Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12122 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9818-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9750/03/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 09/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 9 novembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 6009/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva parzialmente accolto il ricorso di C.M. contro l’avviso di accertamento IVA, IRPEF 2008. La CTR osservava in particolare che il gravame era stato tardivamente proposto il 10 marzo 2015 ossia dopo che era scaduto il c.d. “termine lungo”, quale ridotto dalla L. n. 296 del 2006, essendo stata la sentenza appellata depositata l’8 settembre 2014 e non notificata, affermando perciò che il termine de quo era scaduto l’8 marzo 2015.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

L’intimato non si è difeso.

La ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia fiscale ricorrente deduce violazione/falsa applicazione della L. n. 742 del 1969, art. 1, D.L. n. 132 del 2014, art. 16 poichè la CTR ha statuito la scadenza del c.d. “termine lungo” per la proposizione dell’appello all’8 marzo 2015, senza tener conto che la sentenza di primo grado è stata depositata l’8 settembre 2014 e quindi ancora in periodo di sospensione feriale dei termini processuali, secondo la disciplina vigente ratione temporis.

La censura è fondata.

Vi è infatti da rilevare che la riduzione a 31 giorni della sospensione feriale dei termini processuali è vigente dall’1 gennaio 2015 per espressa disposizione di diritto transitorio (D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1).

Quindi nel caso di specie, poichè la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta è stata depositata l’8 settembre 2014, ratione temporis risulta applicabile la precedente normativa sulla sospensione feriale dei termini che ne prevedeva la durata dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno (in senso sostanzialmente conforme, v. Cass. civ. 2837-5581/2017, 24867/2016).

Ne consegue che il dies a quo di decorrenza del “termine lungo” semestrale di proposizione dell’appello avverso detta sentenza va fissato al 16 settembre 2014 ed il dies ad quem al 16 marzo 2015.

Pertanto l’impugnazione alla CTR campana, in quanto pacificamente proposta il 10 marzo 2015, deve considerarsi tempestiva e, sotto tale profilo, ammissibile.

Per tale assorbente ragione, la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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