Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12123 del 01/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 01/06/2011), n.12123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 61, presso lo studio dell’avvocato

PAOLA BASTIANELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato CATALANO

PASQUALE, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, giusta procura in

calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 332/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 12.3.09, depositata il 14/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Paola Bastianelli (per delega avv.

Pasquale Catalano) che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato Carla D’Aloisio (per delega

avv. Antonietta Coretti) che si riporta agli scritti;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ed in

subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 10 marzo 2010, F.M. chiede, con due motivi, la cassazione della sentenza depositata il 14 aprile 2009, con la quale la Corte d’appello di Catanzaro, confermando la decisione del primo giudice, ha respinto le sue domande dirette ad ottenere, quale lavoratrice agricola giornaliera iscritta negli elenchi nominativi di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 7, n. 5 convertito nella L. n. 83 del 1970, per 51 giornate in ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, l’indennità per astensione obbligatoria per maternità (intervenuta il 15.6.97) dall’11.4 al 15.9.97 e per astensione facoltativa dal 2 gennaio al 15 giugno 1998 nonchè l’indennità di disoccupazione per l’anno 1997.

I motivi di ricorso riguardano:

– la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere la Corte escluso la ricorrenza di 51 giornate di lavoro subordinato della ricorrente nel 1996 “in presenza agli atti del giudizio del certificato INPS di iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per l’anno 1996, per 51 giornate, nonchè del modello 101, buste paga, foglio matricola e dichiarazione del datore di lavoro per il medesimo periodo” (tra virgolette è il nucleo del quesito di diritto formulato dalla ricorrente ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile al ricorso ratione temporis);

– la violazione del D.Lgs.Ltn. 9 aprile 1946 n. 212, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4; il motivo, che in buona parte richiama la giurisprudenza di questa Corte su diversi aspetti dell’istituto dell’indennità di maternità delle lavoratrici agricole giornaliere, senza peraltro indicare la pertinenza dei relativi principi di diritto rispetto al caso di specie, conclude infine col seguente quesito di diritto: “Dica… se i verbali ispettivi depositati in semplice copia, non sottoscritti dalla lavoratrice, mai confermati in giudizio dai verbalizzanti e opportunamente contestati, possono formare oggetto di valida prova ed unico elemento sul quale il giudice può fondare il proprio convincimento per il rigetto della domanda”.

L’intimato non si è costituito con controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è inammissibile e va pertanto trattato in camera di consiglio.

Va premesso che a norma del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 63, comma 2 (contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità), le lavoratrici agricole con contratto di lavoro a tempo determinato iscritte o aventi diritto all’iscrizione agli elenchi nominativi di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 7, n. 5 convertito nella L. n. 83 del 1970 hanno diritto alle prestazioni di maternità a condizione che risultino iscritte nei predetti elenchi nell’anno precedente per almeno 51 giornate.

Analogamente, per fruire dell’indennità di disoccupazione la L. 29 aprile 1949, n. 264, art. 32, comma 1, lett. a) come sostituito dal D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049, art. 1 richiede, nell’anno della domanda (nel caso in esame avvenuta nel 1997) e in quello precedente, un accredito contributivo complessivo di 102 giornate lavorative.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria in giudizio, ma può essere contestata dall’INPS con qualunque mezzo probatorio e in tal caso il giudice, ai fini della relativa decisione, deve procedere con prudente apprezzamento alla valutazione di tutti gli elementi acquisiti (cfr.

Cass. 22 marzo 2001 n. 4161).

Nel caso in esame, era stato prodotto in giudizio tempestivamente un certificato di iscrizione della ricorrente negli elenchi nominativi suddetti per 51 giornate nel 1997 e 51 nel 1998. Inoltre tardivamente la ricorrente aveva prodotto analogo certificato per il 1996, che il giudice di primo grado non aveva ritenuto di poter utilizzare, in ragione della tardività della produzione.

Il giudice di appello, rilevato che comunque l’INPS aveva contestato, sulla base di un controllo ispettivo, le risultanze di tale ultimo certificato, aveva conseguentemente ammesso la richiesta prova testimoniale dedotta sul punto dall’appellante, adeguandosi pertanto sostanzialmente alla giurisprudenza sopra richiamata.

All’esito della prova, i giudici della Corte territoriale, rilevato che dal verbale ispettivo risultava una consistenza del fondo cui era stata addetta la F. nel 1996 (un ettaro), tale da non richiedere le 51 giornate lavorative per l’attività dichiarata (di raccolta delle olive) e considerato che le prove testimoniali, tra l’altro valutate poco attendibili, avevano attestato l’espletamento del lavoro da parte della ricorrente, senza peraltro indicarne la consistenza di 51 giornate, ha per tali ragioni respinto il ricorso di appello, per la mancata prova di un lavoro subordinato per 51 giornate nel 1996, necessarie nel caso in esame ai fini di ambedue le indennità richieste.

Tale accertamento è contestato dalla ricorrente con l’indicazione di prove documentali che contrasterebbero il giudizio finale della Corte, documenti di cui non è cenno nella sentenza impugnata e di cui la ricorrente non indica se siano agli atti del giudizio e in caso affermativo ove siano collocate (cfr., recentemente sull’argomento della autosufficienza del ricorso per cassazione le S.U. n. 7161/10, richiamate anche da Cass. S.U. n. 20075/10).

In ogni caso, la censura, come risulta chiaro dallo stesso ed.

quesito di diritto, appare piuttosto relativa alla valutazione, fatta dalla sentenza, delle risultanze istruttorie, ad essa meramente sovrapponendo una diversa valutazione, senza peraltro denunciare specifici vizi logico – giuridici nella motivazione svolta al riguardo e quindi sostanzialmente chiedendo a questa Corte un inammissibile giudizio di merito di terza istanza.

Quanto al secondo quesito di diritto, è anzitutto incomprensibile il suo riferimento alla norma di diritto indicata nella rubrica del medesimo motivo (D.Lgt. n. 212 del 1946, contenente modificazioni della allora vigente disciplina sulla assicurazione malattia per i lavoratori in agricoltura), per cui la censura e il relativo quesito sono in realtà privi di oggetto.

Inoltre e comunque, anche in questo caso il motivo investe la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, aggiungendo ai dati già indicati nel primo motivo ulteriori dati riferiti alle prove dedotte dall’INPS (verbale ispettivo) che non risultano nella sentenza e dei quali non vengono indicati gli eventuali riscontri negli atti di causa.

Concludendo, si chiede che il Presidente della sezione voglia fissare la data dell’adunanza in camera di consiglio”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo pertanto che essa comporti la manifesta infondatezza del ricorso invece che l’inammissibilità dello stesso. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla per le spese, a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente all’epoca del deposito del ricorso introduttivo del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2011

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