Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12123 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. III, 22/06/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 22/06/2020), n.12123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2557/2017 proposto da:

M.A., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RICCARDO

MARZO;

– ricorrente –

contro

GESTIONE ATTIVITA’ SGA SPA, in persona dell’amministratore delegato e

legale rappresentante, domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LORENZO VALENTE RENDA;

– controricorrente –

e contro

INTESA SAN PAOLO SPA, SAN PAOLO IMI SPA, SAN PAOLO BANCO NAPOLI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 837/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 02/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/12/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.A. ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 837/16, del 2 settembre 2016, della Corte di Appello di Lecce, che – pronunciando all’esito del giudizio di rinvio originato dalla sentenza di questa Corte n. 19490/13, del 23 agosto 2013 – ha così provveduto.

In particolare, essa ha rigettato il gravame principale esperito dalla società Banco di Napoli S.p.a. (poi incorporata dalla società San Paolo Imi S.p.a., a propria volta incorporata da Intesa San Paolo S.p.a.) avverso la sentenza n. 1762/1994 del Tribunale di Lecce, per l’effetto confermando l’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’odierna ricorrente (e dalla di lei sorella, M.M.). Essa ha, invece, accolto – ma solo parzialmente – il gravame incidentale dalle stesse germane M. esperito contro la medesima sentenza, dichiarando ammissibile la loro domanda risarcitoria, volta a conseguire il ristoro dei danni derivati dall’iscrizione ipotecaria effettuata dalla predetta società in forza del concesso provvedimento monitorio, rigettandola, però, nel merito, in difetto di prova dei pregiudizi lamentati dalle allora attrici in opposizione.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente una complessa vicenda processuale (che infatti giunge all’esame di questa Corte per la terza volta), così articolatasi.

2.1. Deduce, in primo luogo, di aver proposto – unitamente alla propria sorella, M.M. (poi deceduta in corso di causa) opposizione ex art. 645 c.p.c., avverso decreto ingiuntivo n. 1473, del 22 ottobre 1983, conseguito dalla società Banco di Napoli, per l’importo di Lire 53.657.864, oltre accessori e spese di lite, decreto ottenuto nei confronti delle due germane, quali supposte eredi del loro genitore, M.C..

In particolare, per quanto qui ancora di interesse, l’opposizione era basata, tra l’altro, sull’assunto che le sorelle M. non avessero mai conseguito la qualità di erede del padre e che i beni ereditari non fossero mai entrati in loro possesso. Su tali basi, pertanto, oltre a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, le attrici in opposizione domandavano accertarsi l’invalidità dell’iscrizione ipotecaria effettuata dal creditore ingiungente, in forza del concesso provvedimento monitorio, su due terreni di loro proprietà, per l’importo di Lire 80.000.000, risultando, invece, il valore complessivo degli immobili in questione superiore a Lire 1.300.000.000; le attrici in opposizione chiedevano, infine, di conseguire il risarcimento del danno derivante da tale iscrizione ipotecaria.

Ciò detto, l’adito Tribunale di Lecce accoglieva l’opposizione, dichiarando pertanto privo di effetti l’opposto provvedimento monitorio, ritenendo, però, inammissibili, perchè “nuove”, le domande formulate dalle opponenti.

Esperito appello principale dalla società Banco di Napoli, nonchè appello incidentale dalle già attrici in opposizione (le quali si dolevano, in particolare, del fatto che il giudice di prime cure avesse omesso di pronunciarsi sulla domanda di invalidità e inefficacia dell’ipoteca iscritta, ritenendo inammissibile la domanda risarcitoria, da esse proposta ex art. 96 c.p.c.), la Corte salentina accoglieva l’appello principale, rigettando l’incidentale. A tale esito essa perveniva qualificando le sorelle M. come eredi con beneficio d’inventario, e ciò sul presupposto che l’accettazione operata da altra chiamata all’eredità, con beneficio di inventario, si fosse estesa automaticamente nei loro confronti.

Tale decisione veniva, tuttavia, cassata da questa Corte – su ricorso delle sorelle M. – con sentenza n. 2532/1999, del 19 marzo 1999.

In particolare, tale decisione affermava, per un verso, che “nulla”, nella formulazione dell’art. 510 c.c., “autorizza la conclusione che la accettazione con beneficio di inventario da parte di uno dei chiamati valga a far acquistare la qualità di erede anche agli altri chiamati (sia pure anch’essi con beneficio di inventario)”, nonchè, per altro verso, che la domanda di risarcimento danni, proposta dalle attrici in opposizione, fosse da ricondurre al disposto dell’art. 96 c.p.c., non potendo, pertanto, considerarsi inammissibile.

2.2. Riassunto, pertanto, il giudizio innanzi al giudice del rinvio per la decisione nel merito, l’adito giudicante dava corso alla richiesta istruttoria, in particolare procedendo all’assunzione di prova testimoniale volta a comprovare l’esistenza del danno da illecita iscrizione ipotecaria.

Nel corso del giudizio di rinvio, tuttavia, il procuratore del Banco di Napoli dichiarava l’avvenuta estinzione dello stesso per incorporazione da parte della società San Paolo Banco di Napoli S.p.a., nei cuoi confronti l’atto di riassunzione del giudizio estinto veniva notificato da M.A. e M.. Nondimeno, nel costituirsi in giudizio, la predetta società incorporante eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, tanto che la Corte di Appello disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società San Paolo Imi S.p.a.. Nondimeno, a conclusione del giudizio di rinvio, la Corte salentina dichiarava l’estinzione del processo per tardiva riassunzione della causa, con decisione, però, nuovamente cassata da questa Corte, con la sentenza n. 19490/13, del 23 agosto 2013 (già indicata in premessa), sul presupposto che la riassunzione dovesse ritenersi, invece, ritualmente compiuta, donde l’illegittimità della dichiarata estinzione del giudizio instaurato.

Radicato, pertanto, il nuovo giudizio di rinvio, la Corte di Appello di Lecce, a conclusione dello stesso, provvedeva nei termini sopra ricordati. Essa rigettava l’appello principale del creditore ingiungente (o meglio, per esso, del soggetto succedutogli in forza delle già ricordate vicende di incorporazione societaria), ritenendo, invece, in accoglimento del gravame incidentale di M.A. e M., ammissibile la domanda risarcitoria, che tuttavia, come detto, respingeva, in assenza di prova del danno subito, e ciò quantunque la società Banco di Napoli – a dire dell’odierna ricorrente – avesse, a dispetto della pronuncia già adattata nel 1999 da questa Corte di legittimità, non solo omesso di cancellare l’originaria ipoteca iscritta il 22 ottobre 1993, ma addirittura provocato l’iscrizione di un’altra, in data 21 giugno 2010, a cura di un cessionario del presunto credito azionato in via monitoria.

3. Avverso la decisione della Corte salentina ha proposto ricorso per cassazione M.A., nei confronti – oltre che delle società Intesa San Paolo S.p.a., San Paolo Imi S.p.a. e San Paolo Banco di Napoli S.p.a. – della Società per la gestione di attività S.G.A. S.p.a. (d’ora in poi, società “S.G.A.”), ovvero la cessionaria del credito già oggetto del provvedimento monitorio.

3.1. Il ricorso si articola sulla base di sette motivi, i primi cinque illustrati in modo unitario.

3.1.1. Con il primo motivo si assume violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., artt. 2043,1226,2697 e 2059 c.c., “in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), art. 2729 c.c., art. 116 c.p.c., art. 2 Cost. e art. 42 Cost., comma 2, ed all’art. 1 del Protocollo Addizionale della CEDU”.

3.1.2. Il secondo motivo deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, attinente ai fatti oggetto di deposizione testimoniale nell’escussione dei testi L., G. e Ma.”.

3.1.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1, per violazione del principio di diritto enunciato da questa Corte con le sentenze n. 22267 del 2010, n. 1346 del 1967 e n. 14977 del 2006.

3.1.4. Il quarto motivo ipotizza “violazione del principio del giusto processo nella parte in cui non sono stati valutati, con violazione dell’art. 116 c.p.c., in conformità alle specifiche circostanze riferite, le disposizioni dei testi escussi innanzi indicati”.

3.1.5. Con il quinto motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), “per la mancata ammissione della CTU riguardo all’accertamento del valore dei beni ipotecati, al netto dell’ipoteca illecitamente iscritta”.

3.2. Tutti e cinque i motivi, come detto, vengono illustrati unitariamente, e si indirizzano avverso la sentenza impugnata laddove, sul presupposto che l’accoglimento della pretesa risarcitoria richiedesse come necessaria la prova di un effettivo pregiudizio derivato dalla iscrizione, ha ritenuto che l’odierna ricorrente, pur avendo dedotto che la presenza della iscrizione ipotecaria le ha impedito di disporre dei suoi beni, non ha fornito “alcuna prova che il vincolo le abbia cagionato uno specifico danno, come, ad esempio, la perdita di occasioni di vendita particolarmente favorevoli in un determinato momento, ovvero la necessità di procurarsi altrimenti, a condizioni più onerose, la liquidità che avrebbe potuto ottenere dalla vendita dei beni ipotecati”.

In questo modo, tuttavia, sarebbe stato disatteso – secondo la ricorrente – il principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nell’ipotesi che occupa, ricorrerebbe “un danno evento”, che “è rappresentato dal limite alla commerciabilità del bene ipotecato (e, quindi, ad una possibile “utilitas” ritraibile dal bene)”, danno “che discende dalla presenza del vincolo ipotecario e, quindi, dalla corrispondente limitazione del contenuto del diritto sul bene derivante dalla sua soggezione a garanzia”.

Di qui, dunque, la violazione delle norme di legge meglio indicate nel primo motivo di ricorso, nonchè dei principi giurisprudenziali ricavabili dalle sentenze meglio indicate nel terzo motivo.

Inoltre, si censura – in particolare attraverso i motivi secondo e quarto – l’affermazione della Corte salentina secondo cui i testi escussi avrebbero fornito “informazioni del tutto generiche” circa la mancata concessione di un finanziamento bancario in favore della M. e circa la rinuncia, da parte di terzi, all’acquisto dei beni, a causa dell’iscrizione ipotecaria.

Errato, inoltre, sarebbe il riferimento alla necessità della prova di un ulteriore specifico pregiudizio conseguente alla mancata conclusione dei contratti di vendita o di mutuo, non potendo negarsi che un’ipoteca rimasta iscritta per quasi trent’anni, e rinnovata ed estesa nell’anno 2010, non sia stata “implicitamente limitativa della commerciabilità dei beni di proprietà della ricorrente, ed abbia, pertanto, impoverito il patrimonio di lei, per una riduzione del valore almeno pari all’importo dell’ipoteca iscritta”. Una tale circostanza, dunque, avrebbe dovuto essere apprezzata, secondo la ricorrente, quantomeno sotto il profilo della perdita di chance.

Più in generale, si assume che la Corte salentina avrebbe confuso l’esistenza del danno con l’attività di quantificazione, quest’ultima, eventualmente, da compiersi anche dando corso alla richiesta CTU, tempestivamente formulata dall’attrice, ciò che forma, in particolare, oggetto del quinto motivo di ricorso.

3.3. Con il sesto motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5) – si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., in relazione alla domanda di cancellazione dell’ipoteca, non accolta, nonchè nullità della sentenza per omessa pronuncia su tale domanda, ovvero per illogica motivazione sull’omessa pronuncia, con violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), oltre che violazione del principio del giusto processo “contenuto nell’art. 112 c.p.c.” e dell’art. 637 c.p.c., ed infine omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio “attinente alla iscrizione allargata dell’ipoteca dell’anno 2010, effettuato con lo stesso titolo invalido, costituito dal decreto ingiuntivo opposto, e danno conseguente”.

Si lamenta che la Corte salentina non avrebbe “pronunciato sulla (o non ha accolto la) domanda di cancellazione di ipoteca” iscritta nel 1983 e neppure sull’altra iscritta nell’anno 2010, e ciò sul rilievo che invalidità e l’inefficacia delle iscrizioni ipotecarie è stata già operata con sentenza del Tribunale di Lecce n. 793/16 prodotta in atti e non gravata da impugnazione per tale capo di pronuncia.

Ribadisce, per contro, la ricorrente di avere avuto perdurante interesse alla declaratoria di invalidità e inefficacia dell’iscrizione, perchè presupposto della proposta (e rigettata) domanda risarcitoria.

3.4. Con il settimo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – si denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), “per la fase di primo grado, ma anche in relazione all’esito dei vari gradi di giudizio e alla soccombenza della Banca per la maggior parte delle questioni controverse”, con conseguente violazione, pertanto, del “principio di prevalente soccombenza, costituente principio del giusto processo”.

Nella sostanza, la ricorrente si duole del fatto che la Corte salentina abbia, per un verso, confermato la decisione del Tribunale di compensare integralmente le spese del primo grado di giudizio in ragione della soccombenza reciproca delle parti, nonchè di compensare, ma solo per un terzo, le spese del giudizio di appello, giacchè, così decidendo, avrebbe, per l’appunto, disatteso il principio secondo cui le spese vanno poste a carico della parte soccombente in via preponderante.

4. La sola società S.G.A. S.p.a. ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero il rigetto.

L’inammissibilità dei primi cinque motivi di ricorso è fondata sul rilievo che, attraverso di essi, la ricorrente censura l’esame compiuto dalla Corte territoriale dei fatti oggetto di causa e le valutazioni del materiale istruttorio, richiedendo, pertanto, uno scrutinio non consentito in sede di legittimità.

Quanto al sesto motivo di ricorso, l’infondatezza dello stesso deriverebbe dal fatto che la Corte leccese non affatto omesso di considerare l’ipoteca iscritta nell’anno 2010, mentre l’inammissibilità del settimo motivo deriverebbe dal fatto che, in caso di soccombenza reciproca (qual è quello che qui occupa) la misura della compensazione implica una valutazione discrezionale, insindacabile da parte della Corte di cassazione.

5. Il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso va accolto, nei termini di seguito meglio precisati.

6.1. In particolare, il primo e il terzo motivo di ricorso sono fondati.

6.1.1. Nello scrutinarli, occorre muovere dai principi affermati da questa Corte in relazione al danno derivante da iscrizione ipotecaria effettuata in difetto dei suoi presupposti legittimanti.

Si è ritenuto, in particolare, che, quando sia “accertata la illegittimità dell’iscrizione e, quindi, venga meno la sua fattispecie costitutiva”, ricorre un “danno-evento” (o meglio, un evento di danno), il quale “non risulta automaticamente eliminato, perchè, se è vero che, dal punto di vista del proprietario del bene ipotecato, è possibile far valere il venir meno di quella fattispecie, finchè dura la presenza dell’iscrizione ipotecaria, sussiste (…) una situazione apparente che può creare difficoltà alla commerciabilità del bene, sia scongiurando eventuali proposte di acquisto di terzi sia imponendo un onere di dimostrazione al terzo che voglia acquistare il bene o un diritto su di esso che l’ipoteca non ha più effettività”. Tuttavia, resta inteso che se “la permanenza dell’iscrizione pur dopo che sia acclarata l’insussistenza della sua fattispecie costituiva rende ancora configurabile il danno evento derivante da essa”, occorre, pur sempre, “valutare se in concreto si sono prodotti danni conseguenza successivamente”, evenienza ipotizzabile “tanto se si perde una o più occasioni di commerciare il bene (perchè il possibile acquirente non stima conveniente acquistare il bene)”, quanto nell’ipotesi in cui “il bene si riesca a commerciare e, tuttavia, subendo una qualche diminuzione delle “utilitates” che si sarebbero conseguite se il bene fosse stato libero”, si verifica “una diminuzione del prezzo”, ovvero il conseguimento di “un prezzo vile, oppure un qualche diverso pregiudizio” (così Cass. Sez. 3, sent. 2 novembre 2010, n. 22267, non massimata).

E’ questa, del resto, conclusione conforme al più generale orientamento che esclude la possibilità di configurare, nel nostro ordinamento, il cd. danno “in re ipsa”, giusta il disposto dell’art. 1223 c.c. e la “tipicità” dei cd. “danni punitivi”.

Difatti, persino con riferimento a quello che – almeno astrattamente – integra il contegno più gravemente pregiudizievole per le facoltà di disposizione e godimento che connotano il diritto di proprietà, vale a dire l’occupazione illegittima di un immobile, sì è affermato che “il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l’evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l’ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l’ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell’art. 23 Cost.”, sicchè “il danno da occupazione “sine titulo”, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell’onere probatorio di tale natura non può includere anche l’esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l’intenzione concreta del proprietario di mettere l’immobile a frutto” (Cass. Sez. 3, sent. 25 maggio 2017, n. 13071. Rv. 648709-01; nello stesso senso, anteriormente, Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013 n. 15111, Rv. 626875-01, nonchè, successivamente, Cass. Sez. 3, ord. 4 dicembre 2018, n. 31233, Rv. 651942-01; Cass. Sez. 3, sent. 24 aprile 2019, n. 11203, Rv. 653590-01).

6.1.2. E’, dunque, in questa “cornice” – specifica e generale – che va vagliata l’affermazione della Corte salentina secondo cui, nel caso che occupa, da parte dell’odierna ricorrente, “non è stata fornita alcuna prova che il vincolo le abbia cagionato uno specifico danno, come, ad esempio, la perdita di occasioni di vendita particolarmente favorevoli in un determinato momento, ovvero la necessità di procurarsi altrimenti, a condizioni più onerose, la liquidità che avrebbe potuto ottenere dalla vendita dei beni ipotecati”, giacchè i testi escussi “hanno fornito informazioni del tutto generiche circa la mancata concessione di un finanziamento bancario” in favore della M., nonchè “circa la rinuncia”, da parte di terzi, “all’acquisto di alcuni dei beni”, e ciò “a causa dell’iscrizione ipotecaria”.

Tuttavia, proprio l’affermazione secondo cui l’odierna ricorrente non avrebbe fornito, nel giudizio di riassunzione, alcuna “indicazione” circa “l’eventuale specifico pregiudizio che la mancata conclusione di quei contratti” (ovvero, le compravendite immobiliari aventi ad oggetto gli immobili gravati dall’iscrizione ipotecaria) “in quel momento, possa aver(le) cagionato”, costituisce affermazione in contrasto con i principi affermati da questa Corte in tema di danno da illegittima iscrizione ipotecaria, integrando il denunciato vizio di sussunzione.

Infatti, il pregiudizio da iscrizione ipotecaria illegittima, si identifica – come visto – nel solo fatto della perdita di “una o più occasioni di commerciare il bene” (se, ovviamente, ne sussista prova, come non affatto escluso la Corte territoriale), senza che occorra come invece afferma, erroneamente, la sentenza impugnata – la dimostrazione di alcun “specifico pregiudizio”, che la Corte salentina identifica, oltretutto, in “occasioni di vendita particolarmente favorevoli”. E’, questa, un’affermazione del tutto “eccentrica”, rispetto alla giurisprudenza di questa Corte sul danno da iscrizione ipotecaria illegittima, perchè, come detto, ciò che rileva è unicamente la mancata concretizzazione dell’occasione di commercializzare il bene ipotecato, a prescindere dalla particolare convenienza dell’operazione negoziale, che potrebbe, al limite, assumere rilievo ove la trattativa sia giunta a buon fine ed il venditore si trovi ad aver conseguito un prezzo vile.

Di qui, pertanto, la ricorrenza del vizio di falsa applicazione degli artt. 2043,1226,2697 e 2059 c.c., dovendo, invece, escludersi come eccepito dalla controricorrente – che quello richiesto a questa Corte sia un rinnovato apprezzamento delle circostanze fattuali oggetto del presente giudizio.

6.1.3. Invero, giova, in proposito, rammentare – come a più riprese ribadito da questa Corte – che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) “consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione” (e nei limiti in cui essa è ormai consentita dalla “novellazione” del testo del n. 5 del medesimo articolo sopra citato). Nondimeno, il “discrimine tra l’una e l’altra ipotesi” risulta, peraltro, “segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (così, tra le tante, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 16 febbraio 2017, n. 4125; in senso conforme anche Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03).

Resta, tuttavia, inteso che il vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), “comprende anche la falsa applicazione della norma, ossia il vizio di sussunzione del fatto”, il quale, oltre a consistere “nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perchè la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla” (cioè a dire, “esattamente assumendola nel suo contenuto astratto”, ma “con riguardo ad una fattispecie che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, perchè priva di aderenza agli elementi della norma astratta”; cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 4 agosto 2017, n. 19485, Rv. 645496-02), può pure sostanziarsi “nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione” (Cass. Sez. 3, ord. 30 aprile 2018, n. 1320, Rv. 648593-01); ferma restando, peraltro, la necessità “che si parta dalla ricostruzione della fattispecie concreta così come effettuata dai giudici di merito; altrimenti si trasmoderebbe nella revisione dell’accertamento di fatto di competenza di detti giudici” (Cass. Sez. Lav., sent. n. 4125 del 2017, cit.).

Ne consegue, in conclusione, che “il discrimine tra giudizio di fatto e giudizio di diritto” riposa sulla “distinzione tra ricostruzione storica (assoggettata ad un mero giudizio di fatto) e giudizi di valore, sicchè – sia detto in breve – ogni qual volta un giudizio apparentemente di fatto si risolva, in realtà, in un giudizio di valore, si è in presenza d’una interpretazione di diritto, in quanto tale attratta nella sfera d’azione della Corte Suprema” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 14 marzo 2013, n. 6501).

6.1.4. Da quanto precede, dunque, va tratta la conclusione che la Corte salentina ha falsamente applicato i principi in tema di danno da iscrizione ipotecaria illegittima, subordinando il risarcimento alla mancanza concretizzazione di una specifica “chance” di vendita “particolarmente favorevole” e non, semplicemente, di “una o più occasioni di commerciare il bene”, senza tenere conto, oltretutto, che – nel caso devoluto al suo esame (ciò che non è contestato) -Ei l’illegittimo vincolo ipotecario grava sui beni in questione da decenni.

Quest’ultima circostanza denota, dunque, anche l’avvenuta violazione anche dell’art. 2729 c.c., giacchè l’ultratrentennalità dell’iscrizione ipotecaria avrebbe dovuto essere apprezzata dalla Corte territoriale sul piano della prova presuntiva dell’esistenza del danno, nonchè di una sua quantificazione in misura non inferiore all’ammontare dell’ipoteca iscritta (pari all’importo di Lire 80.000.000, secondo la misura della moneta allora avente corso legale). La sentenza impugnata, per contro, ha escluso – pur in presenza di deposizioni testimoniali che, per sua stessa ammissione, attestavano trattative contrattuali, poi “sfumate”, per la vendita dei beni – di poter ritenere provato presuntivamente il danno.

Orbene, è, questa, un’evenienza – come già affermato da questa Corte – “deducibile senza dubbio come vizio di falsa applicazione delle norme degli artt. 2727 e 2729 c.c., in quanto nella motivazione della sentenza di merito si coglie e, quindi si denuncia, un’argomentazione motivazionale espressa con cui il giudice violando alcuno dei paradigmi dell’art. 2729 c.c., si rifiuta erroneamente di sussumere la vicenda fattuale (assunta proprio come egli l’ha individuata) sotto la norma stessa e, quindi, di applicare una presunzione che doveva applicare”, vale a dire un’evenienza che “è perfettamente speculare” a quella “in cui il giudice di merito abbia in positivo applicato una presunzione in violazione dei detti paradigmi” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2018, n. 17720, Rv. 649663-01). Va, pertanto, qui data continuità a tale principio, ribadendo che il “rifiuto espresso e motivato di individuare una presunzione “hominis” va trattato, dunque, allo stesso modo dell’applicazione di una presunzione senza rispetto dei paradigmi normativi indicati dall’art. 2729 c.c.. In entrambi i casi la denuncia in Cassazione è possibile secondo il verso della c.d. falsa applicazione della norma dell’art. 2729 c.c.” (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 117720 del 2018, cit.).

6.2. L’accoglimento dei motivi primo e terzo (con assorbimento dei restanti) comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, perchè decida nel merito, alla stregua dei principi sopra enunciati.

7. Le spese di lite saranno definite all’esito di quel giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassando, in relazione, la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, perchè decida nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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