Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12123 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10531-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, 11210661002, in persona del suo procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO,

21, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CARBONETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE D’ORSO, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 363/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, del 19/07/2014, depositata il

23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – E stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 24.2.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della corte di appello di Lecce – sez. dist. di Taranto, n. 363 del 23.9.14, del seguente letterale tenore:

” 1. – La Equitalia Sud spa ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con cui è stato rigettato il suo appello avverso l’accoglimento – da parte del tribunale di Taranto – dell’opposizione dispiegata da C.A. contro non meglio specificate cartelle di pagamento a lui notificate ad istanza di essa ricorrente. L’intimato non svolge attività difensiva in questa sede.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) parendo dovervisi accogliere, peraltro lasciata al Collegio la valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.

3. – Invero, la ricorrente si duole di “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 23 e del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, art. 1, comma 1 e 2”, nonchè di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”: e tanto per avere la corte di appello applicato il principio, indicato come desunto da Cass. 16929/12, secondo cui il mero estratto della cartella sarebbe privo di valore.

4. – Ma tanto non è mai stato affermato da questa Corte di legittimità, visto che la richiamata pronuncia si conclude con declaratoria di inammissibilità senza pronuncia del principio di diritto ai sensi dell’art. 363 cpv. c.p.c.; ed anzi, in controversie singolarmente analoghe, è stato in modo chiaro affermato l’esatto contrario con non poche altre pronunce, sicchè può qui bastare un richiamo, per tutte, alle ampie ed approfondite argomentazioni di Cass. 29.5.15 nn. 11141 e 11142, per proporre al Collegio l’accoglimento del ricorso, con cassazione e rinvio alla medesima corte territoriale affinchè riesamini il gravame di Equitalia adeguandosi al seguente principio di diritto: “l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria; ne consegue che esso costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito”.”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti hanno depositato memoria o sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate.

3. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

4. – Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio alla corte di appello di Lecce, anche per le spese del giudizio di legittimità.

5. – Non può, infine ed in quanto il ricorso è stato accolto, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dettato per le ipotesi di reiezione integrale, in rito o nel merito, delle impugnazioni.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la gravata sentenza;

– rinvia alla corte di appello di Lecce, anche per le spese del giudizio di legittimità;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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