Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12121 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13587-2016 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

109 ST VOLPETTI, presso lo studio dell’avvocato LIA SIMONETTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELLA DORIGO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6189/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del Lazio, depositata il 24/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione Tributaria Regionale della Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riformava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da B.R. avverso l’avviso di accertamento che ne aveva rideterminato, ai fini irpef, i redditi, per l’anno di imposta 2006, in applicazione della presunzione di utili extrabilancio distribuiti ai soci della Ecomed 2000 s.r.L., società di capitali a ristretta base.

In particolare, il Giudice di appello riteneva legittima la presunzione, non vinta con prova contraria dal contribuente, di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati. Riteneva, altresì, che non vi fosse violazione del divieto di doppia imposizione, attesa la diversità dei soggetti passivi e la diversità dei requisiti posti a base delle due diverse imposizioni.

Avverso la sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione, su quattro motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha rassegnato, documentandolo, di avere notificato atto di rinuncia al ricorso alla controparte essendosi avvalso delle facoltà di cui al D.L. n. 193 del 2016.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Alla rinuncia al ricorso, tempestivamente depositata e ritualmente notificata alla controparte, consegue la declaratoria di estinzione del processo.

La peculiarità della fattispecie induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali mentre non vi è luogo a provvedere in ordine al raddoppio del contributo unificato (cfr. Cass. n. 23175/2015).

PQM

Dichiara il processo estinto.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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