Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12122 del 18/05/2010
Cassazione civile sez. III, 18/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12122
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.G.F., (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G PALUMBO 26, presso lo studio dell’avvocato
DUCCI DOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
PROFILI ARMANDO, CUOMO OTAMPIERO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
R.A., (OMISSIS), in proprio e quale Custode
Giudiziario delle eredita’ dei compianti R.S. e
R.M., elettivamente domiciliata in Roma, presso
CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato
MAGLIONE FRANCESCO, con studio in 80133 Napoli, Piazza G. Bovio 14,
giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 543/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
Seconda Sezione Civile, emessa il 22/02/2006, depositata il
15/03/2006; R.G.N. 7660/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/04/2010 dal Consigliere Dott. PETTI GIOVANNI BATTISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. D.G.F., nella veste di conduttore di due locali, costituiti da un capannone e piano scantinato, siti in (OMISSIS), proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Napoli in favore di R.A. in proprio e quale custode giudiziario della eredita’ dei genitori M. e R.S., per canoni non corrisposti dopo la cessazione del rapporto, il 3 aprile 1998 e sino al rilascio avvenuto il 18 maggio 2004. La R. si costituiva e chiedeva il rigetto della opposizione.
2. Il tribunale di Napoli, con sentenza del 29 luglio 2005, in accoglimento parziale della opposizione revocava il decreto ma condannava il conduttore al pagamento del chiesto e compensava le spese di lite.
3. Contro la decisione hanno proposto appello principale il conduttore occupante e incidentale il locatore in punto di compensazione delle spese.
4. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 15 marzo 2006 rigettava lo appello principale e la opposizione al decreto e accogliendo lo appello incidentale condannava il D.G. a rifondere le spese dei due gradi del giudizio.
5. Contro la decisione ricorre D.G. deducendo cinque motivi illustrati da memoria, resiste la controparte con controricorso e memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi, che per chiarezza vengono in sintesi descrittiva. Ne segue la confutazione.
Nel PRIMO motivo si deduce error in iudicando e vizio della motivazione sul rilievo che la Corte di appello non ha autorizzato la ricostruzione del fascicolo di parte prodotto in primo grado limitando i diritti della difesa.
Nel SECONDO motivo si deduce error in iudicando per violazione degli artt. 2909, 1575 e 1585 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., sul rilievo della esistenza di un giudicato esterno relativo alla scadenza del contratto di locazione con effetti sulla domanda di risoluzione contrattuale, ed il difetto della motivazione sul punto.
Nel TERZO motivo si deduce ancora error in iudicando e vizio della motivazione in punto di giudicato esterno, con formulazione del quesito in forma alternativa,a ff 16 del ricorso.
Nel QUARTO motivo si deduce error in iudicando per violazione dello art. 1580 c.c. ed il vizio della motivazione in ordine al fatto che il capannone era dotato di copertura in eternit, materiale tossico e dannoso per la salute, specie quando era mantenuto in cattive condizioni di uso.
Nel QUINTO motivo si deduce error in iudicando e lesione del diritto della difesa e vizio della motivazione in punto di verifica della impossibilita’ giuridica del conduttore di occupare lo immobile essendo intervenuto un verbale di sgombero dei locali a causa dello stato generalizzato di fatiscenza aggravato da un pericoloso fenomeno di infiltrazioni. Nel quesito si deduce la illegittimita’ delle richieste dirette alla acquisizione di documentazione della PA e si chiede la verifica della idoneita’ della motivazione.
7. In senso contrario si osserva, quanto al PRIMO motivo ed al relativo quesito, che lo stesso risulta privo di autosufficienza e specificita’ in ordine allo onere di depositare in appello il fascicolo di primo grado, come attestato dal cancelliere col visto di depositato.
Neppure risultano indicati i documenti rilevanti come fonti di prova.
Quanto al secondo ed al terzo motivo che coinvolgono un giudicato esterno, si osserva che le stesse risultano nuove rispetto alle conclusioni rassegnate in appello, e riprodotte nella epigrafe della sentenza ora impugnata. Nello stesso atto di appello del 12 ottobre 2005 non risultano espressamente riproposte le domande riconvenzionali, e neppure risulta censurata la statuizione del primo giudice che aveva rigettato la riconvenzionale di risoluzione contrattuale al maggio 2002, in quanto essa tende alla risoluzione di un rapporto estinto per la pregressa scadenza del 3 aprile 1998 come da sentenza n. 12003/2003 passata in giudicato.
Il quarto motivo, e relativo quesito, la manifesta infondatezza risulta rilevata dal giudice del riesame, posto che la copertura del capannone avvenne ad opera del D.G., autorizzato dal conduttore.
Nel quinto e conclusivo motivo, riassuntivo delle doglianze in ordine alla limitazione dei mezzi si difesa e relativo quesito, se ne rileva la inammissibilita’, per essere privo della autosufficienza, essendo omessa la trascrizione delle istanze istruttorie in parola e la indicazione delle circostanze ed atti processuali in cui vennero proposte o riproposte.
8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione liquidate in favore della R. come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna D.G.F. a rifondere a R.A. la somma di Euro 1700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010