Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12122 del 01/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 01/06/2011), n.12122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE

MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato TRANCASSINI PAOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato NANNIPIERI FEDERICO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INF0RTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente con incarico di

livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo

studio dell’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FAVATA EMILIA, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 483/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

23/03/2009, depositata il 31/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso notificato il 25-26 marzo 2010 B.G. chiede la cassazione della sentenza pubblicata il 31 marzo 2009, con la quale la Corte d’appello di Firenze, accogliendo parzialmente l’appello dell’INAIL, ha ridotto al 13,4%, anzichè al 22% come richiesto dal ricorrente, l’inabilità per ipoacusia cui rapportare la rendita per malattia professionale riconosciutagli.

In proposito, il B. censura per vizio di motivazione la sentenza impugnata, in quanto:

1 – avrebbe privilegiato ingiustificatamente l’esame audiometrico dell’8 maggio 2000, tra l’altro, senza tener conto di altri esami successivi più attendibili;

2 – avrebbe attribuito immotivatamente maggiore credibilità all’esame audiometrico dell’INAIL, tra l’altro parte in causa, anzichè a quelli precedenti e successivi indicanti lesioni maggiori;

3 – avrebbe escluso la possibilità di un aggravamento post lavorativo, senza spiegarne le ragioni in rapporto al tipo di ipoacusia riscontrato;

4 – avrebbe utilizzato una tabella valutativa del danno diversa da quella utilizzata in primo grado, senza spiegarne le ragioni;

5 – non avrebbe considerato che la tabella valutativa suddetta non sarebbe stata applicabile al caso di specie, in quanto non prodotta in giudizio, per cui avrebbe violato l’art. 115 c.p.c.;

6 – apoditticamente i giudici avrebbero ritenuto di ricondurre la asimmetria uditiva rilevata da esami diversi da quello del maggio 2000 al fatto indimostrato dello svolgimento da parte del B. di attività venatoria, così violando gli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c..

L’INAIL ha resistito alle domande con rituale controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato dal relatore che ha pertanto redatto una relazione chiedendo al Presidente di fissare la data dell’adunanza in camera di consiglio.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Con i primi quattro motivi (ma anche col sesto, nonostante la rubrica denunci violazioni di legge: infatti il motivo fa riferimento ad una pretesa affermazione del C.T.U., fatta propria dai giudici, che in realtà non risulta dal testo di essa riportato in ricorso; in tale testo, infatti, l’attività venatoria non viene attribuita in concreto all’assistito, ma appare inserita in un discorso generale sulle possibili cause della asimmetria uditiva – v. pag. 3, punto B del ricorso), il ricorrente in realtà sovrappone alle ragionevoli valutazioni dei giudici, operate sulla scorta della istruttoria svolta e della consulenza tecnica effettuata in appello, proprie diverse valutazioni, altrettanto ragionevoli, ma non più proponibili in questa sede di legittimità al fine di ottenere una nuovo giudizio sui fatti.

Il controllo in sede di legittimità su di un giudizio di fatto del giudice di merito non può infatti spingersi fino alla rielaborazione dello stesso alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, quasi a formare un terzo grado di giudizio di merito, a quella operata nei due gradi precedenti, magari perchè ritenuta la migliore possibile.

Tale controllo riguarda viceversa (attraverso il filtro delle censure mosse con il ricorso) unicamente il profilo della coerenza logico- formale e della correttezza giuridica delle argomentazioni svolte, in base all’individuazione, che compete esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all’interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto ricostruttivo della vicenda (cfr., per tutte, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802 e, più recentemente, ex ceteris, Cass., nn. 27162/09, 26825/09 e 15604/07).

Nè appare sufficiente, sul piano considerato, a contrastare le valutazioni del giudice di merito il fatto che alcuni elementi emergenti nel processo e invocati dal ricorrente siano in contrasto con alcuni accertamenti e valutazioni del giudice o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti.

Ogni giudizio implica infatti l’analisi di una più o meno ampia mole di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra di loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, compete al giudice nei due gradi di merito in cui si articola la giurisdizione.

Occorre quindi che i fatti controversi dedotti per invalidare la motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante o determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (in proposito, cfr., ad es. Cass. nn. 24744/06 e 14973/06).

Non essendo stata investita la motivazione della sentenza impugnata da censure denuncianti vizi di tal genere, i motivi indicati appaiono manifestamente infondati.

Infine il quinto motivo è inammissibile, non risultando dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso per cassazione che la relativa doglianza, comportante un accertamento di fatto, sia stata svolta tempestivamente nel giudizio di appello.

Concludendo, aderendo alla relazione, il ricorso va dichiarato infondato; nulla per le spese dell’INAIL, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente all’epoca della domanda.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2011

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