Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12123 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. III, 18/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA FARNESINA 272/274, presso lo studio dell’avvocato MOLE’

MARCELLO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente —

contro

C.A., (OMISSIS), C.V.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIOUORO

9, presso lo studio dell’avvocato NUZZO MARIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato RUSSO ATHOS giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2348/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione 3 Civile, emessa il 24/05/2005, depositata il 14/06/2005;

R.G.N. 7741/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. PETTI Giovanni Battista;

udito l’Avvocato Marcelle MOLE’;

UDITO l’Avvocato Mario NUZZO per delega ATHOS RUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del 28 giugno 2001 A. e C. V., nella veste di locatori, convenivano dinanzi al Tribunale di Frosinone la societa’ Poste Italiane cui avevano locato un edificio in quel di (OMISSIS) e ne chiedevano la condanna al pagamento di canoni arretrati, di un indennizzo per mancato preavviso e di una somma da quantificare per lucro cessante, il tutto con interessi e rivalutazione. Le Poste si costituivano resistendo alle domande ed in data 8 maggio 2002 riconsegnavano i locali.

2. Il Tribunale con sentenza del 26 settembre 2003 accoglieva per quanto di ragione le domande dei conduttori e li condannava al pagamento di complessive Euro 138.648,00 oltre interessi legali a titolo di risarcimento per la occupazione di fatto dello immobile e compensava le spese di lite.

3. La decisione era appellata con appello principale dalle Poste e incidentale dei locatori in punto di liquidazione dei danni e di compensazione delle spese.

4. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14 giugno 2005 rigettava entrambi gli appelli e compensava le spese.

5. Contro la decisione ricorrono le Poste con unico articolato motivo illustrato da memoria, resistono i C. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso non merita accoglimento.

Nello UNICO articolato motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1220, 1590, 1591 c.c. in relazione agli artt. 1175, 1176, 1218 e 2967 c.c. insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, con riferimento allo art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La tesi illustrata nel corpo del motivo, e’ “che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto inidonea la formale offerta delle chiavi, in quanto in sede di sovraluogo concordato tra le parti sarebbe stata accertata la modificazione dello stato dei luoghi e la violazione della clausola contrattuale n. 14 in base alla quale la conduttrice era tenuta a riconsegnare lo immobile nello stato in cui si trovava allo inizio del rapporto locativo. Si argomenta che la Corte non avrebbe distinto tra la obbligazione relativa alla consegna dell’immobile alla scadenza del contratto e la ulteriore obbligazione relativa al ripristino del bene. Corollario di tale critica consiste nel ritenere ingiustificato il rifiuto della riconsegna.

In senso contrario si osserva che la Corte di appello, condividendo la motivazione data dal primo giudice – ff 6 e 7 della motivazione – non ha affatto confuso le due distinte obbligazioni, ma ha considerato la inadempienza sia come ritardata consegna sia come ulteriore inadempimento ai patti contrattuali, considerando inidonea la offerta di riconsegna delle chiavi di un locale che andavano comunque ripristinati prima della consegna in restituzione, e dunque ha inteso il senso della esecuzione del contratto integrando la regola codificata con quella convenzionale. Si tratta di una quaestio voluntatis congruamente motivata e insindacabile in questa sede. Non sussiste pertanto alcun error in iudicando e la motivazione appare congrua rispetto al tema del decidere.

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna delle Poste alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione alla parte resistente, liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna le Poste Italiane spa a rifondere a C.A. e V. la somma di Euro 5000,00 per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

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