugnata sentenza e dichiarare l’inapplicabilità al giudizio di merito della clausola compromissoria di cui all’art. 39 dello statuto della cooperativa e di conseguenza dichiararsi la competenza del tribunale ordinario e nella specie del Tribunale di Firenze originariamente adito, con ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi allo stesso e fissazione del termine per la riassunzione;

– esaminata la memoria difensiva ex art. 47 c.p.c., comma 5 depositata da Il Girone soc. coop. (già Il Girone soc. coop. Edificatrice srl) in liquidazione, in persona del liquidatore, con la quale si chiede il rigetto del ricorso;

– letti gli atti;

-esaminate le conclusioni del Procuratore Generale, che conclude chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Firenze sulla base di una serie di considerazioni pienamente condivisibili;

-ritenuto, quanto alla ammissibilità del regolamento di competenza, che lo stesso, proposto avverso un provvedimento declinatorio della competenza del tribunale adito per esistenza di una clausola compromissoria, sia pienamente ammissibile, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 2.3.2006, data di entrata in vigore dell’art. 819 ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (v. tra le altre Cass. n. 29261 del 2011);

– ritenuto che la causa di merito ha ad oggetto una opposizione all’esecuzione introdotta dalla M. avverso l’esecuzione immobiliare intrapresa nei suoi confronti dalla cooperativa, per l’omesso pagamento del saldo prezzo di acquisto di un alloggio edificato dalla cooperativa e da questa trasferito in proprietà alla M., già sua socia;

– che oggetto della domanda era costituito quindi dalla non debenza dell’importo precettato e costituente il saldo prezzo, stante l’inadempimento della cooperativa, che avrebbe trasferito un immobile di superficie abitabile inferiore a quella indicata nel contratto, oltre alla domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo;

– che l’art. 39 dello statuto societario, posto dal tribunale a fondamento della sentenza declinatoria della propria competenza, deve riferirsi, per il tenore testuale della clausola, e per la ratio sottesa, ai soli rapporti societari nascenti dal contratto sociale, e quindi ai rapporti c.d. endosocietari, mentre nel caso di specie la M. è stata esclusa dalla compagine sociale con provvedimento non impugnato del 20.12.2000, precedente alla proposizione dell’opposizione all’esecuzione e, soprattutto, la controversia ha ad oggetto il puntuale adempimento o meno, da parte della cooperativa venditrice, delle obbligazioni derivanti dall’atto di trasferimento in proprietà dell’immobile, e quindi a rapporti che non sono qualificabili endosocietari;

-ritenuto che le considerazioni esposte trovano conferma nella motivazione di Cass. n. 723 del 2013, in cui si chiarisce che il socio di società cooperativa è parte di due distinti anche se collegati rapporti, uno di carattere associativo derivante dall’adesione al contratto sociale e l’altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio, e che l’acquisto della proprietà dell’alloggio da parte dei soci, per la cui realizzazione l’ente è stato costituito, passa attraverso la conclusione di un contratto di scambio la cui causa è del tutto omogenea a quella della compravendita, in relazione al quale la cooperativa assume la veste dell’alienante e il socio (nel caso di specie, ex socio) la veste dell’acquirente. La sentenza citata correla la competenza dell’organo arbitrale non già alla clausola compromoissoria contenuta, come in questo caso, nello statuto societario, ma ad altra, autonoma clausola, introdotta nell’atto di prenotazione e ritenuta spandere i suoi effetti nel successivo atto di assegnazione.

Ne consegue che, applicando quei principi al caso in esame, la presenza di una clausola compromissoria nel solo statuto della cooperativa non è idonea a radicare la competenza arbitrale per quelle cause tra la cooperativa e soggetti che siano stati suoi soci che non traggono origine da rapporti endosocietari e che attengano solo al trasferimento in proprietà dell’immobile costruito dalla cooperativa, dovendosi ritenere necessario a questo scopo o una espressa previsione dell’applicabilità della clausola statutaria anche ai rapporti di assegnazione e trasferimento in proprietà degli immobili, o l’inserimento di una autonoma clausola nell’atto di prenotazione o nel successivo atto di assegnazione o nell’atto di trasferimento, la cui presenza è da escludersi nel caso di specie.

Il ricorso proposto va pertanto accolto, e va dichiarata la competenza del Tribunale di Firenze.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio Corte di cassazione, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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