Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12124 del 01/06/2011
Cassazione civile sez. lav., 01/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 01/06/2011), n.12124
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.G.B. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avv. FERRARA RAFFAELE, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, MAURO RICCI, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2109/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
27.3.09, depositata il 11/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito per il controricorrente l’Avvocato Clementina PULLI (per delega
avv. Alessandro Riccio) che si riporta agli scritti;
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il lunedì 12 aprile 2010, M.G. B. ha chiesto, con un unico motivo, relativo alla violazione e falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13 nonchè alla insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, la cassazione della sentenza depositata l’11 aprile 2009, con la quale la Corte d’appello di Napoli ha respinto le sue domande di applicazione dei benefici di cui alla legge indicata, essendo stato esposto alla aspirazione di fibre di amianto in una concentrazione significativa per oltre dieci anni.
In proposito, il ricorrente deduce che, pur dando atto che dalla documentazione proveniente dall’INAIL risulta una esposizione “qualificata” del M. dal 1 febbraio 1980 al 31 dicembre 1990, la Corte territoriale, contraddittoriamente, ha escluso l’ultradecennalità della stessa, per tale ragione confermando la valutazione del giudice di primo grado di infondatezza della domanda.
L’INPS ha resistito alla domanda di annullamento della sentenza della Corte territoriale con rituale controricorso.
Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile dal relatore, in quanto, contenendo una censura relativa alla violazione di norme di diritto, difetta della formulazione del relativo quesito e, anche per quanto riguarda il dedotto vizio di motivazione, non conterrebbe una adeguata specificazione del vizio di motivazione dedotto. Il relatore ha pertanto chiesto la trattazione del ricorso in camera di consiglio sulla base della relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c..
E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.
Il collegio non condivide la valutazione prospettata dal relatore.
Nel ricorso, contenente un unico motivo di censura, è infatti chiaramente individuabile ed è sufficientemente specificata (data anche l’evidenza del dato preso in considerazione), al di là del contenuto ridondante della rubrica, l’unica censura svolta, relativa in realtà alla contraddittorietà della motivazione della sentenza della Corte territoriale, la quale, dopo avere rilevato “dalla documentazione proveniente dall’INAIL del 24.8.2001… una esposizione all’amianto dal 1.2.1980 al 31.12.1990”, afferma che “appare chiaro da tale documentazione che il periodo di esposizione non copre la durata di oltre dieci anni richiesta dalla L. n. 257 del 1992”.
Nel merito, tale censura è manifestamente fondata, poichè dal 1 febbraio 1980 al 31 dicembre 1990 intercorrono dieci anni e undici mesi, per cui la Corte territoriale o ha errato nel relativo calcolo oppure ha riportato date inesatte, nell’esame della documentazione proveniente dall’INAIL. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata per contraddittorietà della relativa motivazione, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2011