Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12123 del 16/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8745-2015 proposto da:

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ROSSI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

PUBBLI ROMA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 677/29/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 05/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Pubbli Roma s.r.l. di ventisette avvisi di accertamento per l’imposta di pubblicità dell’anno 2006, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto da Roma Capitale avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato cessata la materia del contendere.

Il Giudice di appello, pur rilevando l’erroneità della prima sentenza (con la quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere per il ricorso da parte della Società alla definizione agevolata, senza avere verificato l’effettiva estinzione della pretesa tributaria, secondo le norme agevolative stabilite dal Comune), riteneva l’appello inammissibile, siccome fondato su eccezioni sollevate, per la prima volta, nel secondo grado di giudizio.

Avverso la sentenza Roma Capitale ha proposto ricorso affidato ad unico motivo.

La Società non ha svolto attività difensiva.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, art. 19 e art. 24, comma 2, e conseguente error in procedendo per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, laddove la C.T.R. aveva rigettato l’appello perchè fondato su eccezioni nuove che, invece, dovevano ritenersi mere difese tese a contrastare le domande proposte dalla ricorrente.

2. La censura è fondata. Come emerge dal contenuto degli atti processuali (integralmente riportati in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza), con l’atto di appello vennero specificamente confutati (come, peraltro, dà atto la stessa sentenza impugnata) i motivi proposti dalla ricorrente in primo grado avverso gli avvisi di accertamento.

3. Ne consegue la sussistenza dell’errore dedotto per avere la C.T.R. ritenuto tali motivi eccezioni nuove, vietate ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57. In materia, invero, l’orientamento di questa Corte è fermo nel ritenere che il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 24), i quali costituiscono la causa petendi rispetto all’invocato annullamento dell’atto medesimo, con conseguente duplice inammissibilità di un mutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado, ovvero dell’inserimento di temi d’indagine nuovi (v. Cass. n. 13934 del 24/06/2011; n. 20928 del 03/10/2014; n.22662 del 24/10/2014; n. 13742 del 03/07/2015). E, nella specie, i motivi dedotti non possono ritenersi nova eccedenti il thema decidendi come delimitato dalla contribuente con il ricorso introduttivo.

4. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice del merito perchè provveda al riesame e sulle spese di questo giudizio.

PQM

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA